Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 22554/2017 R.G. proposto da:Lee Mark Andrew, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonio Di Iacovo-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Equitalia Servizi Di Riscossione Spa in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 22554/2017Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 7948/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 473/2017 depositata il 23/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Il sig.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 7948/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 22554/2017 R.G. proposto da:Lee Mark Andrew, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonio Di Iacovo-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Equitalia Servizi Di Riscossione Spa in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 22554/2017Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 7948/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 473/2017 depositata il 23/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Il sig.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per diffamazione atto che arreca pregiudizio denuncia penale diffamazione moralità della vita politica libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 375 c.p
Rilevato che non sussistono gli elementi di evidenza decisoria checonsentono la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 22554/2017 R.G. proposto da:Lee Mark Andrew, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonio Di Iacovo-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Equitalia Servizi Di Riscossione Spa in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 22554/2017Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 7948/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 473/2017 depositata il 23/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Il sig.

Mark Andrew Lee è cittadino statunitense residente in toscana frail 2004 ed il 2009. Il 21 febbraio 2014 era attinto da cartella di pagamentoed iscrizione a ruolo per credito d’imposta statunitense disconosciuto dal600/1973, sull’anno di imposta 2007.Avversava quindi il titolo esecutivo con plurime doglianze circa lamancata notifica nei termini ed in ordine al fondamento della pretesatributaria, poiché il credito d’imposta maturato negli Stati Uniti rientrava fraquelli ammissibili in Italia, in ragione della convenzione contro le doppieimposizioni stipulata fra questi due Stati.Il giudice di prossimità rilevava che l’atto impo-esattivo era statonotificato nel 2012, quindi entro i termini di legge, tramite notificaall’irreperibile, con deposito presso la casa comunale, non essendosi trovatoil contribuente nell’indirizzo italiano e non avendo fornito nuovo indirizzo.Il giudice dell’appello confermava la statuizione, donde il contribuentepropone ricorso per cassazione affidato a sei motivi di doglianza,ulteriormente illustrati con memoria in prossimità dell’odierna adunanza.Per parte sua, l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorsocon il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti cinque motivi di ricorso, di cui i primi tre attengonoalla ritualità della notifica e gli ultimi due alla spendibilità in Italia del creditodi imposta maturato negli Stati Uniti, in ragione della predetta Convenzionebilaterale contro le doppie imposizioni.Numero registro generale 22554/2017Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 7948/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Rilevato che non sussistono gli elementi di evidenza decisoria checonsentono la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI