Decreto — n. 8222/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 19978/2020Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 8222/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8222/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 19978/2020Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 8222/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO