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Ordinanza — n. 8072/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax judgment for lack of adversarial proceedings regarding necessary joinder of partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8072/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision, declaring the entire prior judicial process null due to a failure in adversarial proceedings. The Agency of Revenue argued that the necessary joinder of partners was not properly integrated, violating constitutional rights to defense. The court ruled that without this procedural safeguard, the judgment is void and must be remanded for a retrial with proper participation of all parties.

Regesto Legislator

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Art. 101 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 14 d.lgs. n. 546/1992: The lack of adversarial proceedings regarding the necessary joinder of partners in tax assessments renders the entire judgment null and void.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder of partners adversarial proceedings tax assessment nullity litisconsortio necessario procedural defect remand for retrial tax transparency

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 c.p.c.
Art. 111, comma 2, Cost.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce lanullità della sentenza per violazione dell’art. 111 della Cost., dell’art.132, secondo comma n.
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 118 disp. att. c.p
4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
artt. 101 c.p
Nel caso in esame non è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio né in primo né in secondo grado, per cui è nullo l’interogiudizio per violazione degli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., 4/06/2008, n.14815
Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762
Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez.
Cass., sez. 5, 16/01/2026, n. 922
Cass., sez. 5, 16/01/2026, n. 923
Cass. sez.5, 23/04/2025, 10550
Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172
Cass., 22/01/2021, n. 4665

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Testo completo

catura generale dello Stato;-ricorrente-controBonasera Santo, in qualità di socio della società La Veranda snc diBonasera Antonino Santo, rappresentato e difeso dall’ Avv. AntoninoMinacapilli;-controricorrente - ricorrente incidentale-avversoNumero registro generale 24250/2017Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 8072/2026Data pubblicazione 01/04/2026la sentenza n.3120/21/2016, pronunciata in data 11/07/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia e depositata il12/09/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate in data 24/12/2008 notificava l’avviso diaccertamento n. RJC02T200821/2008, ai sensi dell’art.39, comma 2,lett. c), del d.P.R. 600/1973 e dell’art.54 del d.P.R. 633/1972, con ilquale, all’esito di una verifica fiscale per l’anno d’imposta 2004 neiconfronti della società La Veranda s.n.c. di Bonasera Antonino Santo,di cui era socio Bonasera Santo, contestava maggiori componentipositivi di reddito pari ad euro 335.298,29, quali maggiori ricavi nondichiarati né registrati, minori componenti negativi di reddito per euro550,48, quali costi non di competenza e non deducibili, nonchécorrispettivi non dichiarati e non registrati pari ad euro 288.845,00 conIva al 10%, Iva non detraibile per euro 32,77, acquisti senza fatturaper euro 143.012,79.In definitiva, venivano contestati euro 14.983,00 per Irap, euro28.885,00 per IVA, euro 4.446,09 ed euro 57.628,77 per sanzioni.L’istanza di accertamento con adesione si concludeva con esitonegativo.2.

La Commissione Tributaria Provinciale di Enna con sentenza n.461/02/2012 accoglieva parzialmente il ricorso del contribuentedeterminando in via equitativa, in euro 180.000,00, i maggiori ricaviaccertati.3. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riuniti gliappelli proposti dall’Agenzia -che contestava la nullità della sentenza diprimo grado per carenza di motivazione, l’illegittimità della pronunciaNumero registro generale 24250/2017Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 8072/2026Data pubblicazione 01/04/2026in quanto resa in via equitativa, l’infondatezza nel merito- e dalcontribuente -che contestava la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la carenza dimotivazione della sentenza impugnata e l’illegittimità della sentenza edel suo dispositivo per la rideterminazione dei ricavi in via equitativa-accoglieva l’appello proposto da Bonasera Santo, rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate, annullava l’accertamento impugnato ecompensava le spese di lite.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.5. Il contribuente deposita controricorso contenente ricorsoincidentale articolato in un solo motivo relativo alla dispostacompensazione.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce lanullità della sentenza per violazione dell’art. 111 della Cost., dell’art.132, secondo comma n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 26, secondo comma, n.

4) d.lgs. 546/1992 sotto il profilodell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto ed in dirittodella decisione.Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la motivazione dellasentenza impugnata si risolve in un mero rinvio alla decisione dellaCommissione di primo grado, in assenza dei requisiti minimimotivazionali, tanto da non consentire di svolgere alcuna autonomacensura in relazione alla decisione dei giudici d’appello.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e laNumero registro generale 24250/2017Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 8072/2026Data pubblicazione 01/04/2026falsa applicazione dell’art. 32 e dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973,dell’art. 51 del d.P.R. 633/1972.La ricorrente evidenzia che l’accertamento non è fondato sugli studidi settore, bensì è di tipo analitico induttivo e fondato su presunzionilegali relative, quali le indagini finanziarie effettuate nei confronti deisoci e non su valori parametrici previsti negli studi di settore.

A frontedella prova presuntiva che ha consentito all’Amministrazione di operareuna puntuale ricostruzione delle singole voci riprese a tassazione, ilcontribuente era legittimato a fornire la prova contraria, dovuta inmodo analitico rispetto alle singole movimentazioni contestate. Nellasentenza impugnata non vi è alcun riferimento al meccanismopresuntivo correlato al tipo di accertamento compiuto, rinviando ad uncriterio equitativo illegittimamente applicato e non valorizzando lamancata giustificazione delle operazioni a carico del contribuente.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza per carenza di motivazione, in violazione degli artt. 36 e 61del d.lgs. 546/1992, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la letturadel testo della sentenza impugnata consente di rilevare un’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé. Lamotivazione della sentenza impugnata è nulla in quanto si risolve inuna motivazione apparente priva sia della disamina delle risultanzeprocessuali addotte dal contribuente in ordine a ciascunamovimentazione finanziaria, sia del loro reale giudizio di inidoneità aparalizzare l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.4.

Il contribuente propone ricorso incidentale deducendo, ai sensidell’art. 360, primo comma, num.3 e num.4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione allacompensazione delle spese di lite.Numero registro generale 24250/2017Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 8072/2026Data pubblicazione 01/04/20265. In via preliminare deve rilevarsi il difetto del contraddittorio aisensi dell’art.14 d.lgs. 546/1992.5.1. Come evidenziato anche dall’Agenzia ricorrente, il giudizioavverso l’avviso societario non risulta definito in quanto, con ordinanzadi questa Corte del 22/11/2018 n. 30203, ne è stata dichiarata la nullitàcon rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Enna.5.2.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di personee dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societàriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso incui questi prospettino questioni personali.Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte dellostesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a penadi nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815;

Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923). In relazione alle imposteIRAP e IVA trova egualmente applicazione il principio per cui l'unitarietàdell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP èimputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA,pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità delNumero registro generale 24250/2017Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 8072/2026Data pubblicazione 01/04/2026simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi diaccertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti osu elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto,dall'Ufficio (Cass. sez.5, 23/04/2025, 10550).5.3.

Nel caso in esame non è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio né in primo né in secondo grado, per cui è nullo l’interogiudizio per violazione degli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14d.lgs. n. 546 del 1992.Il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunqueriguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamentodel processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dello stesso adopera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certocomportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).6.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, l’interogiudizio deve essere dichiarato nullo e gli atti vanno rimessi al primogiudice per la decisione nel merito, previa integrazione delcontraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n. 4665).All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spesedell’intero giudizio.La Corte, P.Q.Mdichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Enna, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian Paolo Macagno