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Ordinanza — n. 7951/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal against tax authority's signature delegation, ruling it valid without specific name or duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7951/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that invalidated a tax assessment due to a defective signature delegation. The taxpayer argued the delegate lacked director status and the delegation was missing a name and duration, while the authority contended the delegation was merely for signature and internal rules suffice. The court held that such delegations are for signature only, do not require specific names or time limits, and are valid if the delegate's position allows it, thus overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Art. 3, Regolamento interno amministrazione Agenzia delle entrate: A delegation for signing tax assessments is limited to signature authority, does not require the delegate's specific name or duration, and remains valid based on the delegate's organizational position.

Parole chiave

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tax assessment signature delegation of authority signature vs functions tax authority representation procedural validity internal regulations administrative delegation amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 42 d.P.R.
Art. 3, Regolamento interno amministrazione Agenzia delle entrate
Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1 Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Art. 2697 c.c.
600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile, nel concreto lamentando che il delegato alla firma degli atti impositividebba avere la qualifica di dirigente.1.3.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1 Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando sia statarichiesta la delega nominativa, quando quella in oggetto è semplice delegadi firma e non di funzioni, che il requisito nominativo non richiede.1.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. T., n. 32480/2024
Cass. T., n. 32480/2024).Altresì, si è riconosciuto che la rappresentanza processualedell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate si concentra sul capodi essa ed anche, a termini dell'art.
Cass. T., n. 23782/2024
Cass. T., n. 23782/2024; Cass.
Cass. V, n. 5177/2020
23782/2024; Cass. V, n. 5177/2020; n.
Cass. V, n. 2439/2017
Cass. V, n. 22810/2015
Cass. V, n. 8814/2019
Cass. V, n. 8814/2019).3.
Corte Cost., n. 37/2015
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27457/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-ricorrente-controMuraglia Antonio-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 4375/2017 depositata il 12/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Numero registro generale 27457/2017Numero sezionale 2527/2026Numero di raccolta generale 7951/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il contribuente sig.

Antonino Muraglia era attinto da avviso diaccertamento per l’anno di imposta 2014 in quanto socio della già accertatasoc. Ital Print srl a ristretta base partecipativa. Adiva il giudice di prossimitàlamentando vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo per illegittimità delladelega attribuita a soggetto estraneo alla carriera direttiva, non nominatoe in assenza della relativa durata.Si tale argomento il ricorso di primo grado era accolto e, nellacontumacia del contribuente, l’appello erariale era parimenti rigettato,anche richiamando precedenti di questa Suprema Corte di legittimità,nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 circa la necessitàdel pubblico concorso per la nomina a dirigente dell’Agenzia delle entrate.Avverso la sentenza di secondo grado ricorre l’Agenzia delle entrate conil patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo tre motivi,mentre la parte contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1 Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando sia statarichiesta la delega nominativa, quando quella in oggetto è semplice delegadi firma e non di funzioni, che il requisito nominativo non richiede.1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile, nel concreto lamentando che il delegato alla firma degli atti impositividebba avere la qualifica di dirigente.1.3.

Con il terzo ed ultimo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fattodecisivo, oggetto di discussione fra le parti, consistente nel mancato esameNumero registro generale 27457/2017Numero sezionale 2527/2026Numero di raccolta generale 7951/2026Data pubblicazione 31/03/2026del fatto che il delegato alla firma fosse nominativo e, nel caso di specie, ilDirettore dell’Ufficio controlli.2. Fondati ed assorbenti sono i primi due motivi, che possono esseretrattati congiuntamente in ragione della stretta connessione, vertendo sullanatura e sui requisiti della delega alla sottoscrizione degli atti impositivi.2.1.

Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte dilegittimità con orientamento cui merita qui dare continuità, non venendoofferte ragioni per discostarsene.Ed infatti, anche di recente è stato affermato che in materia disottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la declaratoria diillegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla l. n. 44 del 2012, giusta sentenza della Corte cost.n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora iltema della mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fatto valerecon il ricorso introduttivo del giudizio, poiché, per effetto della naturaimpugnatoria del processo tributario, l'ordinaria efficacia retroattiva dellapronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di un rapportoormai esaurito (cfr.

Cass. T., n. 32480/2024).Altresì, si è riconosciuto che la rappresentanza processualedell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate si concentra sul capodi essa ed anche, a termini dell'art. 3 del regolamento interno diamministrazione dell'Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all'ufficiolegale (in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale);perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, èsufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddetteposizioni al soggetto che sottoscrive l'atto ex artt. 10 e 11, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con laconseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione diillegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012,Numero registro generale 27457/2017Numero sezionale 2527/2026Numero di raccolta generale 7951/2026Data pubblicazione 31/03/2026conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015(cfr.

Cass. T., n. 23782/2024; Cass. V, n. 5177/2020; n. 2439/2017; n.22810/2015).Solo per completezza, va ricordato come sia orientamento consolidatoquello per cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamentoconferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, èuna delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativoprovvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggettodelegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire medianteordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediantel'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", laverifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscrittol'atto (cfr.

Cass. V, n. 8814/2019).3. Tali principi non ha ben governato la sentenza in scrutinio, donde iprimi due motivi sono fondati e, per l’effetto, resta assorbito il terzo motivo.In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenzadev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gliaccertamenti in fatto alla luce dei superiori principi enunciati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI