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Ordinanza Interlocutoria — n. 7768/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid notification to the new tax collection agency's successor.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7768/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Magnani Alessandro's appeal against a regional tax commission decision due to procedural defects in the notification process. The appellant filed a cassation request, but it was incorrectly served to the lawyer of the previous tax collection agent rather than the newly constituted Agenzia delle Entrate Riscossione. The court ruled that the original mandate did not automatically extend to the successor entity, rendering the notification invalid and necessitating a renewal within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.l. n. 193/2016; In proceedings for legal review, notification of an appeal to the successor of a tax collection agent is invalid if served to the defender of the former agent, requiring renewal to the new entity.

Parole chiave

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tax collection agency notification validity successor entity cassation appeal procedural defect mandate extension administrative enforcement sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.l. n. 193 del 2016

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 23/02/2021, n. 4845
Cass. Sez. U., 08/06/2021, n. 15911
660464 –01; vedi anche Cass. Sez. U., 08/06/2021, n. 15911, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24336/2018 R.G. proposto da:Magnani Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ceriana-ricorrente-controComune Genova in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Agenzia delle Entrate Riscossione- intimato -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.104/2017 depositata il 01/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/11/2025 dalConsigliere Angelo Matteo Socci.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate Riscossione e confermato la legittimità dell’attoimpugnato (preavviso di fermo amministrativo);Numero registro generale 24336/2018Numero sezionale 7592/2025Numero di raccolta generale 7768/2026Data pubblicazione 31/03/20262. ricorre per cassazione Magnani Alessandro con cinque motivi diricorso;3. il Comune e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è statonotificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Nord s.p.a.)presso lo studio dell’Avv. Renato Bardi, difensore del libero foroprecedentemente designato, nel quale essa è stata ritenuta domiciliata;2. La notifica deve ritenersi invalida: «In tema di giudizio di legittimità,la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossionegià parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione- è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente dellariscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito primadell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notificadel ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione edil subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge,l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità,suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoia seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove nongià avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di postaelettronica certificata» (Cass.

Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 –01; vedi anche Cass. Sez. U., 08/06/2021, n. 15911, Rv. 661509 - 02).Deve, conseguentemente disporsi il rinnovo della notifica del ricorsoper cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel termine di 60 giornidalla comunicazione della presente, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica delricorso all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel termine di giorni 60 dallacomunicazione della presente ordinanza interlocutoria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 11/11/2025 .Numero registro generale 24336/2018Numero sezionale 7592/2025Numero di raccolta generale 7768/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il PresidenteGiacomo Maria Stalla