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Ordinanza — n. 8177/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax court ruling on IMU due for illegally occupied properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8177/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the bankruptcy trustee's appeal against a regional tax court decision ordering unpaid IMU taxes for properties illegally occupied by Finman S.p.A. The lower court found that despite criminal proceedings and police efforts, the occupiers had maintained complete and prolonged illegal possession of the buildings. The Court held that the tax court correctly evaluated these factual circumstances without error, rejecting the claim that the assessment violated the law or ignored relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011; Art. 360, c.p.c.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality does not automatically exempt taxes for illegally occupied properties if the occupier fails to file a timely criminal complaint, and the tax court's factual assessment of prolonged occupation stands unless proven erroneous.

Parole chiave

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IMU tax liability illegal occupation bankruptcy trustee Constitutional Court ruling factual assessment review tax exemption conditions criminal complaint timing restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
60/2024(dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,d.lgs.
Art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, conriguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
P.Q.MNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite delpresente grado di giudizio.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
60/2024(dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 60/2024
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 241/11/2025
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Testo completo

pro tempore, dott.ssa Giovanna Gargioni,rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dall’avv. Marco Mascheroni (codice fiscale MSC MRC78T07 E648 F).- RICORRENTE –CONTROil FALLIMENTO FINMAN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (codice fiscale10279330152), in persona dei curatori, rag. Giorgio Canova, dr.Vincenzo Maria Marzuillo e dr.ssa Roberta Zorloni, autorizzati a stareNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026in giudizio dal giudice delegato, Caterina Macchi, con decreto del 9settembre 2025, rappresentato e difeso, giusta procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti Stefano Carmini(codice fiscale CRM SFN 61M10 G337 X) e Daniela Zamboni (codicefiscale ZMB DNL 69T47 F205 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 241/11/2025 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 21gennaio 2025.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 gennaio 2026 dalpresidente Ugo Candia.1.

Oggetto del contendere sono gli avvisi in atti con cui il Comunedi Borghetto Lodigiano accertò, per gli anni di imposta 2014/2019, ilmancato versamento dell’IMU da parte del Fallimento Finman S.p.A.in liquidazione in relazione a svariati immobili di sua proprietà.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello propostodalla curatela avverso la pronuncia n. 33/2/2023 della Corte di primogrado di Lodi, che dunque riformava, ritenendo, in applicazione diquanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 60/2024(dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non prevedeva che non fossedovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente aiquali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale),che fosse stata «[…] provata la protratta e completa occupazioneabusiva del compendio immobiliare e l'inefficacia, anche perpreminenti ragioni di ordine pubblico (confermate dal Prefetto di Lodi,Numero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026cfr. verbale 17.09.2015 prodotto), delle numerose iniziative poste inessere per la liberazione degli immobili in esame».La Corte poneva, altresì, in evidenza «[…] le denunce poste inessere sia dagli organi della procedura fallimentare, tra cui quellerivolte alle autorità preposte, e azioni giudiziarie per i reati di cui agliartt. 614, secondo comma e 633 cp, che dall’allora liquidatore dellafallita in data 21.6.2013, a cui ha fatto seguito l’emissione da partedella Procura della Repubblica di Lodi, in data 9/05/2016, del decretodi citazione in giudizio ex art. 552 cpp nei confronti degli occupantiabusivi delle tre palazzine di proprietà del Fallimento Finman, tra cuiquella oggetto del presente giudizio (Palazzina A), per averearbitrariamente occupato gli alloggi siti in Borghetto Lodigiano Via IVNovembre nr. 7 di proprietà della Finman S.p.A. in liquidazione» (v.pagine n. 9 e 10 della sentenza impugnata).3.

Il Comune di Borghetto Lodigiano proponeva ricorso percassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 27 luglio2025, formulando tre motivi di impugnazione.4. Il Fallimento Finman S.p.A. in liquidazione ha resistito concontroricorso depositato il 25 settembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, conriguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, d.lgs. n.23/2011, 1, comma 81, della legge n. 197/2022 in relazione all’art. 1,comma 759, della legge 160/2019, assumendo di non condividere lavalutazione fornita dal Giudice regionale in quanto il dato letteraleNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011 identifica il soggetto passivo dell’impostanel proprietario del bene.Il ricorrente ha aggiunto che la fattispecie in esame si presentavain termini differenti dal caso esaminato dalla Corte costituzionale (ovesi era in presenza di sequestro preventivo inattuato dalla Procuracompetenza), in quanto il contribuente si era limitato a produrre ingiudizio una denuncia (presentata peraltro dal liquidatore dellasocietà in bonis) assolutamente generica circa l’occupazione di unnumero imprecisato di sole diciotto mansarde su cinquantaseiappartamenti e facenti parte di un complesso residenziale molto piùesteso, senza dar conto delle azioni giudiziarie esperite e dell’inerziadella pubblica amministrazione.E così, ha lamentato, infine, che la Corte non avessecorrettamente considerato le eccezioni sollevate dal Comune in ordinealla mancata identificazione dei beni asseritamente occupatiabusivamente e sul reale stato e durata dell’occupazione.2.

Con la seconda censura l’istante s’è doluto, a mente dell’art.360, primo comma num. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa il fattoche la denuncia penale, avanzata dal liquidatore in bonis e non dagliorgani fallimentari, aveva avuto ad oggetto solo diciotto mansarde,mentre gli avvisi di accertamento concernevano ventiquattro unitàabitative e ventiquattro autorimesse e che il decreto di citazione agiudizio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diLodi a seguito delle indagini preliminari esperite sulla scorta dellaquerela presentata, certificava in modo inequivocabile chel’occupazione senza titolo si era conclusa alla data di emissione deldecreto, da cui emergeva che di dodici appartamenti la metà era, inogni caso, già libera sicuramente dal 9 maggio 2016.Numero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/20263.

Con la terza doglianza il Comune ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia sull’appelloincidentale circa la tardiva costituzione del Fallimento in primo grado,siccome intervenuta in data 23 settembre 2020 e, quindi, un giornodopo la scadenza, ivi considerando le sospensioni di cui all’art 17-bisd.lgs. n. 546/1992, dell’art. 83 d.l. 18/2020 e quella feriale.4. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.5. Occorre muovere dall’esame dell’ultima censura che ha naturapreliminare.5.1. Va premesso che il Giudice regionale non ha omesso dipronunciarsi sul tema in oggetto, avendo piuttosto ritenuto, sia purconfusamente e dopo aver dato atto che il Comune aveva propostoappello incidentale in ordine alla tardiva costituzione del Fallimento inprimo grado, che ogni altro tema (rispetto a quello di meritoesaminato) fosse assorbito e comunque «[…] non idoneo a condurread una conclusione di segno diverso» (così nella pronunciaimpugnata).Ciò posto, si osserva che risulta sicuramente errato il riferimentoall’assorbimento in senso proprio, non essendo la suddetta questioneprocessuale connessa a quella di merito, avendo piuttosto naturapregiudiziale e, tuttavia, la successiva valutazione circa l’esito delgiudizio vale ad integrare l’ipotesi di un implicito rigetto del motivo diappello incidentale del Comune (cd. assorbimento in senso improprio;v., sul distinguo, tra le tante, Cass 28078/2024).5.2.

Integrando la motivazione del Giudice regionale, ai sensidell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., va ritenuto che nella fattispecieopera – come correttamente osservato dalla difesa del contribuente -anche la sospensione prevista dall’art. 10 d.l. 9/2020 relativa aiNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari compresi nella cd.“prima zona rossa”, tra cui rientrava il Comune di Lodi.La circostanza che la norma non avesse espressamente previstotra i procedimenti oggetto di sospensione anche quello tributario nonpuò escludere tale effetto anche al giudizio di merito di primo gradoche interessa, sol considerando l’irragionevolezza e, dunque, la noncompatibilità costituzionale di una diversa interpretazione, tenutoconto della ratio della norma, evidentemente volta a contenere ilrischio del contagio dal virus (sussistente – occorre dirlo, per quantosia manifesto – anche nella celebrazione dei giudizi tributari), delsuccessivo intervento normativo dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, che haconsiderato – e, se si vuole, chiarito - con norma di caratteregenerale, che la sospensione delle attività processuali su tutto ilterritorio nazionale riguardava anche i processi tributari, come delresto si desume anche dal rinvio che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n.546/1992 opera alle disposizione del codice di procedura civile.Applicando, dunque, detta ulteriore sospensione (dal 3 marzo2020), la costituzione del Fallimento doveva e deve, quindi,considerarsi tempestiva.6.

Vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi, i primidue motivi di impugnazione, concernenti il merito della pretesa e ladebenza della tassa in presenza della suddetta occupazione abusivadei beni da parte di terzi.6.1. Le doglianze vanno disattese.Come noto alle parti, la Corte costituzionale, con la citatasentenza n. 60/2024, ai cui contenuti si rinvia, ha ritenuto fondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n.23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, sollevata inNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. e neha dichiarato l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui nonprevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per ilperiodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte,gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia statapresentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cuiagli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cuioccupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azionegiudiziaria penale».Ciò affermando i seguenti principi:- «Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsiriferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare chesussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subitol’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile eindisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarnepenalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, èintervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovutal’imposta in questione»;- «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice inindici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n.156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n.179 del 1985 e n. 200 del 1976)» e «la sottrazione all’imposizione (ola sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore oassente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare inrelazione ad alcune circostanze di fatto)»;- «È dunque irragionevole e contrario al principio della capacitàcontributiva che il proprietario di un immobile occupatoabusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autoritàNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per ilperiodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cuil’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile noncostituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un validoindice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato delpossesso».6.2.

A tali principi si è dichiaratamente attenuta la Corte digiustizia tributaria di secondo grado, che ha ritenuto illegittima latassazione dell’immobile del Fallimento, considerando – giovaripeterlo che:a) era stata «[…] provata la protratta e completa occupazioneabusiva del compendio immobiliare e l'inefficacia, anche perpreminenti ragioni di ordine pubblico (confermate dal Prefetto di Lodi,cfr. verbale 17.09.2015 prodotto), delle numerose iniziative poste inessere per la liberazione degli immobili in esame»;b. «[…] le denunce poste in essere sia dagli organi della procedurafallimentare, tra cui quelle rivolte alle autorità preposte, e azionigiudiziarie per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma e 633 cp,che dall’allora liquidatore della fallita in data 21.6.2013, a cui ha fattoseguito l’emissione da parte della Procura della Repubblica di Lodi, indata 9/05/2016, del decreto di citazione in giudizio ex art. 552 cppnei confronti degli occupanti abusivi delle tre palazzine di proprietàdel Fallimento Finman, tra cui quella oggetto del presente giudizio(Palazzina A), per avere arbitrariamente occupato gli alloggi siti inBorghetto Lodigiano Via IV Novembre nr. 7 di proprietà della FinmanS.p.A. in liquidazione» (v. pagine n. 9 e 10 della sentenzaimpugnata).Numero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte territoriale ha, pertanto, accertato in fatto, convalutazione insindacabile nella presente sede in quanto congruamentemotivato, che la Curatela contribuente aveva adottato, senza alcunesito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopodebitamente e tempestivamente sollecitando l’intervento della forzapubblica.6.3.

Tanto chiarito sul tema controverso, va rimarcato che il primomotivo, sotto l’improprio canone della violazione di legge, mira, inrealtà, ad ottenere un inammissibile, in questa sede, riesamedell’apprezzamento fattuale compiuto dal Giudice regionale,opponendo ad esso la dedotta parziale occupazione abusiva dei beni.Allo stesso modo, non è corretto il richiamo al parametro dell’art.360, primo comma., num. 5, c.p.c., non essendovi stato omessoesame sulle circostanze sopra dedotte, ma solo una differentevalutazione circa la protratta e completa occupazione abusiva degliimmobili, tra cui quella oggetto di giudizio, nonostante le varieiniziative intraprese dalla società.7.

La sentenza impugnata è, dunque, immune dalle censureformulate dal ricorrente, il che comporta il rigetto del ricorso.Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.8. Nel contesto di una valutazione complessiva dello svolgimentodel giudizio ed in ragione dell’intervento in corso di causa dellasuindicata pronuncia della Corte costituzionale, le spese di litepossono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.MNumero registro generale 15688/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 8177/2026Data pubblicazione 02/04/2026la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite delpresente grado di giudizio.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026IL PRESIDENTE- EST.Ugo Candia