Italian Court dismisses tax appeal regarding deductible costs for fictitious paper mill operations. The court rejects the claim that criminal prescription bars tax liability. The decision confirms that tax fraud findings stand despite unrelated criminal outcomes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a second-instance tax court ruling that rejected their claim for deductible costs. The taxpayers argued that the tax authority failed to apply specific rules regarding costs related to criminal offenses, while the tax authority contended the underlying operations were fictitious and the fraud was known to the taxpayers. The court ruled that the tax liability was already definitively established by prior judgments, rendering the new arguments inadmissible and the costs non-deductible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 4 bis d.l. n. 16/2012; Art. 96 c.p.c.: The court establishes that a definitive tax judgment regarding fictitious operations remains valid even if related criminal proceedings result in prescription, as the tax liability is independent of the criminal outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso n. 12111-2024 R.G., proposto da:ISIRADIO s.a.s, di Costagliola Isidoro C. (C.F. 07687650636), inpersona del legale rappresentante pro tempore, COSTAGLIOLA ISIDORO(C.F. CSTSDR59E27F839V), COSTAGLIOLA CARMELA (C.F.CSTCML85C44F839C), COSTAGLIOLA EDUARDO (C.F.CSTDRD82L31C495I), COSTAGLIOLA RAFFAELE (C.F.CSTRFL81B14F839A), RASPAOLO ASSUNTA (C.F. RSPSNT64L62F839M),rappresentati e difesi dagli avv. Andrea e Fabrizio Amatucci–RicorrentiCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ControricorrenteAvverso la sentenza n. 1842/2024, pronunciata dalla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Campania, depositata il 13 marzo 2024;RGN 12111/2024Consigliere rel.
FedericiNumero registro generale 12111/2024Numero sezionale 6820 1/2025Numero di raccolta generale 8122/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere Francesco Federici.Con sentenza della CTR della Campania veniva rigettato l’appelloproposto dalla società ISIRADIO S.A.S. DI COSTAGLIOLA ISIDORO CO. edai soci Costagliola Carmela, Costagliola Isidoro, Costagliola Eduardo,Costagliola Raffaele, Raspaolo Assunta avverso la sentenza n.22647/22/2014emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua voltarigettava i ricorsi della società contribuente avente ad oggetto due avvisi diaccertamento (nn.
TF502AA06293 e TF502AA00119) per IRAP e IVA neiconfronti della società e IRPEF nei confronti dei soci, oltre accessori, emessinel 2011 e nel 2014 ed entrambi relativi all’anno di imposta 2009, notificatidall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti.In particolare, veniva contestata dall’Amministrazione finanziarial’emissione di fatture da parte di società cartiere nell’ambito di plurimeoperazioni soggettivamente inesistenti e il giudice d’appello, come già quellodi prime cure, riteneva fittizie le società fatturanti e conoscibile da parte dellaISIRADIO S.A.S. la frode fiscale in cui era coinvolta.Avverso la sentenza era proposto ricorso alla Corte di cassazione, checon sentenza del 21 marzo 2023, n. 8133 ha accolto parzialmente le censuredei contribuenti, in particolare il terzo dei quattro motivi di censura, con cuisi era denunciata l’omessa pronuncia sulla prospettata violazione da partedell’Agenzia della disciplina in materia di deducibilità dei costi da reato di cuiall’art.14 comma 4 bis del d.l. n.16/2012, rigettando le altre censure.Nel giudizio di rinvio, seguito alla decisione rescindente di legittimità, laCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la pronunciaora al vaglio della Corte, ha accolto il motivo dei ricorrenti, relativo al dirittoalla deducibilità dei costi ex art. 14, comma 4 bis, cit., rigettando le ulterioririchieste, ed in particolare ritenendo inammissibile la ragione,originariamente proposta in sede d’appello, con la quale si contestavadell’atto impositivo anche lo stesso coinvolgimento della società e dei socinelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Sulla questione il giudice delrinvio ha affermato che all’esito del giudizio di legittimità si fosse formato ilgiudicato, per essere stato accolto il solo terzo motivo e rigettato il secondo,dedicato al coinvolgimento della società nelle operazioni inesistenti.RGN 12111/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12131 1/2024Numero sezionale 6801/2025Numero di raccolta generale 8122/2026I ricorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della pronuncia,Data pubblicazione 01/04/2026affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleentrate.Questa Corte ha formulato proposta di definizione accelerata del giudizio,opposta ex art. 380 bis, terzo comma, c.p.c.
Nell’adunanza camerale del 14ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo i ricorrenti si dolgono della falsa applicazione dell’art.384 c.p.c., nonché degli artt. 36 e 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il giudice d’appello in sede di rinvio avrebbe erroneamente statuito sullainammissibilità del « secondo motivo di doglianza formulato dal contribuentenel ricorso in riassunzione, relativo all'asserita violazione del principio diriparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., in quanto la Corte diCassazione ha espressamente vagliato in sede di legittimità il secondo motivodi ricorso con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in particolare con riferimento allaconsapevolezza della partecipazione a frodi carosello, ritenendolo nonfondato».Al contrario, affermano i ricorrenti, ciò sarebbe inammissibile e contrarioperfino al diritto di difesa ex art. 24 Cost.Il motivo è destituito di fondamento, palesandosi con una lettura pianadella sentenza emessa dalla Corte di legittimità, a seguito della quale è statariassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, che il secondo motivo diricorso, afferente quell’oggetto, era stato rigettato, con conseguentepassaggio in giudicato della prima sentenza pronunciata dalla Commissioneregionale.Nella sentenza di legittimità è dato leggere che «6.
Con il secondo motivodi ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deducela nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ., per errata applica zione da parte della sentenza di appello del criteriocorretto di riparto dell’onere della prova in materia di operazionisoggettivamente inesistenti, in particolare con riferimento allaconsapevolezza della partecipazione a frodi carosello.
7. La censura èinammissibile. Il motivo in disamina non è ben calibrato, facendo nuovamenteRGN 12111/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12141 1/2024Numero sezionale 6801/2025Numero di raccolta generale 8122/2026riferimento alla categoria della «consapevolezza di ISIRADIO S.A.S.» (cfr. p.3Data pubblicazione 01/04/2026ricorso) ossia della «consapevolezza della società di essere inserita in unac.d. “frode carosello”» e non a quella della mera conoscibilità del meccanismofrodatorio individuata come rilevante dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità e, comunque, sottende una richiesta di revisione dell’accertamento fattuale operato dalla CTR 7.1.
Infatti, per consolidato orientamentogiurisprudenziale, ove l'Amministrazione finanziaria contesti «che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inseritenell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario chel'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche invia presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza inragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvoltoin un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile daun operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine,né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di beneficidalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass.
Sez. 5 -, Sentenza n. 9851del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del Datapubblicazione 21/03/2023 30/10/2018). 7.2. La CTR nel caso di specie si èaccertamenti in fatto a riguardo, in primo luogo circa la fittizietà delle fornitricie poi, facendo riferimento alla corretta categoria della mera conoscibilità dellafrode da parte della società contribuente, ha anche escluso l’assolvimentodella prova liberatoria in considerazione della «scarsa diligenza posta inessere dagli appellanti nel verificare l’operatività delle cedenti» (cfr. p.7sentenza appello) in capo alla contribuente.
Tali accertamenti,adeguatamente motivati, non sono revocabili in dubbio in sede di legittimitànei termini proposti».A fronte della chiara esposizione delle ragioni per le quali il giudice dilegittimità ha inteso respingere il secondo motivo di ricorso, su cui eranoconcentrate le ragioni per le quali la società aveva contestato leRGN 12111/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12111/2024Numero sezionale 6850 1/2025Numero di raccolta generale 8122/2026Data pubblicazione 01/04/2026determinazioni della prima sentenza della Commissione regionale in ordine alcoinvolgimento della Isiradio nelle operazioni inesistenti, così confermando lapronuncia impugnata e determinandone sul punto il passaggio in giudicato, irilievi esplicati con il presente ricorso dalla difesa delle contribuenti sono deltutto privi di fondamento.Nessuna rilevanza assumono poi i richiami agli esiti del processo penale,perché in questo caso la responsabilità dei contribuenti ai fini fiscali è giàstata accertata in via definitiva con il conseguente passaggio in giudicato dellapronuncia.
Nella specie sulla questione si è formato il giudicato interno in sederescindente. Inoltre, nel concreto, la sentenza penale avrebbe definito alcunicapi di imputazione, e cioè proprio quelli relativi ai reati fiscali, con una meradeclaratoria di prescrizione del reato, proseguendo invece su altri capi(associazione a delinquere). Ne discende che la definizione in sede penalenon assume alcuna rilevanza al fine della verifica e dell’accertamento degliilleciti tributari qui contestati, mancando una statuizione di merito sui fatti,per i quali si è rilevata la sola prescrizione delle condotte penalmente rilevanti.Il ricorso deve pertanto, in definitiva, rigettarsi.All’esito del giudizio parte ricorrente va condannata alla rifusione dellespese processuali, come liquidate in dispositivo, secondo il principio dellasoccombenza.
Inoltre, dalla definizione del giudizio in conformità allaproposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcunavalutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui aicommi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dell’Agenzia delleentrate nella misura di € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito. Condanna,inoltre la ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 2.900,00 a favoredella controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ed alla somma di€ 1.450,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellaRGN 12111/2024Consigliere rel.
FedericiNumero registro generale 12111/2024Numero sezionale 6860 1/2025Numero di raccolta generale 8122/2026Data pubblicazione 01/04/2026misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 12111/2024Consigliere rel. Federici