Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7840/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to private party's request for case definition under new law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 7840/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following a request by the private party for case definition. The State Attorney General confirmed the regularity of this request under specific provisions of Law No. 197/2022. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax liability, with procedural costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The process extinguishes upon the private party's request for case definition, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction case definition request Law 197/2022 provisions procedural costs allocation Supreme Court ruling

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Art. 391 cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n.13855/2024 R.G. proposto da Agenzia Entrate, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale Dello StatocontroVideo Progetti Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvia Astolfi unitamente all’avvocatoMaurizio Onzaavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado Lazio n.7416/10/2023depositata il 21/12/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.Vista il deposito della documentazione, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato per contodell’Agenzia delle Entrate, con cui si attesta la regolarità della domanda di definizione della litedella parte privata, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino