Cassation court remands case to acquire full appeal file to verify procedural nullity arguments regarding service receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to acquire the complete appeal file. The appellant argued the lower court erred in rejecting the appeal due to a missing postal receipt, claiming this violated procedural statutes. The court ruled that direct knowledge of the entire file is indispensable to assess the procedural nullity claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 22, comma 1, 27, 49, 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992: The Court of Cassation must acquire the complete appeal file to directly verify procedural nullity arguments regarding service and timeliness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 26079/2017 R.G. proposto da:TRICOLORE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Stefanori e GianlucaAntonio Francesco Ferri-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto n. 468/2017, depositata il 6/4/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dalConsigliere Gianluca Bordon.lette le conclusioni scritte 26/2/2026 del Pubblico Ministero, inpersona del Sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, che hachiesto il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicoloprocessuale del giudizio di appello e, in subordine, l’accoglimento delricorsoNumero registro generale 26079/2017Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 8090/2026RILEVATO che con il primo dei sette motivi del ricorso TricDoatalo prubeb licsarzlio ne 01/04/2026deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22, comma1, 27, 49 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 327e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazionefinanziaria per il mancato deposito della ricevuta di spedizione perraccomandata, a mezzo del servizio postale, del ricorso entro itermini per la costituzione in giudizio, con conseguenteintempestività dell’impugnazione e passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.CONSIDERATO che è indispensabile che questa Corte abbiacognizione diretta del fascicolo processuale del giudizio di appellonella sua interezza;
P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo processuale delgiudizio di appello.Così deciso in Roma, il 19/3/2026la PresidenteRoberta Crucitti2 di 3Numero registro generale 26079/2017Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 8090/2026Data pubblicazione 01/04/20263 di 3