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Ordinanza — n. 8131/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses revocation appeal claiming late notice, ruling postal receipt presumption valid despite signature dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8131/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' revocation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayers argued they only learned of the appeal three years later because they had not received the official notice of the appeal filed by the Revenue Agency. The court rejected this claim, holding that the postal service's delivery list was sufficient proof of notification and that the taxpayer's denial of the signature on the receipt does not invalidate the delivery presumption.

Regesto Legislator

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Art. 160 cod. proc. civ.; Art. 7 comma 2 legge 890/1982: In postal service notifications, delivery to the addressee who signs the receipt is presumed valid until a false declaration is filed, rendering the addressee's denial of the signature irrelevant.

Parole chiave

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postal notification presumption revocation appeal dismissal signature denial validity tax appeal procedure delivery receipt evidence notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 160 cod. proc. civ.
Art. 7 comma 2 della legge n. 890 del 1982
Art. 395 comma primo n. 4 c.p.c.
Se lo fosse, oppure incontrastabilmente no (art. 395,comma primo, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non vanno adottate pronunce sullespese atteso che la resistente non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art.
art. 160 cod.proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ., 6 giugno 2018, n. 14574
Cass. Civ., 4 febbraio 2014, n. 2421
Cass. Civ., 23 luglio 2003, n. 11452
Cass. Civ. Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10400/2021 R.G. proposto da:PANELLA RENATO e PANELLA FLAVIA rappresentati e difesi dall'avvocatoALESSANDRA CALABRÒ-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO.-resistente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delLAZIO n. 3085/2020 depositata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.I ricorrenti impugnarono, con distinti ricorsi e avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma, due avvisi d’accertamento catastale delNumero registro generale 10400/2021Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 8131/2026Data pubblicazione 01/04/20262013 con i quali era rideterminata la rendita ai sensi dell’art. 1, comma335, della legge 311/2004 in relazione a loro rispettive unità immobiliarisite nella Capitale in via Ristori n. 10.Con sentenza n. 674 del 18 gennaio 2016 il primo giudice, riuniti i ricorsi,li accolse ritenendo che gli avvisi non fossero sufficientemente motivati inordine al riclassamento ivi operato.L’Agenzia delle Entrate propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale del Lazio che, nella contumacia dei contribuenti e con lasentenza 8855 del 21/12/2016, accolse l’appello ritenendo che laricomprensione nella c.d. microzona fosse elemento sufficiente pergiustificare il riclassamento.Nel 2020 e avverso tale sentenza, i contribuenti proposero ricorso perrevocazione avanti alla stessa Commissione Tributaria Regionale,significando d’avere saputo solo tre anni dopo la pronuncia, in occasionedella notifica d’ulteriori avvisi, del giudizio d’appello suindicato non avendoricevuto notifica del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate,censurando che il giudice d’appello non avesse verificato il correttodeposito dell’avviso di ricevimento.In sede di revocazione l’Agenzia delle Entrate si costituì e depositò copia ditale avviso, attestante la notifica dell’originario appello all’avv.to Calabròche aveva difeso i contribuenti nella fase di primo grado, ma questidichiarò di disconoscere la propria firma sulla copia, insistendo per laproduzione dell’originale e per l’accoglimento del ricorso in revocazione.La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,respinse il ricorso ritenendo che la censura ivi formulata fosse da ritenersiin diritto e non in fatto, essendo prodotta in appello la ricevuta dispedizione, timbrata dall’Ufficio Postale, d’una serie di raccomandate conannotazione del numero e ricomprendente quella in oggetto.

Tale ricevutadi spedizione era stata ritenuta sufficiente ad attestare la ritualità e latempestività della spedizione medesima e, pertanto, a instaurare ilNumero registro generale 10400/2021Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 8131/2026Data pubblicazione 01/04/2026contraddittorio. Se lo fosse, oppure incontrastabilmente no (art. 395,comma primo, n. 4, c.p.c.) come sostenuto dagli odierni ricorrenti,sarebbe stata questione di diritto da rimettersi alla decisione di questaSuprema Corte in via ordinaria e non di revocazione.Ricorrono per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso ma solamente unanota di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa ex art. 370, comma primo, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. nonché degli artt. 22e 54 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Richiamano giurisprudenza di questa Corte in ordine alla distinzione traerrore revocatorio ai sensi della disposizione invocata ed errore di giudiziodenunciabile ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Affermano che,secondo tale orientamento, si ha errore revocatorio ove il giudice siaincorso in una falsa percezione della realtà o una svista materiale cheabbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivoincontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamenteaccertato, senza che su quel fatto, non “controverso” tra le parti, il giudiceabbia reso un qualsiasi giudizio, ciò che rientrerebbe invece nel n. 5dell’art. 360, comma primo, c.p.c.Argomentano sul fatto che la Commissione Tributaria Regionale, nel corsodel giudizio d’appello, avrebbe errato in tal senso ritenendo i documentisuccitati sufficienti alla prova della notifica dell’appello, non richiedendoinvece la produzione dell’avviso di ricevimento che sarebbe stato prodottoe disconosciuto, nella copia prodotta, solo nel giudizio di revocazione, inviolazione dell’art. 22 del d.lgs. 546/92, applicabile al giudizio d’appello invirtù del rinvio operato dall’art. 54 dello stesso d.lgs.Numero registro generale 10400/2021Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 8131/2026Data pubblicazione 01/04/2026Sostengono trattarsi di mera questione di fatto e non di diritto, rilevabilecon ricorso per revocazione.

Richiamano inoltre sentenze di questa Corteche hanno ritenuto come il deposito dell’avviso di ricevimento siaindispensabile e sufficiente per provare la ritualità della notificazione evada effettuato nel corso del giudizio d’appello.2. Con il secondo motivo lamentano:- l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c.;- la nullità della sentenza per violazione degli artt. 215, 216, 395, commaprimo, n. 4 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Sostengono che, a fronte del disconoscimento operato dall’avv.

Calabrò inordine alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento prodotto in copia,l’Ufficio non abbia chiesto la verificazione ma la Corte territoriale, purdando atto dell’eccezione d’inammissibilità del disconoscimento e dellarichiesta d’esibizione dell’originale, ha omesso di pronunciarsi sul punto.La Commissione Tributaria Regionale, adita in sede revocatoria, avrebbedovuto pertanto ritenere inutilizzabile il documento. Il suo mancatodeposito nel corso del giudizio d’appello avrebbe poi dovuto condurre ilgiudice del gravame a dichiararlo inammissibile.3.

I due motivi, che investono la medesima questione sotto diverso profiloe possono pertanto essere esaminati congiuntamente, sono infondati.3.1 Da una parte deve evidenziarsi come nell’appello originario laCommissione Regionale abbia esaminato una ricevuta di spedizionetimbrata dall’Ufficio postale ritenendola prova sufficiente della notifica delgravame al destinatario. Ove anche si convenisse con i ricorrenti che talevalutazione sia stata errata, si tratta pur sempre di un errore che cadesull’interpretazione delle norme e non si traduce in una svista materiale,Numero registro generale 10400/2021Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 8131/2026Data pubblicazione 01/04/2026inoltre dallo stesso motivo di revocazione riportato nella narrativa dellasentenza qui impugnata.

Non si tratta pertanto di errore revocatorio exart. 395 c.p.c.3.2 Dall’altra deve osservarsi come, una volta instaurato il giudiziorevocatorio avanti alla Commissione Tributaria Regionale e ottenuta laproduzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, interveniva ildisconoscimento da parte del difensore domiciliatario. Deve peròevidenziarsi come in tal caso il disconoscimento verte sulla relata dinotificazione, da ritenersi atto pubblico (Cass. Civ., 6 giugno 2018, n.14574; Cass.Civ., 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass.Civ., 23 luglio 2003, n.11452).Ne deriva che, avendo il sottoscrittore apposto la propria firma nellacasella corrispondente al destinatario, si presume che la firma sia statavergata da questi, dovendo altrimenti l’effettivo destinatario presentarequerela di falso.Infatti, per questa Corte a Sezioni Unite, nel caso di notifica a mezzo delservizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario apersona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafiailleggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di personadelegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agentepostale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7,comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersivalidamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela difalso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativacasella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, nonessendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod.proc. civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 27 aprile 2010, n. 9962).3.3 In ogni caso le censure dei ricorrenti, volte a contestare l’idoneitàdell’avviso di ricevimento, non colgono nel segno atteso che la pronunciaNumero registro generale 10400/2021Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 8131/2026Data pubblicazione 01/04/2026d’appello ha basato la sua decisione sull’elenco di spedizione timbratodall’Ufficio Postale e non sull’avviso.Non sono pertanto pertinenti i precedenti richiamati nel ricorso con i qualii giudici hanno ritenuto non vi fosse prova della notifica o fossero stativalutati atti dell’ufficiale giudiziario in realtà inesistenti.

Nel caso specifico,va ribadito, i giudici d’appello erano ben consci del fatto che l’avviso nonera in atti, avendo basato la loro decisione sull’elenco di spedizionetimbrato. Non ravvisandosi perciò alcun travisamento di fatti, non sussisteerrore revocatorio.4. Il ricorso va pertanto respinto. Non vanno adottate pronunce sullespese atteso che la resistente non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo