Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the notification of the proposal for case termination. The appellant, Luigi Muratori, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings were terminated without a merits-based review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Luigi Muratori-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardian.1493/2017 depositata il 04/04/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21915/2017Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 8187/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 29/03/2026.Rosanna Angarano