Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8138/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank appeal on fixed registration tax, upholding proportional tax for assignment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8138/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the Bank's appeal against the Regional Tax Commission's decision to impose a proportional registration tax on an assignment order. The bank argued that the order was merely an executive act, but the court reaffirmed that such orders create new legal effects requiring proportional taxation. Consequently, the court rejected the claim that the ruling violated constitutional principles regarding the nature of the tax.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 DPR 131/86; Art. 8 DPR 131/86: An assignment order in execution proceedings creates new legal effects and must be subject to proportional registration tax, contrary to the fixed tax for purely executive acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration tax assignment order proportional tax fixed tax execution proceedings Cassation Court tax liability aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 DPR 131/86
Art. 8 DPR 131/86
a) della predetta tariffa.La stessa banca impugnò l’avviso di liquidazione dell’Ufficio, notificatole il4/9/2020, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milanosostenendo che dovesse invece applicarsi l’art. 8, lett.
Art. 380-bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art.
Art. 13 DPR 115/2002
96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c.
art. 23 Cost
Evidenzia inoltre come lasoluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23 Cost.introducendo un prelievo privo di base legale.3.
art. 553 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9400/2007
4436 del 24/11/2021, accolse il ricorsorichiamando il principio sancito da Cass. 9400/2007.L’Agenzia delle Entrate propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale per la Lombardia che, nel contraddittorio con la banca emediante la sentenza indicata in epigrafe, accolse l’appello.
Cass. 7306/2021
Cass. 1227/2026
Court holds seizure assignment orders are transferable acts taxed proportionally, overturning fixed tax ruling.
Cass. 158/2020
Cass. 19/06/2020, n. 12013
Cass. 7/11/2012, n. 19247
Cass. 27/10/2006, n. 23243
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16526/2023 R.G. proposto da:BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA rappresentata e difesadall'avvocato ANDREA ANDREANI-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-resistente-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaLOMBARDIA n. 287/2023 depositata il 26/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare perpignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’una somma di €200.000,00 in relazione a cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6della tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Attidi cessione di crediti), d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in €1.000,00 applicando l’aliquota dello 0,50% in base all’art. 6 e 8, comma 1,lett.

a) della predetta tariffa.La stessa banca impugnò l’avviso di liquidazione dell’Ufficio, notificatole il4/9/2020, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milanosostenendo che dovesse invece applicarsi l’art. 8, lett. d), della medesimatariffa, che prevede per gli atti giudiziari non recanti trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, l’imposizionein misura fissa (€ 200,00).Il primo giudice, con sentenza n. 4436 del 24/11/2021, accolse il ricorsorichiamando il principio sancito da Cass. 9400/2007.L’Agenzia delle Entrate propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale per la Lombardia che, nel contraddittorio con la banca emediante la sentenza indicata in epigrafe, accolse l’appello.

Secondo ilgiudice d’appello, non poteva condividersi la tesi dell’appellata secondocui, assegnando la somma, si attuava un provvedimento meramenteesecutivo destinato a realizzare coattivamente il pagamento di somme giàspettanti al creditore in forza di preesistente titolo.La Commissione Tributaria Regionale ha, infatti, richiamato l’orientamentodi questa Corte di cui alla sentenza n. 7306/2021 secondo il quale,l’ordinanza d’assegnazione del credito in una procedura esecutiva ex art.553 c.p.c., va assoggettata a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8,comma primo, lett.

a) della tariffa succitata, pur dando atto delleoscillazioni giurisprudenziali che giustificavano la compensazione dellespese.Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di due motivi.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026Pur notificato telematicamente il ricorso in data 20 luglio 2023 all’Agenziadelle Entrate presso l’indirizzo PEC dell’Agenzia, direzione provinciale diMilano, l’intimata non si è costituita.Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilitàad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, medianteimposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi aiprovvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R.131/86 (anziché la lett.

d) come richiesto dalla ricorrente, che prevedel’applicazione in misura fissa);- ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 (Atti soggetti aregistrazione in termine fisso. Atti giudiziari), comma primo, lett.

a) dellatariffa, ossia atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia dicontroversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione equelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali subeni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti - la tariffacitata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione,ritenendosi “assegnazione” i provvedimenti di cui all’art. 505 cp.c. nonchédagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c.;- la giurisprudenza abbia confermato la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, con conseguente correttezza della tariffa applicata;- non sia pertinente il richiamo alla sentenza n. 9400/2007 di questaCorte, come già chiarito da pronunce successive;- l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’Autorità Giudiziaria e laqualifica in termini di “imposta d’atto” non concretizza violazione dell’art.53 Cost. in tema di capacità contributiva;- la legittimità dell’applicazione autonoma dell’imposta all’attod’assegnazione rispetto al titolo esecutivo.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ex art. 380-bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 24febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quellaanaloga di cui ai ricorsi aventi rr.gg. 20961/2022 e 16483/2023, anch’essichiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata inpubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez.

