Cassation court allows taxpayer's appeal against tax collection, ruling the benefit of discussion applies to IRAP due to direct liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax collection notice, ordering the lower court to retry the case. The taxpayer argued that the 'benefit of discussion' should apply to the IRAP portion of the debt, while the tax authority contended it did not. The court ruled that because the tax liability for IRAP arises directly from the shareholders, the benefit of discussion is inapplicable, and the lower court erred in applying it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2304 c.c.; Art. 2697 c.c.: The benefit of discussion applies only when the tax liability is established by the company; it is inapplicable when the liability arises directly from the shareholders, as in the case of IRAP.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliate in ROMA VIA DEIPORTOGHESI N. 12-ricorrenti-controMASSIMILIANO BERTINO-intimato-avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOSICILIA n. 229/2023 depositata il 10/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere ANDREA ANTONIO SALEMME.Numero registro generale 6020/2024Numero sezionale 7759/2025Numero di raccolta generale 8190/2026Data pubblicazione 02/04/20261. BERTOLINO Massimiliano era attinto da cartella di pagamentoemessa in conseguenza dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute (a titolodi IVA, IRAP e sanzioni) sulla base di presupposti avviso di accertamentoed atto di contestazione emessi per il 2005 nei confronti di SUPER JEANSS.N.C.
DEI F.LLI BERTINO, divenuti definitivi in seguito a decisione dellaCTR passata in giudicato; la cartella era notificata al contribuente nellaqualità di socio e legale rappresentante, per l’effetto coobbligato in solido.2. Il medesimo la impugnava eccependo, tra l’altro, la violazione del“beneficium excussionis” di cui all’art. 2304 cod civ.3. L’adita CTP di Catania con sentenza n. 1578/1121 rigettava ilricorso, ritenendo inapplicabile il “beneficium excussionis”, non essendo lacartella atto di esecuzione ma atto assimilabile a precetto.4.
Proponeva appello il contribuente, cui resistevano l'Ufficio e l'agentedella riscossione.5. La CTG II della Sicilia con la sentenza in epigrafe accoglieval’appello sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:[I]l creditore sociale, prima di rivolgersi al socio, deve escutere ilpatrimonio della società e solo se la sua pretesa rimane insoddisfatta puòrichiedere quanto ancora gli spetta direttamente al socio. Nel caso dispecie, l’onere della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate non è statoassolto in quanto non ha dato congrua prova dell’insufficienza delpatrimonio della società; infatti, il modello unico RS anno 2019 dellaSuper Jeans snc prodotto in questo grado di giudizio non può essereritenuto sufficiente a riscontrare l’insussistenza delle condizioni perl’applicazione della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Né,diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’istitutoNumero registro generale 6020/2024Numero sezionale 7759/2025Numero di raccolta generale 8190/2026Data pubblicazione 02/04/2026della preventiva escussione ‘non è’ [‘recte’: ‘è’] applicabile, nel caso diaccertamento in capo alla società, in merito all’Irap e, quindi, la violazioneriguarda l’intero importo della cartella e non solo una parte di essa.6. Propongono ricorso per cassazione “uno acto” l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate-Riscossione con due motivi.
Il contribuente restaintimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. L’Ufficio aveva prodotto “in appello ilquadro RS dell'ultimo modello Unico SP presentato dalla Società per l'annod'imposta 2019, da cui si registrava un patrimonio netto negativo di euro548.781,00 (rigo RS 107). Tale elemento, trattandosi di un dato dichiaratodalla stessa parte, risultava, già di per sé, sufficiente a riscontrarel'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della preventivaescussione del patrimonio sociale, palesando come la società nondisponesse di alcun patrimonio utile a soddisfare le pretese erariali, afronte di un importo totale da recuperare di Euro 656.016,44.
Talecircostanza era stata evidenziata dall'Agenzia a pag. 10 dellecontrodeduzioni in appello […]”.1.1. Il motivo è fondato.Insegna Cass. Sez. U n. 28709 del 2020 che, “in tema di riscossioneed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo siastato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso diaccertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il sociopuò impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazionedel beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso,se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere diprovare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimoniosociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomanditaNumero registro generale 6020/2024Numero sezionale 7759/2025Numero di raccolta generale 8190/2026Data pubblicazione 02/04/2026semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provarel'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che nonrisulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimoniosociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio,in caso in cui la societa` sia cancellata).
Ne consegue che, sel'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andràrespinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza delpatrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale,il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporteràche il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della provagravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”.Le Sezioni unite, dunque, fanno salvo il caso in cui comunque emergala prova “in modo certo” dell'“insufficienza del patrimonio sociale per larealizzazione anche [solo] parziale del credito”.Nella specie, tale prova è stata somministrata dalle parti pubbliche algiudice d’appello, mediante la produzione, a fronte di pretese per Euro656.016,44, del “modello Unico SP presentato dalla Società per l'annod'imposta 2019, da cui si registrava un patrimonio netto negativo di euro548.781,00 (rigo RS 107)”.2.
Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2304 c.c.(art. 360, n. 3, c.p.c.)”. “La sentenza impugnata appare erronea nellaparte in cui ha ritenuto applicabile il ‘beneficium excussionis’ di cui all'art.2304 c.c. anche alle somme richieste nella cartella a titolo di IRAP (lacircostanza che nella cartella fossero richieste somme a titolo di IRAP,oltre a risultare dalla stessa sentenza impugnata, emerge ‘per tabulas’ daltenore della cartella medesima). Il presupposto impositivo dell'lRAP sirealizza direttamente in capo ai soci.2.1.
Il motivo è fondato.Numero registro generale 6020/2024Numero sezionale 7759/2025Numero di raccolta generale 8190/2026Data pubblicazione 02/04/2026La citata Cass. Sez. U n. 28709 del 2020, in motivazione (par. 2),osserva cheil presupposto impositivo dell'IRAP si realizza direttamente in capo aisoci (tra varie, Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10145; sez. un., 29maggio 2017, n. 13452; 24 luglio 2018, n. 19599): la società ètrasparente, in quanto è soltanto lo schermo dietro il quale i sociesercitano collettivamente l'attività economica (Corte Cost. 17 settembre2020, n. 201, punto 3.2.)Il motivo dimostra, mediante fotoriproduzione per autosufficienza, chela cartella aveva ad oggetto anche l’IRAP.Ne consegue (così esplicitandosi il superiore principio) che, poiché nonsi versa nell’ipotesi – cui sola si riferisce l’insegnamento delle Sezioni uniteripotato nella disamina del motivo precedente – “di riscossione edesecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia statorealizzato dalla società”, giammai il contribuente avrebbe potuto opporre il“beneficium excussionis” ex art. 2304 cod. civ.3.
In definitiva, il ricorso va integralmente accolto, conseguendone chela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame eper le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn integrale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente