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Ordinanza — n. 8084/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, rejecting failure to cite case law and lack of contrary evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8084/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Margherita Salvioni's appeal against a tax authority assessment regarding her 98% share in a company under the transparency regime. The court found the lower courts correctly applied presumptions of extra-accounting profits due to missing tax filings and rejected the claim that accounting books were ignored. Furthermore, the appeal was dismissed because the third ground failed to cite the specific legal reasoning in the contested judgment, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. 600/73: The Court of Cassation cannot verify the foundation of a claimed violation if the appeal does not transcribe the contested judgment's reasoning or the correct legal interpretation, rendering the ground inadmissible.

Parole chiave

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tax transparency regime extra-accounting assessment failure to cite case law procedural inadmissibility presumption of profits tax appeal procedure burden of proof distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
41 del d.p.r.600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente eccepisceche il giudice non abbia tenuto conto, in violazione delle norme inmateria di accertamento, detrazioni e motivazione, che lacontribuente aveva depositato il bilancio della società presso laCCIAA di Roma.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Laproduzione dei documenti in appello era consentita dall’art. 58,comma 2, d.lgs.
Artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 7 legge 212/2000
Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art.
Art. 42 d.p.r. 600/73
7 legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/731 in relazioneall'art.
Art. 13 comma 1-quater d.d.P.R. n. 115 del 2002
1063/2005, Cass.1317/2004 e Cass.
art. 345 comma 3 c.p
546/92 e dell'art. 345 comma 3 c.p.c.
art. 345 c.p
Sussistendouna speciale disciplina in tema di produzioni documentali in appellonel giudizio tributario, il regime più restrittivo dell’art. 345 c.p.c.,concernente il rito ordinario civile, non è applicabile.3.
art. 7 legge 212/2000
Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art.
art. 42 d.p.r. 600/731
7 legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/731 in relazioneall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8758/2017
Cass. 3340/2019
8758/2017, Cass. 3340/2019 e Cass.17744/2022).5.
Cass. 17744/2022
Cassation court dismisses VAT deduction claim where taxpayer knew of upstream fraud despite administrative burden of proof rules.
Cass. 8016/2005
Cass. 1063/2005
8016/2005, Cass. 1063/2005, Cass.1317/2004 e Cass.
Cass. 1317/2004
Cass. 15177/2002
1063/2005, Cass.1317/2004 e Cass. 15177/2002).6.2 Dopo un richiamo alla disciplina in tema di motivazione degli attitributari e degli avvisi di accertamento, parte ricorrente si limita aindicare:
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3522/2017 R.G. proposto da:SALVIONI MARGHERITA (c.f. SLV MGH 56R49 G022D),rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Machetta-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio n. 4014/2016, depositata il 21/6/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dalConsigliere Gianluca Bordon.Numero registro generale 3522/2017Numero sezionale 2551/20261.

Alla socia Margherita Salvioni era notificato un avviso diNumero di raccolta generale 8084/2026accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2006, il reddito dD’aitma ppubrbelicsaazio ne 01/04/2026della Life 98 srl era determinato in euro 93.127,00. La società dicapitali aveva optato per il regime di tassazione per trasparenza eper l’anno oggetto dell’accertamento non aveva presentato ledichiarazioni dei redditi, iva e ilor. La contribuente era titolare dellaquota del 98% della società.2. Con la sentenza n. 3679/2014 la CTP di Roma rigettava il ricorsodella contribuente.3.

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4014/2016, confermava ladecisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva:- che la documentazione depositata dall’Agenzia delle entrate con lecontrodeduzioni confermava l’avvenuta opzione per il regime ditrasparenza, irrevocabile per tre esercizi sociali. Il modello diadesione 21/12/2004 era stato sottoscritto dalle due socie. Laproduzione dei documenti in appello era consentita dall’art. 58,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992;- che l’Agenzia delle entrate aveva legittimamente proceduto a unaccertamento extracontabile delle imposte ai sensi degli artt. 41d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 non avendo lasocietà presentato le dichiarazioni fiscali.

L’Ufficio aveva utilizzato gliprecedente dichiarazione Unico nonché le rimanenze finali del 2005.La possibilità di disattendere le scritture contabili è consentitaquando la contribuente, come nel caso in esame, non dichiari ilreddito d’impresa. L’amministrazione non doveva fornire unadimostrazione analitica delle infedeltà delle risultanze delle scritturecontabili e spettava alla società provare la legittimità del propriooperato sulla base di elementi, dati e fatti tali da far ritenere noncorretto il risultato della ricostruzione;2 di 6Numero registro generale 3522/2017Numero sezionale 2551/2026- che, con riferimento alle imposte sui redditi, in caso di omessaNumero di raccolta generale 8084/2026dichiarazione, è legittima la presunzione di attribuzione ai sDoatca ip udbbelicgalziio ne 01/04/2026utili extracontabili.4.

La contribuente ha proposto ricorso con tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazionedell'artt. 58 co. II d.lgs. 546/92 e dell'art. 345 comma 3 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che il giudice,avendo ritenuto ammissibile la produzione dei documenti in appello,ha erroneamente interpretato la giurisprudenza secondo cui il divietodi proporre nuovi mezzi di prova si applica nel rito ordinario anche aidocumenti, essendo producibili solo le prove indispensabili o inalternativa quelle che la parte non ha prodotto per causa nonimputabile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1 L’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile,relativo alle nuove prove in appello nel processo tributario,prevedeva espressamente al secondo comma la facoltà di produrrenuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado(Cass. 25577/2025), purché la produzione avvenisse, ai fini delrispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti,entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 d.lgs. cit. (Cass.10549/2025). La facoltà di produrre nuovi documenti era consentitaanche al di fuori degli stretti limiti previsti nel rito ordinario dall'art.345 c.p.c. (Cass. 18103/2021).2.2 Parte ricorrente richiama una precedente (Cass., sez.

U.,8203/2005), riguardante l’art. 345, terzo comma c.p.c. nel testoantecedente alla legge n. 69 del 2009. Prevale l’art. 58 d.lgs. n. 546del 1992 per il principio generale previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs.3 di 6Numero registro generale 3522/2017Numero sezionale 2551/2026cit., secondo cui i giudici tributari applicano le norme del codice diNumero di raccolta generale 8084/2026procedura civile nei limiti in cui non sia diversamente Dpartae pvubibslitcoaz,io ne 01/04/2026effettuata una valutazione in termini di compatibilità. Sussistendouna speciale disciplina in tema di produzioni documentali in appellonel giudizio tributario, il regime più restrittivo dell’art. 345 c.p.c.,concernente il rito ordinario civile, non è applicabile.3.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 55 del d.p.r. 633/72, nonché dell'art. 41 del d.p.r.600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente eccepisceche il giudice non abbia tenuto conto, in violazione delle norme inmateria di accertamento, detrazioni e motivazione, che lacontribuente aveva depositato il bilancio della società presso laCCIAA di Roma. L'Ufficio avrebbe dovuto operare un calcolo secondole risultanze di bilancio, avente a corredo tutte le spese, pervenendocosì a un risultato più certo, equo e conforme ai principicostituzionali.4.

Il motivo è infondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39 ma dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei datie delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a talfine, l’Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorioe può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche dipresunzioni cd. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. cit.,con inversione dell'onere della prova, ponendo a carico delcontribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrareche il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misurainferiore a quella indicata dall'Ufficio (Cass. 3115/2006, Cass.14930/2017 e Cass. 15167/2020).

Il mero richiamo a diversi risultati4 di 6Numero registro generale 3522/2017Numero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 8084/2026complessivi dal bilancio depositato presso la CCIAA non consente diData pubblicazione 01/04/2026ritenere che la contribuente avesse fornito la prova contraria e chequindi siano state violate le norme in tema di accertamento induttivoné può chiedersi in questa sede la rivalutazione dei fatti già operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo non consentito,terzo grado di merito (Cass. 8758/2017, Cass. 3340/2019 e Cass.17744/2022).5.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/731 in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente denuncia che le disposizionisull’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non sonostate rispettate dall’Ufficio.6. Il terzo motivo è inammissibile.6.1 Deve ritenersi inammissibile, in quanto non consente alla Cortedi cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso percassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsaapplicazione di norme di legge, con il richiamo di specifichedisposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni indiritto contenute nella sentenza gravata che si assumono incontrasto con le disposizioni indicate, né quella che - alla luce dellagiurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - siassume essere la corretta interpretazione di quelle stessedisposizioni di legge (Cass. 8016/2005, Cass. 1063/2005, Cass.1317/2004 e Cass. 15177/2002).6.2 Dopo un richiamo alla disciplina in tema di motivazione degli attitributari e degli avvisi di accertamento, parte ricorrente si limita aindicare:

“Nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato assoltodall'Ufficio, con conseguente invalidità dell'avviso di accertamento n.TK7013206139/2011 per violazione del disposto di cui all'art. 42D.P.R. 600/73 e all'art. 7 dello Statuto del Contribuente; entrambe5 di 6Numero registro generale 3522/2017Numero sezionale 2551/2026disposizioni disapplicate dalla Commissione Regionale”. Manca unNumero di raccolta generale 8084/2026qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata nonostante Dlat a sptubebslicsaazio ne 01/04/2026si soffermi sulle modalità con cui l’Ufficio avesse procedutoall’accertamento extracontabile.7.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi infavore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m.n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 4.100,00. Sussistono i presupposti processuali per imporrealla contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 4.100,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 19/3/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6