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Ordinanza Interlocutoria — n. 7967/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to determine if tax warrant is an assessment or collection act.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7967/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal and remanded the case to a public hearing for further examination. The appellant challenged a tax warrant issued by the Lombardy Region regarding a 2017 vehicle tax, arguing it should be classified as an assessment act rather than a collection act. The court found the legal qualification of the warrant critical for applying suspension and prescription rules under emergency legislation, necessitating a public trial to resolve the issue of law.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, D.L. 18/2020; Art. 68, comma 1, D.L. 18/2020: The court must determine whether a tax warrant constitutes an act of exercising the taxing power or an act of collection, as this classification dictates the application of suspension and prescription provisions.

Parole chiave

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tax warrant classification assessment vs collection act emergency legislation suspension prescription term extension public hearing remand nomofilactic relevance tax collection procedure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, D.L. 18/2020
212/2000, dell’art. 67 del d.P.R.
Art. 68, comma 1, D.L. 18/2020
alla proroga dei termini diprescrizione e decadenza relativi alle entrate tributarie e non tributarie(art. 68, cit., comma 4 bis);
Art. 12, D.Lgs. 150/2015
18/2020 e l’art. 12,secondo comma, d.
Art. 375, cod. proc. civ.
– la quaestio iuris di fondo posta dal terzo motivo del ricorso rivesterilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
La ricorrentecensura anche la riliquidazione delle spese di giudizio di primo e secondogrado e la condanna ai sensi dell’art. 96 3 comma c.p.c., dubitando dellacostituzionalità di tale disposizione.6.
art. 380 bis c.p
369, secondocomma, c.p.c., la ricorrente ha chiesto decidersi la causa e ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.;5.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., censurando l’omessa pronunzia delGiudice di appello in merito all’eccepito difetto di legittimazione e/ocarenza di potere della Regione ad emettere l’ingiunzione fiscale.
art. 125 c.p
art. 375 cod. proc. civ
– la quaestio iuris di fondo posta dal terzo motivo del ricorso rivesterilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., così che nerisulta opportuna la trattazione in pubblica udienza;6.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437
civ., è ammissibilela rimessione della causa dall'adunanza camerale alla pubblica udienza(Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n.
Cass., 1 agosto 2017, n. 19115
14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115;Cass., 6 marzo 2017, n.
Cass., 6 marzo 2017, n. 5533
19115;Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
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Testo completo

ORDINANZA Interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 824/2025 R.G. proposto daCINGIA ESTER, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Suster presso ilcui studio in Roma, via Principe Amedeo n. 137, è elettivamentedomiciliata;– ricorrente –controREGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale incarica e pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Anna LuciaTamborino e Alessandro Gianelli, con domicilio eletto in Roma, via AntonioBertoloni n. 35, presso lo studio dell’Avv. Emanuela Quici;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1518/11/2024, pronunciata in data 23 maggio2024 e notificata in data 22 ottobre 2024, della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14gennaio 2026, dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri.Numero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/2026Rilevato che:1.

– con sentenza n. 1518/11/2024, depositata in data 23 maggio2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia harigettato l’appello proposto da Cinzia Ester, così integralmenteconfermando la decisione di prime cure che, a sua volta, - pronunciandosull’impugnazione di una ingiunzione di pagamento per tassaautomobilistica relativa all’anno 2017 (n. 17-738201202169, del 15giugno 2022) - aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente;1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:- la Regione è titolare dei poteri impositivi sulla tassa di circolazione,sulla tassa alle regioni;- l’ingiunzione fiscale non deve essere preceduta da un avviso diaccertamento, cumulando in sé le caratteristiche e gli effetti del decretoingiuntivo e dell’atto di precetto di pagamento;- il credito derivante dalla pretesa impositiva non è prescritto,dovendosi richiamare l’art. 68, primo comma, d.l. n. 18/2020 e l’art. 12,secondo comma, d. lgs. n. 150/2015, dal citato art. 68 richiamato, cheproroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine delperiodo di sospensione, i termini di prescrizione e decadenza, per i comunicolpiti da eventi eccezionali, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno odegli anni durante i quali si verifica la sospensione;- la questione relativa all’invalidità della notificazione dell’ingiunzione èinfondata in quanto la validità dell’ingiunzione non è pregiudicata daeventuali vizi della notifica, incidendo soltanto sulla procedibilitàdell’azione esecutiva;- il Dirigente dell’Ufficio Tributi ha la rappresentanza processualedell’ente impositore;2.

– Cingia Ester ricorre per la cassazione della sentenza sulla base dicinque motivi;Numero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/20263. – La Regione Lombardia resiste con controricorso;4. - A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, sul rilievo dell’omesso deposito da partedella ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata edella conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondocomma, c.p.c., la ricorrente ha chiesto decidersi la causa e ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.;5.

– Con istanza in data 13 gennaio 2026 la ricorrente ha chiestosospendersi il giudizio ai fini del perfezionamento della procedura didefinizione agevolata;Considerato che:1. - Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenzaper violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118 Disp. Att. etrans. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., censurando l’omessa pronunzia delGiudice di appello in merito all’eccepito difetto di legittimazione e/ocarenza di potere della Regione ad emettere l’ingiunzione fiscale.

Assume,in sintesi, la ricorrente che l’ingiunzione fiscale debba ritenersi nonutilizzabile dalle Regioni, ma solo dagli Enti Locali, che sono gli entiindicati dall’art. 2 decreto legislativo n. 267 del 2000 e, precisamente, “icomuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, lecomunità isolane e le unioni di comuni” (co.1).2. – Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsaapplicazione del R.D. 639/1910, del D.P.R. 5/02/1953, n. 39 (Testo unicodelle leggi sulle tasse automobilistiche), dell’art. 38 del Dpr 39/1953,dell’art. 4 della legge n. 4/1929, dell’art. 2 della legge 24/01/1978, n. 27,degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/2000, dell’art. 67 del d.P.R. del28/01/1988 n.

43. Rileva la mancata emissione e notificazione dell’avvisodi accertamento dell'imposta quale atto prodromico all’ingiunzione diNumero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/2026pagamento. Afferma che l’ingiunzione, essendo uno strumento dicoazione, contrariamente a quanto deciso dal giudice d’appello, non puòquindi essere anche un atto di accertamento, bensì solo un atto diriscossione. Osserva che tale strumento non è consentito dall’art. 3 delD.P.R. n.43/1988 (riscossione tassa di circolazione), il quale prevede solol’utilizzabilità del ruolo e della successiva Cartella di pagamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, dell’art. 3 dello Statuto delContribuente ai sensi della legge 27/7/2000, n. 212, affermando che lasentenza impugnata ha erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizionematurata a far data dal 31/12/2020, sostenendone la sua proroga, senzaconsiderare che la Regione non aveva emesso alcun atto di accertamentoo cartella di pagamento entro il 31/12/2020, termine ultimo previsto dallaLegge per applicare la proroga della prescrizione.4.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 125, 132 e 480 c.p.c. La contribuente censura la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado, che avrebbe omesso dipronunziarsi circa la questione, prospettata con l’atto d’appello, dellamancanza del visto di esecutorietà dell'ingiunzione impugnata, ai sensidell'art. 52 del D.lgs. 446/97 ad opera del funzionario responsabile dellarelativa gestione.

Assume che la sottoscrizione è obbligatoria ed è previstaa pena di nullità ex art. 480, co.4, c.p.c. ed art. 125 c.p.c. sianell’originale che nelle copie da notificare, dato che l’ingiunzione fiscale èanche atto di precetto. Osserva, infine che non era dato rinvenire nell’attoimpugnato l’indicazione del responsabile dell’immissione dati edell’emissione dell’atto fiscale.Numero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degliartt. 83, 91, 94, 96, 182, 336 e 342 c.p.c. degli artt. 11 e 15 del d. lgs. n.546/1992 e della disciplina transitoria di cui all’art. 4, secondo comma, deld. lgs. n. 220/2023.

La contribuente censura la sentenza della Corte disecondo grado per non avere ritenuto nulla, secondo quanto evidenziatonell’atto di appello, la costituzione della Regione Lombardia in primogrado, non avvenuta con il Presidente della Giunta. Evidenzia inoltre diaver eccepito anche l’ingiusta condanna alle spese di giudizio, osservandosul punto che la Corte di Giustizia di secondo grado ha anche violato ilprincipio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunziato ex art. 112c.p.c., provvedendo alla liquidazione e alla condanna “al pagamento dellespese del presente doppio grado, come - per brevità – da dispositivo in €800,00” senza che nessuna delle parti lo abbia richiesto.

La ricorrentecensura anche la riliquidazione delle spese di giudizio di primo e secondogrado e la condanna ai sensi dell’art. 96 3 comma c.p.c., dubitando dellacostituzionalità di tale disposizione.6. – la quaestio iuris di fondo posta dal terzo motivo del ricorso rivesterilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., così che nerisulta opportuna la trattazione in pubblica udienza;6.1. In particolare, merita di essere affrontata e approfondita laquestione – di evidente natura nomofilattica e comunque di particolarerilevanza, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c.

– relativaall’individuazione della natura giuridica dell’ingiunzione fiscale di cui alregio decreto 14 aprile 1910 n. 639, quale strumento di accertamento,cioè di esercizio del potere impositivo, ovvero quale atto di riscossione deltributo.Numero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/2026Dalla diversa qualificazione – atto di esercizio del potere impositivo odell’atto all’art. 67 o all’art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito inlegge 24 aprile 2020 n. 27 (legislazione emergenziale COVID), con effettidiversi in ordine alla possibile applicazione delle norme relative:

1) allasospensione dei termini per l’accertamento (art. 67, I comma, cheriguarda la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei terminirelativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, diriscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori );2) alla sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagliagenti della riscossione (art. 68, I comma, applicabile – comeespressamente previsto dal II comma - anche alle ingiunzioni di cui alregio decreto 14 aprile 1910, n. 639);

3) alla proroga dei termini diprescrizione e decadenza relativi alle entrate tributarie e non tributarie(art. 68, cit., comma 4 bis);

4) alla sospensione e alla proroga dei terminidi prescrizione e decadenza di cui all’art. 12 del d. lgs. 24 settembre 2015,n. 159, art. 12 - richiamato dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 68, comma- come già rilevato dalla Corte, la valutazione della ricorrenza degliestremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè dellaparticolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso, rimaneampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante, così che, inapplicazione analogica dell'art. 380-bis, c. 3, cod. proc. civ., è ammissibilela rimessione della causa dall'adunanza camerale alla pubblica udienza(Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115;Cass., 6 marzo 2017, n. 5533). P.Q.MLa Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione inudienza pubblica.Numero registro generale 824/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7967/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026Il Presidentedott. Liberato Paolitto