Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8222/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8222/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8222/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 19978/2020Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 8222/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8222/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario arretrati d'imposta fine del processo continuazione dell'esecuzione procedura pendente sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 19978/2020Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 8222/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19978/2020 proposto da:ELMA CART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Tullio Elefante;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9024/10/2019 depositata il 2 dicembre 2019.Visti gli atti depositati il 7 e il 29 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiestocongiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO