Italian tax court dismisses appeal claiming registration tax applies to restitution judgments under specific tariff letter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a second-instance tax court judgment that had granted a company relief from registration tax. The agency argued that a judgment ordering restitution of sums should trigger registration tax under a specific tariff provision, while the company contended the judgment merely restored the pre-existing contractual situation without creating new taxable events. The court rejected this claim, ruling that such judgments function solely as restitutory measures to undo prior payments and do not constitute the creation of new legal acts subject to registration tax.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 1 lett. b) Tariffa Parte I allegata al T.U. REGISTRO; judgments ordering restitution of sums paid without cause do not trigger registration tax as they merely restore the prior legal situation rather than creating new taxable legal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZAsul ricorso n. R.G. 26249-2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-ricorrente-controNumero registro generale 26249/2024Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 8156/2026Data pubblicazione 01/04/2026EGEA COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO DALLORTOgiusta procura speciale alle liti in atti-controricorrente-avverso la sentenza n. 536/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIADI SECONDO GRADO del PIEMONTE, depositata il 17.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di EgeaCommerciale S.r.L. (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 22/2024,emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggettoimposta principale di registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sulprovvedimento con cui il Tribunale di Asti aveva condannato la Società arestituire l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.La Società resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 24 ottobre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.
Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) TariffaParte I allegata al T.U. REGISTRO per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misurafissa ad un provvedimento di condanna alla restituzione di sommecorrisposte per effetto della sopravvenuta assenza di valido titoloNumero registro generale 26249/2024Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 8156/2026Data pubblicazione 01/04/2026giustificativo (in relazione alle somme corrisposte dalla società Imbal PlastS.r.L. al fornitore Egea commerciale s.r.l. a titolo di addizionale provincialesull’energia elettrica nell’ambito dei rapporti contrattuali disomministrazione di energia elettrica tra le stesse intercorsi).1.2.
La doglianza va disattesa.1.3. Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... consideratoche la condanna civilistica alla restituzione ha comportato la caducazionedel titolo del precedente trasferimento, e in specie della clausolacontrattuale del contratto di somministrazione che aveva imposto a ImbalPlast S.r.L. di versare l’addizionale maturata sull’energia elettricasomministrata; considerato che l’art. 6 D.L. 511/88 istitutivo della citataaddizionale veniva disapplicato perché in contrasto con la Direttivan.2008/118/CE; considerato che le pronunce pregiudiziali della Corte diGiustizia della Comunità Europea hanno efficacia "ex tunc", tranne nei casiin cui la stessa Corte, per considerazioni attinenti alla certezza dei rapportigiuridici, si riconosca il diritto di limitare, per il passato, l'effetto delleproprie decisioni; ne consegue che, intervenuta in via pregiudiziale ladecisione interpretativa della Corte e configuratosi il contrasto tra lanormativa italiana e quella comunitaria siccome interpretata, la normaritenuta incompatibile non può più essere applicata dal giudice nazionaleal caso di specie, senza che tale mancata applicazione trovi un limitecronologico iniziale con riferimento al momento della pronunciainterpretativa (Cass.
Civ., Sez. L, Sentenza n. 14468 del 22/12/1999);ritenuto che l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto unionaleha carattere originario e comporta una pronuncia di caducazione del titolosia essa esplicita o implicita, situazione del tutto assimilabile ad unannullamento della clausola contrattuale regolata ai fini dell’imposta diregistro dal citato art. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima, allegata alT.U.R.; considerato che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullitào pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna allarestituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anchequando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419,Numero registro generale 26249/2024Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 8156/2026Data pubblicazione 01/04/2026comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con lasostituzione della disciplina legale alle clausole nulle sono soggetti adimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e),della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendoirrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA,non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principiodi alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett.b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto etin qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali sichiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna(Cass.
Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022)».1.4. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della trascritta proposta atteso che l’azionedi ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanzadi una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza delladichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, dellarescissione o del venire, comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n.32137/2025;
Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n.35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n.36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n.23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n.14758/2019; Cass. n. 715/2018).1.5. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causaoriginaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) operché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta menoin virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace ilrapporto medesimo (conditio ob causam finitam), e ciò secondo unadistinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrinaitaliana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale èstato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva ilprincipio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (così, inNumero registro generale 26249/2024Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 8156/2026Data pubblicazione 01/04/2026motivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. nn.39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6.
Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata,che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, lapronuncia di condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, inmancanza di una legittima causa solvendi, alle sentenze di nullità,annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguentirestituzioni, è conforme ai principi di diritto sin qui illustrati posto che leipotesi previste dalla lett.
e) cit. sono di stretta interpretazione, in quantosottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesaoltre i casi espressamente contemplati dalla legge.1.7. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi incui il provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, deltitolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramenterestitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripeterequanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo siaavvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende aevitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquitàprodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo digiustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione direintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modoimpoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.1.9.
L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione diripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguentirestituzioni è dunque ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimoniodel soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causaadquirendi.1.10. Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto lapronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano«condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o allaconsegna di beni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., chenon può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità (inNumero registro generale 26249/2024Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 8156/2026Data pubblicazione 01/04/2026toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per lequali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o allaconsegna (cfr.
Cass. n. 25610/2022).2. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 450,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 230,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente(Milena Balsamo)