U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 - 01).Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra, che laquestione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica nonpotendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblicaudienza.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 8, comma 1, lett.

a) della Tariffa - Parte Prima,allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e, inparticolare, la mancata applicazione dell’art. 8, comma 1, lett.

d) dellaTariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.Con riferimento a entrambi i motivi, la ricorrente sostiene che vi sia uncontrasto di giurisprudenza tra le pronunce:- favorevoli alla tesi della ricorrente, quali le Cass. 9400/2007, 27754/21e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza di assegnazionequale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsione invocatadall’Agenzia ai casi di cessione di credito;- favorevoli alla tesi dell’Agenzia, quali le Cass. 7306 e 27668/2021.Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur nonnegando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziandocome tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a untrasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento didiritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novitànell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre unpagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilitàdell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, del d.P.R. 131/86.

La disposizione prevede sì l’applicazionealle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale,dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo iprincipi del diritto tributario. Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimentoagli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobilio su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026a) dell’art.

8. Sostiene che la stessa sarebbe applicabile solo altrasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di“imposta d’atto”, caratteristica dell’imposta di registro, richiede unacorrelazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositivaapplicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionaleladdove l’atto non realizzi un effetto dispositivo. Evidenzia inoltre come lasoluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23 Cost.introducendo un prelievo privo di base legale.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente vertendo insostanza entrambi della medesima questione, sono infondati.3.1 È infatti noto come la pronuncia Cass.

Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400,suindicata, seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21che però si limitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, haritenuto che l'ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. siateoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa,parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, ancheparzialmente, il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell'ipotesi diregistrazione a tassa fissa di cui alla lettera d).3.2 Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è di contrario avviso,dovendosi condividere l’orientamento richiamato dall’Agenzia secondo cuil'ordinanza di assegnazione del credito art. 553 c.p.c.

è assoggettabile adautonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della proceduraesecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursiai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett.

a) del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131 (Cass. Sez. 5, 16/03/2021, n. 7306, Rv. 660879 -01). Tale insegnamento è stato seguito anche in pronunce recentissime,quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, in motivazione, richiama leconformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e 7508/11.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/20263.3 In particolare la citata 7306/21, richiamata da quasi tutte lesuccessive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza 9400/07,specificando altresì che la lett.

d) invocata riguarda diritti che non hannonatura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal natura siaconnaturata all’assegnazione in questione. Non è d’ostacolo a taleconvinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzipignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n.30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.3.4 La pronuncia 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebitaduplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitorisrisultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuovaesecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo masolo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. 27265/25)che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale del credito.3.5 Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fattoche il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottopostoall’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo aprodurre effetti giuridici autonomi.

Pertanto, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelliderivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto dellaimposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente)assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensìesclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nellafattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati daiterzi pignorati.3.6 Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20gennaio 2026, che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53Cost, richiamando il fatto che esso conferma la natura di imposta d'attoNumero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell'imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenzan. 158 del 2020, e ciò comporta che, in conformità con l'art. 20 del d.P.R.n. 131/1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è alcontenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senzapossibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n.12013;

Cass., 7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).3.7 Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art. 53Cost.), dal momento che esso, secondo l’insegnamento della CorteCostituzionale, non si oppone «in modo assoluto a una diversaconcretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e,conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi ipresupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negoziocontenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo dielementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"dello stesso testo unico» (stessa Corte Cost 158/2018).4.

Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezionedetermini la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fasedi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’Agenziacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.MRespinge il ricorso.Numero registro generale 16526/2023Numero sezionale 2833/2026Numero di raccolta generale 8138/2026Data pubblicazione 01/04/2026Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di legittimità afavore dell’Agenzia controricorrente che liquida in € 600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 300,00 ai sensidell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo