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Ordinanza — n. 8174/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses IMU exemption claim where private entity granted free use to sports association lacks required public legal status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8174/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Calvino Cotturone's appeal against a tax authority order to pay IMU taxes on a property used by a Taekwondo association. While the lower courts initially granted an exemption based on the property's use for non-commercial sports activities, the Supreme Court ruled that the exemption under D.Lgs. 504/1992 requires a functional link between two public legal entities. Since the property owner was a private individual and not a public body, the statutory conditions for the exemption were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the disputed taxes and litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992; Art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986: The tax exemption for properties used by associations requires a functional and structural link between two public legal entities, which is absent when the property owner is a private individual.

Parole chiave

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IMU exemption comodato gratuito public legal entity sports association tax burden private ownership functional link deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992
Centro Taekwondo Celano in virtù dicontratto di comodato del 10.06.2013.Per tale immobile il contribuente aveva ritenuto operare la normaagevolativa di cui all’art. 7, comma 1, lett.
Art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011
504/1992, si applicaagli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs.
Art. 6, lett. a) della legge n. 222/1985
23/2011, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca, didattiche, ricettive,culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 6, lett.a) della legge n.
Art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986
n.504/1992, ritenendo che il diritto all’esenzione dal tributo spetti perimmobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett.c) T.U.I.R., mentre il requisito del possesso è stato inserito solo con lacitata legge n.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 59 comma 1 lett. c) del d.Lgs. n. 446 del 1997
5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esercizio del potere regolamentare del Comune ex art. 59 comma 1 lett.c) del d.Lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002,inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 17100/2023
Cass. Sez. 5, n. 9614/12
17100/2023; Cass. Sez. 5, n. 9614/12; Cass.
Cass. Sez. 5, n. 8073/2019
Cass. Sez. 5, n. 3112/2019
Cass. n. 31346/2024
Cass. n. 31346/2024 cit.).Il motivo è in conclusione respinto.2.
Sez. 5, n. 17100/2023
Sez. 5, n. 17100/2023; Cass.
Sez. 5, n.8073/2019
Sez. 5, n.8073/2019; Cass.
Sez. 5, n. 3112/2019
Sez. T, n. 4502/2012
Sez. T, n. 4502/2012; in questo senso già Cass.Sez.
Sez. T, n. 10646/2005
4502/2012; in questo senso già Cass.Sez. T, n. 10646/2005).Quanto poi al profilo della censura relativo alla applicabilitàdell’esenzione in caso di contratto di comodato, deve ribadirsi quantorecentemente affermato da Cass.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8976/2025 R.G. proposto da:COTTURONE Calvino, (C.F. CTT CVN 78H10 A515E) rappresentato edifeso dall'avvocato Emilio Bafile (C.F. BFL MLE 61A04 A345B)unitamente all’avvocato Simonetta Tuccella (C.F.TCC SNT 68C63 A345N)ricorrente-controComune di Celano (CF. 00094090669), rappresentato e difesodall'avvocato Giuseppe Mazzuti (C.F.MZZGPP71H06B180U)controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado diAbruzzo n. 843/2024 depositata il 25/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1.

Dagli atti di causa emerge quanto segue. Il Comune di Celanoingiunse a Calvino Cotturone il pagamento della complessiva somma, perNumero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026omesso versamento dell’IMU, di € 1.045,50 per l'anno 2017, di cui €241,96 per sanzioni ed € 15,54 per interessi maturati.L’ingiunzione era relativa ad un immobile di proprietà delcontribuente sito in Celano (AQ), Via Aquila 46, distinto in Catastoutilizzato fin dal 2013 dall’A.S.D.

Centro Taekwondo Celano in virtù dicontratto di comodato del 10.06.2013.Per tale immobile il contribuente aveva ritenuto operare la normaagevolativa di cui all’art. 7, comma 1, lett.

i) del D. Lgs. 504/1992.L’ingiunzione venne impugnata dal contribuente e la Corte di GiustiziaTributaria di Primo Grado accolse il ricorso, osservando che l’immobileera concesso in comodato gratuito ad una associazione (A.S.D), che nonperseguiva scopo di lucro né svolgeva attività commerciali.La decisione venne impugnata dal Comune e l’appello accolto dallaCorte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo.Il giudice di secondo grado applicò il principio secondo cui l’esenzioneprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, si applicaagli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca, didattiche, ricettive,culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 6, lett.a) della legge n. 222/1985, purché essi siano direttamente utilizzatidall’ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiarinon produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso diutilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse(Cass.

Sez. 5, n. 17100/2023; Cass. Sez. 5, n. 9614/12; Cass. Sez. 5, n.8073/2019; Cass. Sez. 5, n. 3112/2019).Si osservò, inoltre, che l’immobile non era utilizzato direttamente dalcontribuente.Numero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la predetta decisione è proposto ricorso da Calvino Cotturoneaffidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Celano.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -Violazione dell’art. 7, comma 1, lett.

i) del d.lgs. n. 504 del 1992 nellaformulazione vigente ratione temporis nonché violazione dell’art. 1,comma 71, della legge n. 213 del 2023.Nella prospettazione del ricorrente, il Giudice di seconde cure avrebbeerroneamente applicato l’art. 7, comma 1, lett.

i) del D. Lgs. n.504/1992, ritenendo che il diritto all’esenzione dal tributo spetti perimmobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett.c) T.U.I.R., mentre il requisito del possesso è stato inserito solo con lacitata legge n. 160 del 2019.Il Giudice d’appello non avrebbe inoltre tenuto conto della norma diinterpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 71, della legge n.213 del 2023 che prevede che gli immobili si intendono posseduti anchenel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’art. 73comma 1, lettera c) T.U.I.R. funzionalmente o strutturalmente collegatoal concedente.1.1.

Il motivo è infondato.Trova applicazione nel caso che ci occupa, il consolidato principioaffermato fin dalla giurisprudenza di legittimità ben prima dell’entrata invigore della legge n. 160 del 2019 invocata dal contribuente, secondocui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzioneprevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo,rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività diassistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo,Numero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un entepubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principalel'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia).Anche prima della legge n. 160/2019 non si era dubitato dellanecessità dell’utilizzazione diretta del bene, che ne presuppone ilpossesso, il quale integra il presupposto impositivo (v. tra le tante Cass.Sez.

T., n. 4935/2023).La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata inconcreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, purrientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attivitàcommerciale. (Cass. Sez. T, n. 4502/2012; in questo senso già Cass.Sez. T, n. 10646/2005).Quanto poi al profilo della censura relativo alla applicabilitàdell’esenzione in caso di contratto di comodato, deve ribadirsi quantorecentemente affermato da Cass. Sez. T, n. 31346/2024, che in relazioneal successivo art. 1, comma 759, lett. g della legge n.160 del 2019, haulteriormente chiarito che, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1,comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1,comma 2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art.9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche in caso di concessione incomodato dell'immobile, quando:

a) l'ente comodatario, al pari dell'entecomodante, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c,del d.P.R. n. 917 del 1986;

b) l'ente comodatario è collegatofunzionalmente e strutturalmente all'ente comodante - ponendosi,rispettivamente, quale ausiliario rispetto alle attività istituzionali diquest'ultimo, nell'ambito di una relazione sinergica di collaborazionefondata su un autonomo titolo, e quale ente collocato in posizionesubordinata rispetto ad una pluralità di enti, con ruoli diversificati nelNumero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026contesto di una organizzazione di tipo orizzontale o verticale, vincolatoad agire come longa manus dell'ente comodante - per cui la concessionein comodato dell'immobile costituisce il mezzo per realizzare, incentivare,agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall'ente comodatarioper conto e nell'interesse dell'ente comodante;

c) l'ente comodatarioutilizza l'immobile per lo svolgimento esclusivo, con modalità noncommerciali, di "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricercascientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di"attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e allacura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".Il collegamento strutturale tra comodante e comodatario esige che«“il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compitiistituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno strettorapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante»,ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altroente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’enteconcedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dallanorma agevolativa”.Il collegamento funzionale presuppone una relazione sinergica dicollaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in unaconvenzione indipendente dal contratto di comodato sull’immobile e checolloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraversol’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attivitàistituzionali dell’ente comodante; pertanto, in tale cornice, la concessionein comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti.L’art. 7, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, norma di strettainterpretazione, non trova applicazione, alla luce di quanto innanzievidenziato, alla fattispecie in esame nella quale proprietarioNumero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell’immobile, concesso in comodato gratuito ad una associazionesportiva, è un soggetto privato, avendo questa Corte ritenuto, qualepresupposto indefettibile perché possa essere riconosciuta l’esenzione dicui alla lett. i), che il collegamento funzionale e strutturale nell’ipotesi dicomodato debba sussistere tra enti o persone giuridiche, richiedendositale qualità (di cui all’art. 73, comma 1, lett. c d.P.R. n. 917 del 1986)anche in capo al concedente (v.

Cass. n. 31346/2024 cit.).Il motivo è in conclusione respinto.2. Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia, ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esercizio del potere regolamentare del Comune ex art. 59 comma 1 lett.c) del d.Lgs. n. 446 del 1997. Il giudice di seconde cure non avrebbeconsiderato che il Comune non aveva esercitato potestà regolamentareper disciplinare la suddetta esenzione.L’esame della censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo e,dunque, dalla valutazione del Giudice regionale che ha negato, perdettato normativo, l’invocata esenzione.3.

In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 1.800,00 a titolo di compensi, oltre euro200,00 per spese ed ulteriori accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 8976/2025Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 8174/2026Data pubblicazione 01/04/2026presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per ilricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia