Cassation appeal dismissed due to lack of interest in litigation after client opted for debt settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost their legal interest in the proceedings after choosing a debt settlement agreement. Although the client submitted a request for case termination citing the 'rottamazione-quater' law, the Court found no direct link between the settlement and the specific tax notice and sanctions under review. Consequently, the Court ruled that the appellant's interest in continuing the litigation had vanished, rendering the appeal inadmissible under Article 100 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 1, commi 231-252 della l. n. 197 del 2022: When a party opts for a debt settlement agreement, the legal interest in pending litigation regarding unrelated or unconnected tax acts vanishes, rendering the appeal inadmissible for lack of interest in litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ntroAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delleMarche n. 184/04/2021, depositata il 17.02.2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio2026 dal Consigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHE- Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleNumero registro generale 24349/2021Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8199/2026Data pubblicazione 02/04/2026dogane (ADM) avverso la sentenza della CTP di Ancona che avevaaccolto il ricorso proposto dalla Fintel Energia Group s.p.a., operantenel settore di vendita di energia elettrica e gas naturale, avverso unavviso di pagamento e due provvedimenti di irrogazione dellesanzioni amministrative (nn. 97 e 98), con i quali la medesimaAgenzia aveva contestato l’omesso e/o ritardato versamento dellerate di accisa sull’energia elettrica fornita e la conseguente violazionedegli artt. 59 del TUA e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;- la CTR, che rigettava l’appello incidentale proposto dallacontribuente, osservava, per quanto qui interessa, che:- la CTP aveva errato nell’accogliere il ricorso ritenendo applicabile lacompensazione del debito contestato con i crediti vantati dallacontribuente nei confronti di altri uffici doganali che non avevano datocorso alle istanze di trasferimento dei crediti, di compensazione con idebiti e di rimborso delle imposte;- in materia tributaria il contribuente non può opporre incompensazione un suo debito verso l’erario, a meno che ciò non siaespressamente previsto dalla legge e questo principio non è statosuperato dalla previsione di cui all’art. 8 della l. n. 212 del 2000, chenon ha trovato ancora concreta applicazione mancando allo stato iregolamenti di attuazione;- in ogni caso i crediti vantati dalla contribuente non riguardavano perla maggior parte l’ufficio doganale di Civitanova Marche, che avevaemesso gli atti impugnati e che non poteva contestare la certezza,liquidità ed esigibilità di detti crediti, non essendo pertantoapplicabile, al caso in esame, il principio di non contestazione,operante solo tra le parti presenti nel giudizio;- andava invece rigettato l’appello incidentale proposto dalla societàcontribuente in relazione all’invocato annullamento del provvedimentodi irrogazione delle sanzioni anche per mancanza di dolo o colpa perNumero registro generale 24349/2021Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8199/2026Data pubblicazione 02/04/2026ragioni di forza maggiore, dato che la carenza di liquidità noncostituisce di per sé forza maggiore ai fini dell’operatività della causadi non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997;- la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- l’ADM resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE- In via preliminare occorre rilevare che in data 7.01.2026 il difensoredella Fintel Energia Group s.p.a. ha depositato memoria, con modalitàtelematiche, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere, dichiarando di avere presentatodomanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197del 2022 (cd. rottamazione-quater), e di avere versato le impostedovute allegando le ricevute di pagamento;- ciò premesso, l’istanza di estinzione non può essere accolta, postoche la sentenza impugnata ha per oggetto un avviso di pagamento eun provvedimento di irrogazione di sanzioni, mentre dalladocumentazione prodotta dalla contribuente, riguardante lacomunicazione dell’ADER con gli importi da pagare per la definizioneagevolata avente ad oggetto cartelle di pagamento e relativericevute, non si evince il collegamento tra l’istanza di definizione el’atto impositivo e sanzionatorio oggetto del presente giudizio;- l’istanza rivela, tuttavia, che è sostanzialmente venuto menol’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, cheaderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno arinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciògiustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016;
Cass. n. 8801del 2024);Numero registro generale 24349/2021Numero sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8199/2026Data pubblicazione 02/04/2026- sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese,poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzionepremiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018);infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, nonricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d."doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;
Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse;compensa le spese.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli