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Decreto — n. 8195/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8195/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant argued for a review of the tax debt, while the opposing party contended the procedural lapse rendered the appeal invalid. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural waiver settlement proposal extinction of proceedings tax appeal statutory time limit mancata attuazione degli accordi illeciti esecuzione forzata obbligo di anticipare spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24925/2020Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 8195/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24925/2020Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 8195/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato Daniele Chibbarounitamente all’avvocato Marianna Foggetti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall' Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazion.7252/2019 depositata il 23/12/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24925/2020Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 8195/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidacomplessivamente in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/03/2026Rosanna Angarano