Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7910/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of co-owner into proceedings and remands case for examination of tax assessment appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7910/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court issued an interlocutory order to acquire the appeal file and set a 90-day deadline for the plaintiff to notify the co-owner, Giada Scodro, of the cassation appeal. While the plaintiff argued the Regional Commission violated procedural rules by failing to formally integrate the co-owner, the court noted the plaintiff had also failed to notify her of the lower court appeal. Consequently, the court decided to remand the case to the appellate court to formally integrate the co-owner and allow the merits to be examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: When a party raises a procedural objection regarding the lack of integration of a co-owner, the court must order the acquisition of the file to verify compliance and may remand the case to integrate the co-owner if the objection is not fully substantiated in the existing record.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment appeal procedural integration co-owner notification interlocutory order remand for examination contradictory proceedings cassation procedure rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331, comma 2 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 331, comma 2, del c.p.c., inrelazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
331, comma 2, del c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 21176/2016
n. 249/2017
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 24819/2021 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against tax assessment for insufficient individualized reasoning in cadastral reclassification. The court rejects the argument that general zone-wide data suffices for specific property revaluation. The decision emphasizes the requirement for individualized assessment under cadastral law. The ruling upholds the lower court's finding of inadequate motivation. The outcome confirms the need for specific factual analysis in cadastral disputes. The judgment clarifies the limits of general zone data in tax assessments. The decision reinforces the principle of individualized reasoning in cadastral proceedings. The court finds the administrative act flawed due to lack of specific justification. The ruling establishes that general zone averages cannot replace individual property analysis. The judgment affirms the necessity of detailed factual reasoning in cadastral cases.
Ordinanza — n. 28317/2021 — snciv
Cassation Court dismisses tax agency appeal for lack of specific motivation regarding cadastral reclassification.
Ordinanza — n. 30448/2024 — snciv
Cassation court allows taxpayer appeal against regional tax commission decision regarding microzone reclassification. The court found the lower court erred in applying standard valuation without specific property analysis.
Ordinanza — n. 30899/2021 — snciv
Italian Court of Cassation annuls tax assessment for insufficient reasoning on property reclassification factors.
Ordinanza — n. 12022/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary co-owners' participation in tax assessment proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA Interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 7706/2019 R.G. proposto da:MENICHELLA ALESSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMATERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO (ADS80224030587)-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEROMA n. 5431/2018 depositata il 01/08/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026Data pubblicazione 31/03/2026La ricorrente, unitamente a Giada Scodro, comproprietaria delmedesimo immobile ad uso negozio sito nella capitale in via MarioDe’ Fiori, impugnò avanti la Commissione Tributaria Provinciale diRoma un avviso d’accertamento di revisione del classamento,nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n.311/2004.

Con lo stesso avviso, permanendo la categoria C1, eraelevata la classe da 5 a 13 con conseguente aumento della renditada € 1.588,26 a € 5.319,76.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e consentenza n. 25820/10/15, accolse il ricorso ritenendo carente lamotivazione dell’avviso impugnato.L’Agenzia propose appello e la Commissione Tributaria Regionale,nel contraddittorio con l’odierna ricorrente e nella contumaciadell’altra comproprietaria, con la sentenza indicata in epigrafeaccolse il gravame.Secondo il giudice d’appello, la motivazione dell’avviso dovevaritenersi sufficiente atteso il richiamo alle varie determinazioni:- del direttore dell’(allora) Agenzia del Territorio 16/2/2005;- dell’Assemblea Capitolina del 11/10/2010;- dello stesso Comune di Roma Capitale con richiesta all’Agenzia diprocedere alla revisione in relazione a talune “microzone”;- del direttore suindicato 30/11/2010;e sulla base delle argomentazioni svolte dalla giurisprudenzaall’epoca prevalente nonché della sentenza della Corte Costituzionalen. 249/2017, che ha respinto la questione di costituzionalità delcitato art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004.Secondo la CTR qui impugnata, nell’avviso erano evidenziati, oltre airiferimenti normativi e procedimentali, anche i rilevati scostamentisuperiori alla soglia del 35% tra il rapporto valore medio di mercatoe valore medio catastale nonché analogo rapporto relativoall’insieme delle microzone comunali, esplicitando altresì i dati2 di 4Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026numerici relativi ai suddetti valori e rapporti, nonché illustrando leData pubblicazione 31/03/2026caratteristiche della microzona medesima (quartiere Centro storico)in cui è sito il fabbricato, afferenti alla qualità urbana del contesto.Idoneo è stato altresì ritenuto il richiamo alla incrementata vocazionecommerciale della via di ubicazione, correlata anche al livello deiservizi di trasporto pubblico e all’intensità dei flussi pedonali iviriscontrati.

La CTR ha altresì respinto l’istanza di accertare laredditività in concreto dell’immobile, ritenendo di potersi appellareal notorio in ordine al fatto che la zona in cui è il negozio è quella inassoluto più pregiata di tutta la città in considerazione del trafficoturistico notevolissimo e della vicinanza con esercizi particolarmenteeleganti. Ha infine richiamato una pronuncia di questa Corte (n.21176/2016) che ha sostanzialmente riferito al contribuente l’oneredi provare, nel caso di significativo scostamento di valore rispettoall’insieme delle microzone comunali, che il proprio immobile abbiacaratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento permicrozona d’appartenenza.

Non avendo la contribuente allegato eprovato la circostanza, anche sotto questo profilo si è ritenuta lafondatezza dell’appello.Ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di censura,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provincialedi Roma Territorio, in persona del Direttore Generale pro tempore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 331, comma 2, del c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Sostiene che laCommissione Regionale, dopo avere ordinato l’integrazione delcontraddittorio nei confronti della comproprietaria non costituita eavere accertato come l’Agenzia appellante non vi avesseottemperato, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello aisensi della citata disposizione codicistica.3 di 4Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026L’Agenzia delle Entrate Provinciale di Roma Territorio, ha indicato nelData pubblicazione 31/03/2026controricorso di avere (ri)depositato, in data 24/5/2017 e avanti laCommissione Regionale, l’atto d’appello “poiché notificato ancheall’altro comproprietario sig.ra Giada Scodro”.1.1 Trattandosi di eccezione in rito, la sua soluzione apparepregiudiziale alla trattazione del merito del ricorso.

Per la soluzioneè pertanto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dalla Corte dimerito, atteso che dai documenti in atti non emerge né l’ordined’integrazione del contraddittorio né la sentenza accenna alproblema, non indicando neppure nell’intestazione il nome dellaScodro, pur facendovi riferimento nella narrativa dello svolgimentodel processo e limitandosi a indicare come la stessa non si siacostituita in appello.1.2 Va inoltre osservato come la ricorrente, pur lamentando laviolazione del contraddittorio, non risulti avere a sua volta notificatoil proprio ricorso all’allora comproprietaria.1.3 Questa Corte deve pertanto adottare un’ordinanza interlocutoriaper consentire l’esame degli atti del giudizio di merito, cui può avereaccesso lamentandosi un errore procedurale, nonché per integrare ilcontraddittorio anche in questa fase.

P.Q.Mla Corte1) dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio nel grado d’appello;2) fissa alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione aGiada Scodro;3) rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO4 di 4