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Decreto — n. 7915/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to extinction of dispute via administrative settlement under 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 7915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the State Attorney confirmed the tax authority had settled the dispute. The parties argued that the administrative resolution under the 2022 law terminated the judicial process. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The judicial process extinguishes upon administrative settlement of the dispute, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction administrative settlement State Attorney confirmation procedural costs allocation L. 197/2022 provisions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.

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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n.17069/2023 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello Statocontroavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Umbria n.65/02/2023 depositata il01/02/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con laquale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato laregolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 27/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino