Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by Daniele Chibbarounitamente and Marianna Foggetti, challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vocato Daniele Chibbarounitamente all’avvocato Marianna Foggetti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazion.7245/2019 depositata il 23/12/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24924/2020Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 8198/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in Euro 8650,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Rosanna Angarano