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Ordinanza — n. 7793/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns lower ruling, holding burden of proof for land improvement benefits lies with the landowner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7793/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the second-instance judgment which had ruled that mere inclusion in a land improvement plan automatically triggered tax liability. The landowner argued that the burden of proving the absence of a direct benefit should rest with the consortium, citing Supreme Court precedents. The court agreed, establishing that while the benefit is presumed upon inclusion, the taxpayer retains the right to contest it by proving the planned works were not executed or non-functional.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c.; Art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; Art. 860 c.c.: While the inclusion of land in a land improvement plan presumes a direct benefit triggering tax liability, the taxpayer may contest this presumption by proving the non-execution or non-functioning of the planned works.

Parole chiave

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burden of proof land improvement benefits tax liability presumption consortium tax non-execution of works esenzione dal pagamento dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c.
Art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
188/2018), l'assoggettabilità a contribuzione consortilepresuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica,in virtù del principio settoriale del sistema tributario, individuabilenell'art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e nell'art.
Art. 860 c.c.
215, e nell'art. 860 c.c..2.4 In altri termini, qualora vi siano un "perimetro dicontribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile delcontribuente, il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile -checostituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensidell'art.
art. 860 c.c
215, e nell'art. 860 c.c..2.4 In altri termini, qualora vi siano un "perimetro dicontribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile delcontribuente, il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile -checostituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensidell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6839/2020
Cass. 8079/2020
Cass. 20359/2021
Cassation court dismisses appeal against contribution assessment due to lack of proof for missing benefits by the taxpayer.
Cass. 11431/2022
Cassation court dismisses tax appeal regarding land reclamation contributions and procedural defects in payment notices.
Corte Cost. 188/2018
Cass. 23320/2014
10- devesì ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione delmedesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nelperimetro di intervento consortile (vedi Cass. 23320/2014,Cass.13167/2014, Cass.
Cass. 13167/2014
Cass. 4761/2012
23320/2014,Cass.13167/2014, Cass. 4761/2012, Cass.
Cass. 17066/2010
Cass. 26009/2008
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14343/2022 R.G. proposto da:CEZZI avv. GUIDO, in proprio;-ricorrente-controCONSORZIO DI BONIFICA DI ARNEO, rappresentato e difesodall’avvocato GIANLUCA SELICATO;-controricorrente-nonchè controSO.GE.T. SPA-intimata-avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALELECCE n. 3192/2021 depositata il 06/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere GIANMARCO CALIENNO.1. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte del ricorrente dell’avviso di pagamentorelativo al tributo consortile (cod. 630 opere di bonifica emanutenzione) per l'anno 2014, eccependo l'illegittimità del pianodi classifica per la mancata adozione del Piano Generale di BonificaNumero registro generale 14343/2022Numero sezionale 8341/2025Numero di raccolta generale 7793/2026e la mancanza di beneficio diretto e specifico per i propri fondi.Data pubblicazione 31/03/20262.

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendolegittimo il piano di classifica e affermando che il contribuente nonaveva fornito adeguata prova contraria dell'insussistenza delbeneficio.3. Avverso tale pronuncia insorgeva in appello il ricorrente ilquale produceva tre perizie giurate per offrire la prova dell’assenzadi beneficio diretto e specifico per i fondi.4. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello,affermando che la mera inclusione del fondo nel perimetroconsortile fosse sufficiente per la debenza del tributo, esonerandolo stesso consorzio dal produrre qualsivoglia prova.

Aggiungeva,per quanto qui interessa, che all’inclusione del fondo nel piano diclassifica si riconnettessero benefici vari, anche in fieri o potenziali,non necessariamente direttamente fruibili soggettivamente, benpotendo gli stessi riguardare la mera attività di programmazione edi progettazione finalizzata alla esecuzione degli interventi dibonifica ritenuti necessari.5. Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi a due motivi.6. Il Consorzio intimato resiste depositando controricorso.7. L’altra intimata non ha depositato difese.8.

In prossimità dell’adunanza camerale il Consorzio hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneitàdell’impugnata sentenza per radicale contrasto col ius receptumdella Suprema Corte in ordine al governo dell’onere probatoriorelativo alla insussistenza o sussistenza del beneficio di bonificaposto a carico rispettivamente del consorziato e del consorzio (inrelazione all’art. 360, 1° comma , n.3) c.p.c. perché la CTRavrebbe affermato che la mera inclusione del fondo nel perimetro2 di 5Numero registro generale 14343/2022Numero sezionale 8341/2025Numero di raccolta generale 7793/2026del piano di classifica fosse sufficiente per la debenza del tributoData pubblicazione 31/03/2026nonché per la violazione, in relazione all’art. 360, 1°comma, n.3c.p.c.), della L.R.

Puglia 13/03/2012 n.4 artt. 17 1°comma1, 181°comma del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, artt. 10, 11 e degli artt.857 e ss. c.c.. considerato che da siffatte disposizioni sievincerebbe che il presupposto indefettibile per la legittimitàdell’imposizione consorziale e per la debenza delle somme con lamedesima intimate sia costituito dalla sussistenza di un beneficiodiretto specifico e concreto in favore del fondo derivante dalleopere di bonifica.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza, sottoil profilo dell’art.360 1 comma, n.3 c.p.c., lamentando la violazionedegli artt.111 della Cost., 132 2° comma n.4 c.p.c. e 118 commi 1e 2 disp. att. c.p.c., perché nella sentenza non sarebberintracciabile un iter argomentativo logico giuridico a sostegno diquanto statuito, risolvendosi il tutto in una motivazione apparente.2.1 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.2.2 Come già affermato da questa Corte in tema di contributiconsortili, quando la cartella esattoriale emessa per la lororiscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano diclassifica approvato dalla competente autorità regionale, ilcontribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano insede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazioneinnanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestarein giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui ilConsorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto attoamministrativo per la determinazione del contributo nei suoiconfronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore èesonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione dellapresunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suoperimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di3 di 5Numero registro generale 14343/2022Numero sezionale 8341/2025Numero di raccolta generale 7793/2026classifica (vedi Cass.6839/2020; 8079/2020, Cass.20359/2021,Data pubblicazione 31/03/2026Cass.11431/2022).2.3 Ciò perché, come chiarito dal Giudice delle Legge (vedi CorteCost. 188/2018), l'assoggettabilità a contribuzione consortilepresuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica,in virtù del principio settoriale del sistema tributario, individuabilenell'art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e nell'art. 860 c.c..2.4 In altri termini, qualora vi siano un "perimetro dicontribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile delcontribuente, il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile -checostituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensidell'art. 860 c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10- devesì ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione delmedesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nelperimetro di intervento consortile (vedi Cass. 23320/2014,Cass.13167/2014, Cass. 4761/2012, Cass. 17066/2010,Cass.26009/2008), ma, al contempo, il contribuente che impugni lacartella esattoriale, negando siffatto vantaggio per il proprio fondo,ha diritto ad essere ammesso alla prova contraria, attraverso ladimostrazione dell'inadempimento delle indicazioni contenute nelpiano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il nonfunzionamento delle opere da questo previste.2.5 Orbene, la sentenza impugnata si pone in violazione di siffattiprincipi, perché ritiene che la mera inclusione del fondo delcontribuente nell’alveo del consorzio sia sufficiente per la debenzadel contributo, anziché considerare che in tal caso il vantaggiodiretto e immediato per tale fondo è solo presunto, conconseguente mera inversione dell’onere probatorio a favore delConsorzio, sicchè il contribuente è sempre ammesso a contestare,con onere probatorio a suo carico, l’insussistenza del beneficiofondiario, attraverso la dimostrazione dell'inadempimento delleindicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente4 di 5Numero registro generale 14343/2022Numero sezionale 8341/2025Numero di raccolta generale 7793/2026l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questoData pubblicazione 31/03/2026previste.2.6 In definitiva il motivo va accolto, con assorbimento delsecondo.2.7 La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di 2° grado della Puglia, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulla regolamentazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 3 dicembre 2025 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla5 di 5