Italian Court dismisses tax agency appeal on US tax credit offset, remanding case for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal regarding the offset of US federal tax credits against Italian debts. The lower court ruled that the taxpayer's intent was not evasive but merely formal, noting the foreign tax balance was zero. The court found insufficient evidence to define the case in chambers and remanded it for a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 6 l. 212/2000; Art. 36 bis d.P.R. 600/1973: The court remands cases where evidentiary elements for summary judgment are lacking, ensuring proper public trial procedures for complex tax offset disputes.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 2757/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-ricorrente-controLee Mark Andrew-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 1833/2018 depositata il 15/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Numero registro generale 2757/2020Numero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 7947/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il sig.
Mark Andrew Lee è cittadino statunitense residente in toscana frail 2004 ed il 2009. Il 9 gennaio 2014 era attinto da cartella di pagamentoed iscrizione a ruolo per credito d’imposta statunitense disconosciuto dale art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, sugli anni di imposta 2008 e 2009.Avversava quindi il titolo esecutivo con plurime doglianze, ottenendoparziale accoglimento in primo grado, sull’assunto della compensabilità inItalia dei crediti di imposta pagati all’estero sui tributi federali statunitensi.Il collegio d’appello annullava integralmente la ripresa a tassazione,affermando l’intento non elusivo del contribuente che avrebbe solo omessodi presentare il mod.
F.24, il cui saldo sarebbe comunque stata pari a zero.Avverso questa sentenza, limitatamente al capo relativo ai tributi 2009,propone ricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, avanzando due motivi di impugnazione, mentre laparte contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 6, commaquinto, l. n. 212/2000 e dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, laddove lasentenza in scrutinio ha affermato che la notifica della cartella o l’iscrizioneal ruolo dev’essere preceduta, in caso di controlli automatizzati, dallacomunicazione di irregolarità riscontrata sulla dichiarazione dei redditi, cosanon avvenuta nel caso di specie, con conseguente nullità della notificadell’atto impositivo.
Secondo il Patrono erariale, al contrario, tale doveresussiste in caso di riscontro di dichiarazione errata, ma non nel caso didichiarazione corretta, ma di imposta non versata, come nel caso di specie.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997,dell’art. 10 l. n. 212/2000, dell’art. 6, comma quinto bis, d.lgs. n. 472/1997Numero registro generale 2757/2020Numero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 7947/2026Data pubblicazione 31/03/2026e dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che lasentenza in scrutinio abbia ritenuto il non aver provveduto allacompensazione quale mero errore formale, mentre non aver proceduto allacompensazione ha lasciato il contribuente, all’esito dei debiti inevasi, nellatitolarità del credi di imposta dichiarato.3. .
Rilevato che non sussistono gli elementi di evidenza decisoria checonsentono la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI