Cassation court dismisses tax authority appeal, confirming tax court's finding that proceedings extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The lower court found the litigation extinguished because the tax authority failed to request a hearing within the statutory deadline following the transmission of the extinction list. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When the tax authority does not request a hearing within the legal term after the extinction list is transmitted, the proceedings are deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n.17166/2022 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroMocambo Surgelati S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Accordi unitamenteall’avvocato Cristiano Accordiavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n.7/26/2022 depositatail 07/01/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmessodall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego aisensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 27/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino