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Decreto — n. 7843/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as proceedings extinguished by taxpayer's voluntary payment under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 7843/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily regularized the dispute under new legislation. The State Attorney General confirmed the taxpayer had already settled the matter, triggering automatic termination of the litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned procedural costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily regularizes a tax dispute under specific legislative provisions, the proceedings automatically extinguish, though parties may request a hearing to determine cost allocation.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary payment regularization procedural costs allocation State Attorney General tax dispute termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.

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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n.14669/2023 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroAtzori Andrea, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dalla dott.ssa GabriellaRossi e dalla dott.ssa Maria Laura Cappaiavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sardegna n.950/02/2022depositata il 27/12/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con laquale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato laregolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 25/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino