Cassation court dismisses tax appeal due to failure to notify the deceased shareholder of the hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Court's rejection of his tax claim. The taxpayer argued that the finality of the tax assessment against the company should bind him as a shareholder, despite the company not being sued. The court ruled that the appeal was inadmissible because the required notification of the hearing date to the deceased shareholder had not been completed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2697, 2727, 2729, 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The failure to notify a party of the hearing date renders the appeal inadmissible, regardless of the merits of the tax liability against the company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da:CATAUDO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Preziosied elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, ViaTerenzio n. 10.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sedein Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 976/2022depositata in data 25 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2025 dalConsigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.Udito il Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio Troncone, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, ma non si è opposto al rinvio per ildifetto di notifica.Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, nella persona della dr.ssa1. Con avviso di accertamento n. TFK050300353, notificato iL 14 marzo2019, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Avellinoaccertava, per l’anno d’imposta 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 600/1973,utili extracontabili distribuiti dalla società Sud Packaging s.r.l. per €116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta,imputava al sig.
Gianluca Cataudo il reddito di € 57.809,00, pari al49.72% degli utili.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/2020, rigettava il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 976/2022, depositata in data25 gennaio 2022, rigettava l’appello del contribuente.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/20266.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenziadelle Entrate ha resistito con controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria n. 8055 del 26/03/2025, la Corte rinviavala causa a nuovo ruolo per la notificazione dell’avviso di udienza alcontribuente Gianluca Cataudo, essendo, nelle more del giudizio, decedutoil Prof. Avv. Claudio Preziosi e non risultando alcuna comunicazione.Con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, la Corte rinviava lacausa a nuovo ruolo per i medesimi incombenti.La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 3 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE:1.
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., incombinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed inrelazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2,della Cost.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r ha statuito che la definitività dell’avvisodi accertamento nei confronti della società, per mancata impugnazione daparte della società stessa, fa stato anche nei confronti dei singoli soci insede di presunzione di distribuzione degli utili, non riconoscendo come isoci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso lasocietà e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolgaalcuna efficacia nei confronti dei soci stessi.2.
Preliminarmente, va rilevato che non risulta adempiuto quantoprescritto nell’ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, non rinvenendosiancora una volta la comunicazione a Gianluca Cataudo della fissazione diudienza.3. In conclusione la causa va, per questi motivi, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MNumero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, inoltrandola alla Cancelleria per lacomunicazione dell’avviso di udienza al contribuente Gianluca Cataudo.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti