Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8048/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8048/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8048/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 28117/2022 R.G. proposto da:Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Di Ancona in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PaoloSpeciale-ricorrente-controComune Camerano in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Carile unitamente all’avvocatoAlberto Tasso-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marchen.462/2022 depositata il 26/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8048/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 28117/2022 R.G. proposto da:Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Di Ancona in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PaoloSpeciale-ricorrente-controComune Camerano in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Carile unitamente all’avvocatoAlberto Tasso-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marchen.462/2022 depositata il 26/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta immobiliare imposte comunali stima fiscale immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposta reale tassa d'utilizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 28117/2022Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 8048/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 28117/2022 R.G. proposto da:Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia Di Ancona in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PaoloSpeciale-ricorrente-controComune Camerano in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Carile unitamente all’avvocatoAlberto Tasso-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marchen.462/2022 depositata il 26/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 28117/2022Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 8048/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/03/2026IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena Balsamo