Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Comune Di San Ferdinando and Soget Spa, did not act to preserve the litigation rights after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Chiarantano unitamenteall’avvocato Salvatore Rijli-ricorrente-controComune Di San Ferdinando in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia-controricorrente-nonché controSoget Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabrian.5/2025 depositata il 06/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15363/2025Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 8220/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4000.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il consigliere delegatoStefania Billi