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Decreto — n. 7861/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal after confirming tax debt extinguished by simplified payment agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 7861/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the taxpayer's adherence to a simplified payment agreement under Law 197/2022. The taxpayer argued for debt relief, while the State contended that the agreement extinguished the obligation and rendered prior litigation ineffective. The court ruled that once the simplified procedure is perfected, the debt is definitively extinguished, making further appeals inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The simplified payment agreement procedure extinguishes the tax debt, rendering subsequent merit judgments and procedural acts ineffective and non-recoverable.

Parole chiave

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simplified payment agreement tax debt extinction Law 197/2022 procedural extinction tax collection agent non-recoverable sums Cassation dismissal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022
Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 26/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22629/2021 R.G. proposto da:ControAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 611/03/2021depositata il 02/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrenteha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossioneprevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater);rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazioneafferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizioneagevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata 18.03.2026 degli Uffici Finanziaricompetenti;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 26/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino