Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8152/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows AGCOM's jurisdiction over contribution collection, dismissing the regional tribunal's claim of administrative court competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8152/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the main appeal, overturning the Lazio Regional Tax Commission's decision that administrative courts lacked jurisdiction. The lower tribunal had declined jurisdiction based on prior precedents, arguing that all AGCOM matters fall under administrative review except for employment disputes. The Court rejected this, holding that the exclusive tax jurisdiction applies to the collection of the operating contribution regardless of the company's business activities or revenue thresholds. Consequently, the case was remanded to the Second Instance Tax Court of Lazio for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 133 lett. I c.p.a.: The exclusive jurisdiction of the tax judge applies to all proceedings regarding the collection of the operating contribution of the Competition Authority, overriding general administrative jurisdiction rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusive tax jurisdiction operating contribution AGCOM collection jurisdictional competence remand to tax court administrative vs tax judge contribution for functioning assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 comma 1 d.lgs. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso principale la società lamenta la violazionedell’art. 2 del d.lgs.
Art. 133 lett. I c.p.a.
Sulla base dei medesimipresupposti, si è inoltre ritenuto che la disposizione di cui all'art. 133, lett.I), c.p.a.
Art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92
Lamenta pertanto la violazione dell’art. 19, comma 3 del d.lgs.546/92 in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo,n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 04/06/2020, n. 10577
Cass. Sez. U., 30/07/2021, n. 21961
Cass. 4818/15
Cass. 4818/15, 5265/17,1434/06).2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo di ricorso principale.3.
Cass. 5265/17
Cass. 1434/06
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9041/2021 R.G. proposto da:MOCCI, EUGENIO BRIGUGLIO e GIANLUCA BOCCALATTE-ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale -controAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATOrappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO – SEZ. ROMA n. 2974/2020 depositata il 13/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 9041/2021Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 8152/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), a mezzo diAgenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia servizi di Riscossione spa),notificò alla società oggi ricorrente una cartella di pagamento relativa alcontributo per il funzionamento della stessa Autorità in relazione all’anno2016.La società impugnò l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale diRoma che, con sentenza n. 1066/2019 e ritenuta la propria giurisdizione,accolse il ricorso.

Secondo il primo giudice il contributo non era dovutonon avendo la società menzionata, nel proprio oggetto sociale, l’attività disollecitazione del pubblico risparmio, la raccolta dello stesso e le attivitàriservate agli intermediari autorizzati, rilevando altresì come, per l’anno inquestione, non fosse stata superata la soglia di ricavi prevista per legge.Su appello dell’AGCOM e nel contraddittorio con la società, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata inepigrafe, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario afavore di quello amministrativo.Il giudice d’appello ha accolto l’eccezione formulata dall’Autorità, sullabase di precedenti pronunce dello stesso giudice tributario, secondo cui lecontroversie riguardanti tutti i provvedimenti della stessa rientrano nellagiurisdizione del Giudice Amministrativo, fatta eccezione per quelli,estranei alla presente fattispecie, riguardanti i rapporti d’impiego pubblicoprivatizzati.

La Corte di merito non ha ritenuto ostativa la pronuncia dellaCorte Costituzionale n. 269/2017, invocata dalla sentenza impugnata asostegno della propria giurisdizione, valutando che la stessa non si siapronunciata sul punto in casi quali il presente, ma si sarebbe limitata ainvocare l’autonomia del giudizio costituzionale rispetto a quello avanti algiudice remittente, non essendo necessario che il giudice delle leggi siaccerti della giurisdizione di quest’ultimo.Numero registro generale 9041/2021Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 8152/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ricorre la società sulla base di un unico motivo di censura, integrato dasuccessiva memoria.Resiste l’Autorità con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale.La società ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale la società lamenta la violazionedell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 1 c.p.c. Sostiene d’essere una società holding facente parte di ungrande gruppo internazionale attivo nella produzione ecommercializzazione di prodotti di largo consumo nei settori alimentare,della cura della casa e della persona, cosmetica e adesivi. La stessadetiene partecipazioni, dirette e indirette, in numerosi gruppi industriali.Evidenzia come le modifiche all’art. 10 della legge istitutiva dell’AGCOM287/1990, attuate dall’art. 5-bis del d.l. 1/2012 che vi ha aggiunto icommi 7-ter e 7-quater, prevedono che, a partire dal gennaio 2013,debbano contribuire all’Autorità solo le imprese che vantano ricavi annuioltre i 50 milioni di euro.

Evidenzia come la natura tributaria del contributoradichi la giurisdizione del Giudice Tributario e come tale conclusione siastata raggiunta anche da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n.10577/2020.Chiede altresì che questa Corte, oltre a stabilire la giurisdizione del giudicetributario, decida nel merito accogliendo il suo originario ricorso.1.1 Il motivo è fondato.1.2 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, che ha deciso in tal sensoalcuni mesi prima della sentenza impugnata, i contributi per ilfunzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990,hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali impostedalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattereNumero registro generale 9041/2021Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 8152/2026Data pubblicazione 01/04/2026coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria,collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento diun'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole delmercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presuppostoeconomicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturatoassunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell'art.2del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della l. n. 448 del2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi adoggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione deipredetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudicetributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre aigiudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quellirelativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (Cass.

Sez. U.,04/06/2020, n. 10577, Rv. 657858 - 01). Sulla base dei medesimipresupposti, si è inoltre ritenuto che la disposizione di cui all'art. 133, lett.I), c.p.a. vada interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM,ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamentodell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cuiall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma digenerale in materia di tributi (Cass. Sez.

U., 30/07/2021, n. 21961, Rv.661871 – 01 e, più recentemente, nn. 15941/25, 32547/24, 1259/24,6832/20 e 18027/22).2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Autorità Garante censura ilmancato esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente, formulato come secondo motivo d’appello incidentale, inquanto volto a contestare vizi che non erano propri della cartellaimpugnata. Lamenta pertanto la violazione dell’art. 19, comma 3 del d.lgs.546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che laNumero registro generale 9041/2021Numero sezionale 2827/2026Numero di raccolta generale 8152/2026Data pubblicazione 01/04/2026Commissione Regionale non si sia pronunciata su tale motivo.

Afferma chei motivi di censura avrebbero dovuto essere rivolti avverso gli attid’accertamento e diffida che AGCOM aveva notificato alla società primad’attivare la procedura di riscossione, potendo la cartella essereimpugnata ex se solo per vizi propri (vv. Cass. 4818/15, 5265/17,1434/06).2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo di ricorso principale.3. Non può infatti accogliersi l’ulteriore istanza, della società ricorrenteprincipale, di decidere nel merito essendo necessario analizzare ogniulteriore questione, processuale e sostanziale, che il giudice d’appello nonha esaminato avendo erroneamente declinato la propria giurisdizione.4.

Va pertanto accolto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale,e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazioche provvederà altresì in ordine alle spese di questa fase. P.Q.MAccoglie l’unico motivo di ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvederealtresì in ordine alle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo