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Ordinanza Interlocutoria — n. 7920/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands IMU tax case to public hearing due to conflicting judicial interpretations on annual declaration requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to resolve a conflict between recent and older precedents regarding the annual declaration requirement for IMU tax benefits. While the lower courts accepted that a single declaration suffices if circumstances remain unchanged, the most recent jurisprudence mandates a specific annual declaration for 'goods' properties to avoid tax decay. The court determined that this specific legal issue requires public deliberation to clarify the binding nature of the newer rulings over the older ones.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102/2013; Cass. Sez. 5, 30/03/2025, n. 8357: The annual declaration of specific conditions for tax exemptions is a mandatory requirement that cannot be satisfied by a single prior declaration when the underlying facts are potentially variable from year to year.

Parole chiave

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IMU tax exemption annual declaration requirement tax decay period goods properties public hearing remand conflicting jurisprudence fiscal benefit conditions imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102/2013
160/19, in vigore dall’anno 2020, non haabrogato, neppure implicitamente, il predetto art. 2, comma 5-bisdel d.l.
Art. 1, comma 769 della legge n. 160/2019
Nel giudizio di cassazione, la rimessione di unacausa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art.380-bis.1, c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è ammissibile in applicazione analogica del comma3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi perla trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, dellaparticolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nelladiscrezionalità del collegio giudicante.
Art. 375 c.p.c.
Trattandosi di questione di rilevanza nomofilattica, ai sensidell’art. 375 c.p.c. si rende pertanto opportuna la trattazione inpubblica udienza.
art. 380-bis c.p
è ammissibile in applicazione analogica del comma3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi perla trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, dellaparticolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nelladiscrezionalità del collegio giudicante.
art. 375 c.p
Trattandosi di questione di rilevanza nomofilattica, ai sensidell’art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 18/10/2023, n. 28931
Cass. Sez. 5, 30/03/2025, n. 8357
Cass. Sez. 5, 17/10/2025, n. 28452
Cass. Sez. U., 05/06/2018, n. 14437
Cass. n. 30219 del 17/10/2025
Cass. n. 30219 del 17/10/2025).4.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27302/2024 R.G. proposto da:ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSIDOMENICO (RSSDNC65L07C352T)-ricorrente-controQUATTROPI 2000 SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati POZZIGIORGIO (PZZGRG71B13H501N) e TASCO GIAMPIERO(TSCGPR51L31H501A)-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOLAZIO n. 3704/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 27302/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 7920/2026Data pubblicazione 31/03/2026La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma un avviso d’accertamento IMU perl’anno 2015.Il primo giudice, con sentenza n. 3072/22 accolse il ricorso.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio ha respinto l’appello propostodall’Amministrazione avverso la sentenza di primo grado.Anche il giudice d’appello ha infatti ritenuto che la ricorrente avessediritto all’agevolazione di cui all’art. 2 del d.l. n. 102/2013 per avereinoltrato dichiarazione IMU ai sensi del comma 5bis della medesimadisposizione, in data 30/6/2014, in relazione ai c.d. beni-merce,trattandosi d’agevolazione a favore delle imprese edili per i fabbricaticostruiti e destinati alla vendita che abbiano presentato specificadichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativicatastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

La Corteterritoriale ha pertanto respinto la tesi del Comune di Roma Capitalesecondo cui la dichiarazione suindicata doveva essere presentataannualmente, pena il venir meno delle predette agevolazioni.Secondo il giudice di merito, ove la situazione non sia mutata, nonsarebbe necessario riproporre ogni anno la dichiarazione comeritenuto anche da una pronuncia di questa Corte (n. 28931/23), purdando atto d’oscillazioni giurisprudenziali sul punto che hannogiustificato la compensazione delle spese tra le parti.Ricorre per cassazione Roma Capitale con un unico motivo dicensura.Resiste con controricorso la contribuente.In data 13/9/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. richiamandogiurisprudenza in merito al fatto che:2 di 5Numero registro generale 27302/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 7920/2026- non vi sia un obbligo di riproposizione della dichiarazione ove nonData pubblicazione 31/03/2026siano intervenute variazioni capaci di determinare un diversoammontare dell’imposta stessa;- la decadenza derivi solamente dalla mancata dichiarazione entro lascadenza del termine perentorio, restando inteso che ladichiarazione tardiva può valere per gli anni successivi;- ciò non è in contrasto con l’orientamento secondo cui l’art. 1,comma 769, della legge n. 160/19, in vigore dall’anno 2020, non haabrogato, neppure implicitamente, il predetto art. 2, comma 5-bisdel d.l. 102/13 conv. con modif. dalla l. n. 124/2013, per cuil’esonero dal pagamento dell’IMU per i fabbricati-merce continua aessere subordinato alla necessaria presentazione della dichiarazione,non altrimenti surrogabile, nemmeno dalla conoscenza acquisitaaliunde dal Comune delle condizioni fattuali generatrici del beneficio;concludendo nel senso che, non risultando elementi sopravvenuti, ladichiarazione del 30/6/2014 ben poteva valere per l’anno d’imposta2015.Con atto depositato il 19/9/2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione del ricorso e il 19/12/2025 ha altresì depositato memoriaex art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrenteprospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis deld.l. n. 102/2013, 14 preleggi c.c. e 1, comma 769, della legge n.160/2019, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che al fine d’ottenere l’agevolazione sia comunquenecessaria la presentazione di una dichiarazione ogni anno,dovendosi ritenere le disposizioni che agevolano il contribuente qualinorme di stretta interpretazione, non potendosi pertanto sostenereche la presentazione d’una dichiarazione consenta di beneficiaredell’agevolazione per un tempo indeterminato.3 di 5Numero registro generale 27302/2024Numero sezionale 288/20262 Osserva questa Corte come sul punto vi sia un contrasto traNumero di raccolta generale 7920/2026pronunce di questa Sezione.

Data pubblicazione 31/03/20262.1 Gli insegnamenti richiamati nella proposta di definizioneaccelerata, sono orientati nel senso che, in tema di IMU, l'esenzioneprevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. conmodif. dalla l. n. 124 del 2013, per l'abitazione principale degliappartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, (accomunatidalla legge all’ipotesi degli immobili-merce n.d.e.) presuppone chela dichiarazione del possesso dei requisiti e degli identificativicatastali dell'immobile sia presentata, a pena di decadenza, entro il30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sicchél'agevolazione non spetta in caso di presentazione in epocasuccessiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo inidoneaa rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fattasalva la valenza per gli anni successivi. (Cass.

Sez. 5, 18/10/2023,n. 28931, Rv. 669250 – 01).2.3 Tale orientamento è quindi improntato al principio secondo cuinon è necessario, ai fini dell’agevolazione, reiterare annualmente ladichiarazione ove la situazione in fatto non si sia modificata.3. L’insegnamento più recente di questa Corte è però nel senso che,in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce"non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nelladenuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità perla quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fattipotenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi aconoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza. (Cass.Sez. 5, 30/03/2025, n. 8357, Rv. 674371 – 01 e n. 28452 del17/10/2025).

Secondo tale orientamento, la disposizione normativadi cui al predetto art. 2, comma 5-bis del d.l. 102/13 conv. conmodif. dalla l. n. 124/2013, evidenzia chiaramente che lapresentazione della dichiarazione è condizione necessaria perl'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di4 di 5Numero registro generale 27302/2024Numero sezionale 288/2026decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che ilNumero di raccolta generale 7920/2026Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'eDsaetan pzubibolincaezio ne 31/03/2026dall'imposta.

Viene altresì ricordato che il principio della decadenzada un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere dicomunicazione espressamente previsto dalla legge è, del resto, unprincipio generale del diritto tributario, come pure lo è quellosecondo cui le norme d’esenzione, in quanto norme che fannoeccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in viaanalogica (vv. Cass. n. 30219 del 17/10/2025).4. Trattandosi di questione di rilevanza nomofilattica, ai sensidell’art. 375 c.p.c. si rende pertanto opportuna la trattazione inpubblica udienza.

Nel giudizio di cassazione, la rimessione di unacausa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art.380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi perla trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, dellaparticolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nelladiscrezionalità del collegio giudicante. (Cass. Sez. U., 05/06/2018,n. 14437, Rv. 649623 – 01). L’intervenuta modifica del vecchio testodell’art. 380-bis c.p.c., con abrogazione del procedimento cameraleavanti la sesta sezione e la conseguente introduzione delprocedimento di definizione accelerata, non introduce fattispecie chepossano contrastare con l’orientamento richiamato in tema didiscrezionalità del collegio nel proporre la trattazione in pubblicaudienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO5 di 5