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Decreto — n. 8043/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8043/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8043/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 3080/2025 R.G. proposto da:VENETA COMBUSTIBILI SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliatoin ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3 DOM. DIG., presso lo studiodell’avvocato CORDA TOMMASO ANTONIO (CRDTMS49R04H501J)che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORDA(RGHVLR91T29E472B)-ricorrente-controREGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore dellaGiunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANACIOTOLA (CTLTZN69S55F839D), presso la quale è elettivamentedomiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in ViaMarcantonio Colonna n. 27-ricorrente incidentale-Numero registro generale 3080/2025Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 8043/2026avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOData pubblicazione 01/04/2026del LAZIO n.4511/15/2024 depositata il 05/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8043/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 3080/2025 R.G. proposto da:VENETA COMBUSTIBILI SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliatoin ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3 DOM. DIG., presso lo studiodell’avvocato CORDA TOMMASO ANTONIO (CRDTMS49R04H501J)che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORDA(RGHVLR91T29E472B)-ricorrente-controREGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore dellaGiunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANACIOTOLA (CTLTZN69S55F839D), presso la quale è elettivamentedomiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in ViaMarcantonio Colonna n. 27-ricorrente incidentale-Numero registro generale 3080/2025Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 8043/2026avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOData pubblicazione 01/04/2026del LAZIO n.4511/15/2024 depositata il 05/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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principio della copertura dei costi risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio spese susseguenti anticipo delle spese compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 3080/2025 R.G. proposto da:VENETA COMBUSTIBILI SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliatoin ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3 DOM. DIG., presso lo studiodell’avvocato CORDA TOMMASO ANTONIO (CRDTMS49R04H501J)che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORDA(RGHVLR91T29E472B)-ricorrente-controREGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore dellaGiunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANACIOTOLA (CTLTZN69S55F839D), presso la quale è elettivamentedomiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in ViaMarcantonio Colonna n. 27-ricorrente incidentale-Numero registro generale 3080/2025Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 8043/2026avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOData pubblicazione 01/04/2026del LAZIO n.4511/15/2024 depositata il 05/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate comein dispositivo attesa l’evoluzione della giurisprudenza in materia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli