Cassation court allows lawyer's appeal for insufficient legal fee liquidation across multiple trial levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by Fabrizio Mobilia against the lower court's decision on legal fee liquidation. The lawyer argued that the fees awarded were insufficient compared to statutory tables and failed to address specific costs from prior proceedings. The court ruled in favor of the appellant, ordering a new calculation of fees for all trial levels to ensure compliance with legal parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 2233 c.c.; Art. 1 D.M. 10/3/2014 n. 55: The court must liquidate legal fees based on statutory tables; a global calculation lower than the submitted bill violates these principles and warrants the appeal's admission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2472/2024 R.G. proposto da:MOBILIA FABRIZIO, (C.F.MBLFRZ64A05F158T) rappresentato e difeso dasé stesso.-ricorrente-control’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002),-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 5322/2023 depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1. L’avv. Fabrizio Mobilia, odierno ricorrente, propose ricorso avversola decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezionedistaccata di Messina, la quale, accogliendo l’appello avverso la decisionedi primo grado – così risultando soccombente Serit s.p.a. società diriscossione – compensò le spese per essere il soccombente contumace.Numero registro generale 2472/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 7855/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Cassazione accolse il ricorso e nel giudizio di rinvio, in attuazionedel principio statuito dall’ordinanza, in sede rescindente la C.G.T.2 liquidòla somma complessiva di euro 3.000,00 per tutti i gradi di giudizio iviincluso quello di legittimità.Avverso la predetta decisione ricorre Fabrizio Mobilia con due motivi.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 15 del d.Lgs. 31/12/1992 n° 546, 2233 c.c., nonché degli artt. 1 e 4 del D.M.10/3/2014 n° 55 (nel testo risultante dalla sua coordinazione con lemodifiche introdotte dal D.M. 8/3/2018 n° 37 e dal D.M. 13/8/2022 n°147), recanti i parametri per la liquidazione da parte di un organogiurisdizionale dei compensi per la professione forense (ai sensi del sestocomma dell'art. 13 della l. 31/12/2012 n° 247), a cagione dell'insufficienteliquidazione delle spese processuali per il giudizio d'appello (definitosi consentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia - SezioneStaccata di Messina n° 1553/2017) e per il precedente giudizio dilegittimità (definitosi con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n°17/2022), operata in difformità rispetto alle corrispondenti note speseprodotte in atti, e comunque in misura inferiore agli importi (pur ridottinella misura massima prevista) di cui alla Tabelle n° 24 e n° 13 allegata aldetto D.M. n° 55/2014.E’ denunciata, altresì, la nullità della sentenza per motivazioneinesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio, e conseguenteviolazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, nn° 3 e 4c.p.c.).Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. inNumero registro generale 2472/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 7855/2026Data pubblicazione 31/03/2026riferimento all'omessa pronuncia sulla domanda espressa di condannadell'Agenzia delle Entrate - Riscossione convenuta in riassunzione allarifusione delle spese processuali (anche) della fase rescissoria (art. 360,n° 4, c.p.c.).2.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la strettaconnessione, e sono fondati.Com’è noto, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e glionorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo talespecificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati edi conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte lerichieste presentate nella nota spese (v. Cass. n. 2365/2024 cit., cherichiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n.24890/2011), con conseguente illegittimità della mera indicazionedell'importo complessivo, priva di ogni specificazione di dette voci, inquanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza dellaliquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass. n.2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 15533/2022;
Cass. n. 23919/2020;Cass. n. 19482/2018; Cass. n. 18905/2017).E’ opportuno in questa sede, inoltre, ribadire che la parte soccombentenei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risultivittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere laliquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio edi cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo;pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione del giudicedel rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass. n.15868/2015;
Cass. n. 1407/2020).In presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla partevittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione deicompensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di offrire, siapure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando iNumero registro generale 2472/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 7855/2026Data pubblicazione 31/03/2026parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore dellacontroversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensoreove ritenute non coerenti con i citati parametri, quantificando il compensotra il minimo ed il massimo delle tariffe; il tutto in termini tali daconsentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento dellaconformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed aiparametri di legge (cfr., su tali principi, Cass. n. 22762/2023, ai cui piùampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligomotivazionale e Cass. n. 2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024 cit.,nonché Cass. n. 7293/2011;
Cass. n. 18890/2012).Il giudice di merito non si è attenuto ai principi di cui innanzieffettuando una liquidazione globale dei compensi spettanti, inferiore aquelli indicati nella nota spese, nonché ai criteri previsti dalle disposizioniinnanzi citate.Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto.Alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principiodi economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cuiall'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altrogiudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attivitàrichieste al giudice cui la causa è rinviata, nonchè degli ampi poteri che intema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda allaCorte, è possibile liquidare nella presente sede le spese di lite anche deiprecedenti gradi, potendo così evitarsi un secondo rinvio al fine diprovvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri dilegge, può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr.Cass. sul principio Cass. n. 14199/2021;
Cass. n. 1761/2014 e Cass. n.211/2016).In considerazione della estrema semplicità e ripetitività delle questionioggetto del giudizio devono ridursi gli importi richiesti e la quantificazionedelle spese, deve in conseguenza essere così determinata:Numero registro generale 2472/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 7855/2026Data pubblicazione 31/03/20261) euro 1.200,00, oltre euro 81,04 per spese vive documentate, nonchérimborso forfetario nella misura del 15% per il giudizio di secondo grado;2) euro 1.200,00, oltre euro 43,78 per spese documentate, per il giudiziodi rinvio nonché rimborso forfetario nella misura del 15%;3) euro 1.400,00, oltre euro 471,23 per spese documentate, euro 200,00per spese, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori dilegge per il primo giudizio di legittimità;4) euro 1.400,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre 200,00 europer spese vive, rimborso forfetario nella misura del 15%, e accessori dilegge.
P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e liquida:-euro 1.200,00, oltre euro 81,04 per spese vive documentate, nonchérimborso forfetario nella misura del 15%, oltre accessori di legge, per ilgiudizio di secondo grado;-euro 1.200,00 oltre euro 43,78, per spese vive documentate, oltreaccessori di legge, nonché rimborso forfetario nella misura del 15% per ilgiudizio di rinvio;-euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfetarionella misura del 15%, e accessori di legge per il primo giudizio dilegittimità;-euro 1.400,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre euro 471,23 perspese documentate, oltre 200,00 euro per spese, il rimborso forfetarionella misura del 15%, e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026.Il PresidenteUgo CandiaNumero registro generale 2472/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 7855/2026Data pubblicazione 31/03/2026