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Ordinanza Interlocutoria — n. 8090/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to acquire full appeal file to verify procedural nullity arguments regarding service receipt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8090/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to acquire the complete appeal file. The appellant argued the lower court erred in rejecting the appeal due to a missing postal receipt, claiming this violated procedural statutes. The court ruled that direct knowledge of the entire file is indispensable to assess the procedural nullity claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 22, comma 1, 27, 49, 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992: The Court of Cassation must acquire the complete appeal file to directly verify procedural nullity arguments regarding service and timeliness.

Parole chiave

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procedural nullity appeal file acquisition service receipt requirement interlocutory appeal remand to acquire file opposizione tardiva procedure di ricorso domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2909 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num.
Art. 22, comma 1, 27, 49, 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 327 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 26079/2017 R.G. proposto da:TRICOLORE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Stefanori e GianlucaAntonio Francesco Ferri-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto n. 468/2017, depositata il 6/4/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dalConsigliere Gianluca Bordon.lette le conclusioni scritte 26/2/2026 del Pubblico Ministero, inpersona del Sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, che hachiesto il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicoloprocessuale del giudizio di appello e, in subordine, l’accoglimento delricorsoNumero registro generale 26079/2017Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 8090/2026RILEVATO che con il primo dei sette motivi del ricorso TricDoatalo prubeb licsarzlio ne 01/04/2026deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22, comma1, 27, 49 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 327e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazionefinanziaria per il mancato deposito della ricevuta di spedizione perraccomandata, a mezzo del servizio postale, del ricorso entro itermini per la costituzione in giudizio, con conseguenteintempestività dell’impugnazione e passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado.CONSIDERATO che è indispensabile che questa Corte abbiacognizione diretta del fascicolo processuale del giudizio di appellonella sua interezza;

P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo processuale delgiudizio di appello.Così deciso in Roma, il 19/3/2026la PresidenteRoberta Crucitti2 di 3Numero registro generale 26079/2017Numero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 8090/2026Data pubblicazione 01/04/20263 di 3