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Ordinanza — n. 7867/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax debt cancellation, ruling compensation applies to entire case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7867/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Nieddu's appeal against a second-instance judgment that ordered full cost compensation between the tax authority and the taxpayer. Nieddu argued that since she won the first instance, costs should only be compensated for the appeal where the debt was cancelled. The court held that when a tax debt is extinguished by law, the entire litigation process is considered terminated, making cost compensation applicable to both the first and second instances.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. n. 546/1992; Art. 91 c.p.c.: When a tax debt is extinguished by law, the extinction of the proceedings applies to the entire litigation history, not merely the final instance, thereby justifying full cost compensation for both degrees of judgment.

Parole chiave

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tax debt cancellation cost compensation litigation extinction second instance appeal tax authority liability detrazioni e rimborsi assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Va osservato che l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, riprendendo la stessadisposizione contenuta nell’art.
Art. 91 c.p.c.
546/1992 e dell’art. 91c.p.c.
Art. 310 u.c. c.p.c.
546/1992, riprendendo la stessadisposizione contenuta nell’art. 310 u.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 370 comma 1 c.p
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato memoria solo al finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370 comma 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Va osservato che l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, riprendendo la stessadisposizione contenuta nell’art.
art. 310 c.p
546/1992, riprendendo la stessadisposizione contenuta nell’art. 310 u.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/02/2020, n. 4167
Cass. 7 giugno 2019, n. 15471
Cass. 23 gennaio 2024, n. 2267
Cass. 31 ottobre 2019, n. 28072
Cass. 24 settembre 2019, n. 23704
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3351/2024 R.G. proposto da:NIEDDU MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO PISANIunitamente all’avvocato DOMENICA PORCU-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-resistente -avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOSARDEGNA n. 473/2023 depositata il 10/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere FABIO DI PISA.Numero registro generale 3351/2024Numero sezionale 7684/2025Numero di raccolta generale 7867/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

La CTP di Nuoro, con la sentenza n. 172/2018, depositata in data14/05/2018, accoglieva i ricorsi (riuniti) proposti dalla contribuente MariaNieddu avverso due avvisi di impugnazione, ritenendo prescritte le pretesetributarie, condannando Equitalia Centro S.p.A. al pagamento delle spesedel giudizio, in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 1.500,00,oltre accessori.2. A seguito dell’appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione,succeduta alla società Equitalia Centro S.p.A., la CGT-2 Sardegna, con lasentenza n. 473/2023, nel rilevare che Agenzia delle Entrate-Riscossioneaveva comunicato la cancellazione dei carichi tributari pendenti contro MariaNieddu, in virtù della legge 119/2018 e della legge di bilancio 2023,adottava una pronuncia di cessazione della materia del contendere,disponendo la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi digiudizio.3.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo, la Nieddu.4. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato memoria solo al finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370 comma 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 15 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 91c.p.c. per avere la sentenza impugnata disposto la compensazione dientrambi i gradi del giudizio, nonostante la contribuente era risultatavincitrice in primo grado, con il favore delle spese mentre solo il secondogrado era stato definito con la cessazione della materia del contendere peril sopravvenuto annullamento del debito iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 4d.l. 119/2018, conv. con mod. nella L. n. 136/2018.Numero registro generale 3351/2024Numero sezionale 7684/2025Numero di raccolta generale 7867/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni appressospecificate.3. Va osservato che l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, riprendendo la stessadisposizione contenuta nell’art. 310 u.c. c.p.c. (“Effetti dell’estinzione delprocesso”), stabilisce che: “Nei casi di definizione delle pendenze tributarieprevisti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parteche le ha anticipate.”Assume la parte ricorrente che l’estinzione del giudizio, analogamente aquanto stabilito dal richiamato art. 310 c.p.c., esplicherebbe i suoi effettisolo con riferimento allo specifico giudizio nel quale essa si è verificaovverosia, nel caso in esame, solo con riferimento al giudizio d’appello.3.1.

Tale tesi non appare condivisibile: trattandosi di cessazione dellamateria del contendere in presenza di casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge, e dal momento che alla emanazione di unasentenza di cessazione della materia del contendere consegue lacaducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio enon passate in cosa giudicata (vedi, ex plurimis, Cass. 19/02/2020, n.4167), alla luce della previsione di cui all’ultimo comma del 46 d.lgs.546/1992 deve ritenersi che la compensazione, in ipotesi quale quella inesame, debba riguardare l’intera controversia (e, quindi, sia il primo che ilsecondo grado), e non già solamente il giudizio di appello in cui è statadichiarata la cessazione della materia del contendere ex lege.Come, difatti, già rilevato dalla Corte, le disposizioni di cui al d.l. n. 119 del2018, art. 4, cit. (ora all’art. 1, comma 222, l. n. 197 del 2022), debbonoessere interpretate nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferioriai mille euro, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presuppostidi legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione delprocesso per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo lamancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovutomeramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessariNumero registro generale 3351/2024Numero sezionale 7684/2025Numero di raccolta generale 7867/2026Data pubblicazione 31/03/2026adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti diriscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v.,altresì, Cass., 23 gennaio 2024, n. 2267;

Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072;Cass., 24 settembre 2019, n. 23704).È evidente che la intervenuta cessazione della materia del contendere inrelazione a pretese tributarie scaturita in forza di legge, non può cheriguardare l’intera vicenda, in tutti i gradi di giudizio.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.4.1. Nulla va disposto in ordine alle spese posto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituta con controricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 13novembre 2025.Il Presidente(Liberato Paolitto)