Cassation court remands case to re-evaluate tax appeal timeliness based on postal delivery date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered the acquisition of the appellate file and remanded the case for a new ruling. The taxpayer argued that the appeal was timely because it was delivered to the postal service on October 27, 2016, rather than the November 3 date used by lower courts. The court recognized the discrepancy in dates but deemed the file review necessary to determine the correct timeliness before deciding on admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: When conflicting dates regarding the delivery of a tax appeal exist, the court must examine the full file to ascertain the factual reality before declaring the appeal inadmissible for lack of timeliness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 11913/2022 R.G. proposto da:TALAIA GENNARO, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Folino edelettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studiodell’Avv. Giancarlo Notaro-ricorrente-ControREGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;-intimate-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaCALABRIA, sez. I, n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere Margherita Libri.Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026Rilevato che:- Talaia Gennaro proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catanzaro avverso la cartella di pagamento n. 0302016 0006820515000, notificata l’1/9/2016, dell’importo di euro1.573,19, relativa alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2011 e2012, contestando la prescrizione triennale del preteso credito, l’omessanotificazione degli atti prodromici alla cartella e di atti interruttivi dellaprescrizione, l’illegittimità del calcolo degli interessi in relazione al qualenon erano stati indicati tassi e modalità di calcolo in rapporto alle varieannualità;- con sentenza n. 573/2019, l’adita Commissione dichiaravainammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine perentorio disessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ai sensidell’art. 21, primo comma, del D.
Lgs. n. 546/1992;- la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenzan. 5582/2020, disattendeva l’appello del contribuente, condividendo leconclusioni del collegio di prime cure con riferimento all’intempestività delricorso introduttivo del giudizio. Rilevava il Collegio regionale “(…) laviolazione del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del D. Lgs.546/1992, in forza del quale il ricorso, a pena d'inammissibilità, deveessere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'attoimpugnato e depositato, entro 30 giorni dalla sua proposizione, presso lasegreteria della Commissione tributaria adita determina l'inammissibilitàdello stesso.
E, invero, nel caso in esame, l'atto impugnato è statonotificato in data 01.09.2016: ciò risultando sia dalla documentazioneprodotta e allegata al fascicolo di causa, sia dalle stesse ammissioni delcontribuente. Consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere presentatoentro il termine ultimo mercoledì 02 novembre 2016, mentre talescadenza non è stata rispettata, tenuto conto che risulta spedito all'Ufficioin data 01.09.2016 e, quindi, oltre i 60 giorni di norma. Non vi è, dunque,Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026alcun dubbio sull'intempestività del ricorso introduttivo, come proposto.
Inconclusione, l'appello del contribuente deve essere respinto e la sentenzaimpugnata deve essere confermata, in quanto il ricorso introduttivo èstato proposto oltre i termini normativamente previsti”;- il contribuente ricorre per la cassazione di tale sentenza,formulando due motivi. Deposita memoria con la quale richiama leconclusioni di cui al ricorso;- la Regione Calabria e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sonorimaste intimate;Considerato che:- con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 21,comma 1 del D. Lgs 546/1992, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.4”, il contribuente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloritenuto inammissibile, in quanto tardivamente notificato, il ricorsointroduttivo del giudizio.
Deduce che dalla documentazione versata in atti,emergeva, chiaramente, che il ricorso era stato consegnato per lanotificazione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Unep del Distrettodella Corte d’Appello di Catanzaro in data 27 ottobre 2016, cron. n. 6634,e non in data 3 novembre 2016, come invece confermato, erroneamentee illogicamente, dalla Commissione tributaria regionale. Richiamava,inoltre, le censure e le eccezioni formulate nelle memorie illustrativeinnanzi ai giudici d’appello;- con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art.21,comma 1 del D.
Lgs 546/1992, comma 1, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.”, il contribuente deduce l’omesso esame di un fattodecisivo, costituito dall’avvenuta tempestiva consegna del ricorsoall’ufficiale giudiziario per la notificazione. Osserva come la consegna delricorso introduttivo del giudizio all’Ufficio Unep del Distretto della Corted’appello di Catanzaro risultasse chiaramente dalla relata di notificazione,in data 27 ottobre 2016 e non, come dichiarato dai giudici di primo gradoNumero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026e dai giudici del gravame, in data 3 novembre 2016.
La Commissionetributaria regionale avrebbe dovuto, pertanto, tener conto, al fine divalutare la tempestività dell'opposizione, della data di consegna dell’attoda parte del notificante all'ufficiale giudiziario, data individuabile nel 27ottobre 2016, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dellacartella di pagamento impugnata;- risulta necessario, ai fini della decisione, l’esame degli atti delfascicolo d’ufficio del giudizio definito dalla sentenza d’appello resa dallaCommissione Tributaria Regionale della Calabria, Sez.
I, n. 3436/2021,pubblicata il 25 ottobre 2021, di cui va disposta l’acquisizione. P.Q.MLa Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudiziodefinito dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCalabria – Sezione I - n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021, erinvia il ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il16/12/2025.Il PresidenteDott. Liberato Paolitto