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Ordinanza — n. 8110/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; court extinguished proceedings as dispute matter ceased between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8110/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because a settlement agreement was reached between the parties while the case was pending. Mael S.p.a. had challenged a tax liquidation regarding registration duties for a bankruptcy homologation, but the tax authority withdrew the dispute. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased, terminating the proceedings and ordering the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 30/05/2002 n. 115: When a settlement extinguishes the subject matter of the dispute before the cassation appeal is filed, the proceedings are terminated without the need for further payment of the unified contribution.

Parole chiave

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cessazione materia contendere transazione giudiziale estinzione giudizio contributo unificato omologa concordato fallimentare imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione elenco dei contribuenti ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115
115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13636/2015
trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa, (vedi Cass., n. 13636/2015;
Cass., n. 14782/2018
Cass., n. 20697/2021
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15803/2024 R.G. proposto da:Mael S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Marzo-ricorrente-Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 3823/2023 depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.MAEL S.p.a., in qualità di incorporante LEONESSA INVESTIMENTIS.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,Numero registro generale 15803/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 8110/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza n. 3823/2023 con cui la Corte di giustizia tributaria diII grado della Lombardia ha respinto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 483/21 con cui la CTP di Brescia aveva respinto ilricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso diliquidazione, notificatole dall’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registrodovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare relativo aldi Brescia in data 10-14.11. 2017;L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza dicessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delleEntrate in data 2.1.2026, reiterata da entrambe le parti in data 5.1.2026,con allegato accordo conciliativo - nelle more del giudizio è intervenutauna transazione tra l’Agenzia delle entrate e la contribuente, conconseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto.Ricorrendo nella presente fattispecie un'ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1,comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa, (vedi Cass., n. 13636/2015;

Cass., n.14782/2018; Cass., n. 20697/2021).Numero registro generale 15803/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 8110/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI