Cassation Court dismisses revocation appeal due to missed filing deadline and remands case for procedural consolidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the revocation appeal filed by the Revenue Agency because it was submitted after the statutory deadline. The taxpayer had previously filed a correction request, but the Agency incorrectly treated the subsequent ruling as a final decision on that correction. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to a new docket to consolidate the proceedings and ensure proper adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal must be filed within the strict time limits prescribed by law; failure to comply results in inadmissibility, and procedural errors regarding the nature of prior rulings require remand for proper consolidation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 17598/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controMontelma Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Cere' unitamente agliavvocati Antonio Iacono, Antonio Iacono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.21793/2025 depositata il 05/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere Fabio Di Pisa.Numero registro generale 17598/2025Numero sezionale 8910/2025Numero di raccolta generale 7842/2026Data pubblicazione 31/03/20261.
Con ordinanza di questa Corte n. 27547/24 veniva deciso il ricorsorelativo al procedimento R.G. n. 9898/23.2. Con l’ordinanza n. 21793/25 veniva nuovamente deciso il medesimoricorso (R.G. n. 9898/2023) che era stato già definito con la suddettaordinanza n. 27547/2024, a propria volta oggetto dell’istanza di correzionedi errore materiale.3. In data 27 agosto 2025 l’Avv. Iacono, intendendo (erroneamente)l’ordinanza n. 21793/2025 come ordinanza con cui questa Corte avevadeciso sull’istanza di correzione di errore materiale proposta con riferimentoalla decisione n. 27547/2024, proponeva una seconda istanza di correzionesebbene la citata ordinanza n. 21793/2025 non contenesse alcunastatuizione in ordine all’errore materiale denunciato con la prima istanza dicorrezione.4.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto, in data 11.11.2025, ricorso perrevocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza n. 21793/2025,affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. in quanto talel’ordinanza era stata resa nell’ambito del medesimo giudizio R.G. n.9898/2023, già definito con ordinanza n. 27547/2024, pubblicata il 23ottobre 2024.5. Fissata l’odierna udienza, il difensore della società contribuente hadepositato una “memoria”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, in via preliminare, dato atto che non risultano osservati i termini perla trattazione del ricorso per revocazione di cui all’art. 391-bis c.p.c., iscrittoal n. 17598/2025 di R.G. sicché la causa deve essere rinvita a nuovo ruoloal fine di assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio, al contempodovendosi disporre la riunione del presente procedimento con quellorelativo all’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di cui alprocedimento RG. 9898/2023.Numero registro generale 17598/2025Numero sezionale 8910/2025Numero di raccolta generale 7842/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MLa Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo riunirsi il presentegiudizio a quello relativo alla istanza di correzione di errore materialedell’ordinanza di cui al procedimento RG. 9898/2023.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente(Liberato Paolitto)