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Ordinanza — n. 7803/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax judgment null due to lack of necessary joinder of all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7803/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax judgment null and void because the necessary joinder of all partners was absent. The financial administration had taxed the majority partner for the company's profits, but the company and other partners were not summoned to the proceedings. The court ruled that tax assessments against companies with partners are indivisible, requiring all parties to participate to avoid absolute nullity.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 22/12/1986 n. 917; Art. 14 D.Lgs. 546/92: Tax assessments against companies with partners are indivisible, mandating the joinder of all partners; absence of such joinder renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax assessment indivisibility litisconsorzio necessario absolute nullity of judgment partnership tax liability imposta sull'utile delle aziende comunicazione fiscale ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 22/12/1986 n. 917
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art.
Art. 14 D.Lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche dauno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contrad-dittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art.
art. 5 d.P.R. 22/12
Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche dauno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contrad-dittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. U., sentenza n. 14815 del 4.6.2008
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10584/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026controrappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Falcone eddall’Avv. Giuseppe Falcone, elettivamente domiciliati presso gli indirizziPEC francesco.falcone@pec.teamcare.it e giuseppe.fal-cone@pec.teamcare.it,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2873/2/2023, depositata in data 8/11/2023 e non no-tificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 2873/2/2023 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincialedi Cosenza n.1231/2/2022 che aveva accolto il ricorso introduttivo pro-posto dalla società F.T. ZANZARIERE SAS DI AURELIO G. C. avversol’avviso di accertamento per l’anno 2013.2. Si legge in sentenza che con tale atto l’Amministrazione finanziaria,a seguito della segnalazione proveniente dall’Ufficio controlli della di-rezione provinciale di Campobasso riguardante il socio di maggioranza(quota pari all’80%), Giuseppe Forciniti, ha recuperato a tassazione incapo alla società il maggior reddito di impresa per l’importo di euro160.000,00, accertando ai fini IRAP una maggiore imposta per euro8.424,00 ed una maggiore IVA (22%) per euro 35.200,00, oltre san-zione ed interessi.Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Considerato che:1. In via pregiudiziale, anteriormente all’esame dell’unica censura, varilevato d’ufficio che il litisconsorzio necessario non è integro.2. Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di ret-tifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia lasocietà che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali.Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso proce-dimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad al-cuni soltanto di essi.

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggettouna singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fatti-specie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impu-gnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio ne-cessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche dauno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contrad-dittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art.

29) e il giudizio celebrato senza la parteci-pazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass.Sez. U., sentenza n.14815 del 4.6.2008).3. Orbene, il Collegio osserva che l’avviso di accertamento impugnatocon il ricorso introduttivo e all’origine del presente giudizio riguardaII.DD. e IVA nei confronti di società in accomandita semplice e l’accer-tamento investe unitariamente la società e i soci, i quali non risultanoessere stati evocati in giudizio in primo e in secondo grado, con conse-guente nullità dell’intero giudizio e assorbimento del motivo di do-glianza del ricorso e delle eccezioni sollevate dalla controricorrente.4.

Il giudizio è perciò nullo e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, indiversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, aquelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Cosenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente