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Ordinanza — n. 7720/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax collection order, ruling late objection constitutes procedural abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7720/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Angela Loda's appeal against a tax collection order issued for a 2019 registration tax. The lower court confirmed that Loda failed to timely object to the liquidation notice, which was sent to her as a joint obligor, while the other obligor had already lost the prior challenge. The Supreme Court held that this late objection constituted an abuse of the right of defense, warranting the dismissal of the appeal and the imposition of significant costs.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 380-bis c.p.c.: A late objection to a tax liquidation notice, filed after the deadline and without valid justification, constitutes an abuse of the right of defense and is inadmissible.

Parole chiave

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abuse of right of defense tax collection order registration tax joint obligor procedural inadmissibility costs of litigation Cassazione elenco dei contribuenti

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 3 d.lgs. 546/1992
Tale circostanza non è statacontestata dalla ricorrente, la quale sembra volere prescindere daldisposto e dalle preclusioni previste nell’art. 19 del d.lgs.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art.
Art. 96 comma 4 c.p.c.
11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art.
Art. 380-bis c.p.c.
Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c.
Art. 93 comma 3 c.p.c.
Art. 93 comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
art. 380 bis c.p
Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
per violazione o falsaapplicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, inerente al litisconsorzio edall’intervento c.d.
art. 53 Cost
164/2014 e dell’art. 53 Cost., «sullarisoluzione anticipata del contratto rent to buy per inadempienza delconduttore ed errata imputazione dell’imposta di registro: violazione delprincipio della c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 28540/2023
Cass., Sez. U., n. 27195/2023
Cass., Sez. U., n. 36069/2023
Sez. 1, n. 1554/1962
Sez. 5, n. 1698/2018
1554/1962, Rv.252480 – 01; Sez. 5, n. 1698/2018, Rv.
Sez. 5, n.12305/2020
646921 – 01; Sez. 5, n.12305/2020, Rv.
Sez. 5, n. 14772/2024
657985 - 01; Sez. 5, n. 14772/2024, Rv.
Sez. U, n. 1052/2007
671409 -01 in motivazione; sulla peculiarità del litisconsorzio nel processotributario, Cass., Sez. U, n. 1052/2007, Rv.
Sez. 2, n. 11346/2024
669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3796/2025 R.G. proposto daLoda Angela, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio Luca Bonafine edall’Avv. Maria Clara Giorgetti.– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato.–controricorrente –Agenzia delle Entrate-Riscossione e FALLIMENTO DAYTONA LNG S.R.L.- intimati -avverso la sentenza n. 2506/2024 della CGT II DELLA LOMBARDIA,pubblicata il 27 settembre 2024.Numero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dallaConsigliera Stefania Billi.La controversia attiene all’impugnazione di una cartella di pagamento (n.02220200005967332001) emessa dall’agente della riscossione neiconfronti di Angela Loda (d’ora in poi odierna ricorrente) relativa adun’imposta di registro richiesta per l’anno 2019 e riguardante uncontratto di concessione di godimento con diritto di acquisto (c.d. rent tobuy) di un’area censita nel Comune di Erbusco (BS), stipulato in data 7marzo 2019 tra la ricorrente, quale locataria, e la società Daytona LNGS.r.l., in qualità di conduttrice (d’ora in poi società intimata) per l'importocomplessivo di euro 61.619,37.La cartella in oggetto era stata emessa a seguito della mancataimpugnazione di un avviso di liquidazione (n. 19/IT/011393/000P001)che era stato notificato alla ricorrente in qualità di coobbligata.Il predetto avviso era stato impugnato solo dalla società odierna intimata,successivamente fallita, in qualità di altra coobbligata, e il relativo ricorsoera stato rigettato con sentenza passata in giudicato (CTP di Brescia, n.15/01/2021, passata in giudicato il 16 settembre 2021).La CTP dichiarava inammissibile il ricorso.La CTR accertava, in linea con il giudice di primo grado, che:- che l'atto prodromico relativo alla cartella di pagamento impugnata,ovvero l'avviso di liquidazione n. 19/IT/011393/000P001, era statonotificato, tanto alla Daytona LNG S.r.l., quanto alla stessa contribuentein quanto coobbligati in solido ai sensi dell'art. 57, comma 1, del DPR131/1986, al pagamento dell'imposta di registro dovuta sull'atto stipulatoin data 7 marzo 2019 tra la (concedente) Signora Loda e la (conduttrice)Daytona LNG S.r.l., avente ad oggetto la concessione in godimento di unfondo con diritto di acquisto;- la ricorrente non aveva provveduto ad impugnare l’avviso dipagamento, sotteso alla cartella oggetto del presente giudizio, alla stessaNumero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026Data pubblicazione 30/03/2026notificato a mani proprie il 6 giugno 2019, con conseguenteconsolidamento del rapporto d’imposta;- tale avviso era stato impugnato solo dalla società, successivamentedichiarata fallita, ma il ricorso era stato rigettato con sentenza passata ingiudicato;- il ricorso era inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.546/1992, in quanto le eccezioni e le argomentazioni di merito svoltetardivamente dal contribuente concernevano l'Avviso di liquidazione (attoprodromico regolarmente notificatole) e, pertanto, risultavanoinconferenti poiché non attenevano a “vizi propri” della cartella dipagamento impugnata.La ricorrente ha presentato ricorso fondato su due motivi, lacontroricorrente si è costituita con controricorso, mentre le altre partisono rimaste intimate.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsaapplicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, inerente al litisconsorzio edall’intervento c.d. adesivo volontario.Si duole che la società intimata, poi fallita, abbia impugnato l’avviso diliquidazione senza chiamare la stessa ricorrente, quale coobbligata, eche, poi, non l’abbia neanche informata della sentenza di rigetto.Censura la sentenza, perché avrebbe errato nel pronunciarsi fondandola propria decisione su quanto disposto da un'altra sentenza,riguardante un diverso giudizio in cui la stessa ricorrente avrebbedovuto essere parte in causa.2.

Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dallaricorrente, la sentenza impugnata non si è fondata sul giudicatointervenuto tra la società intimata e la controricorrente.Numero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026In entrambi i gradi di merito è stata sostenuta l’inammissibilità dellaData pubblicazione 30/03/2026domanda, in quanto la ricorrente non aveva impugnato l’avviso diliquidazione notificatole il 06.06.2019. Tale circostanza non è statacontestata dalla ricorrente, la quale sembra volere prescindere daldisposto e dalle preclusioni previste nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, di cui si dirà oltre.Costituisce principio da tempo consolidato di legittimità che dallasolidarietà di tutte le parti contraenti, verso l'amministrazione dellostato, per il pagamento della tassa di registro riguardo al contrattosottoposto a tassazione (art. 57, comma 1, del d.pr. n. 131 del 1986),discende il principio della mutua rappresentanza giudiziale deicondebitori d'imposta, nel senso che la risoluzione giudiziale della litetributaria tra la finanza ed uno degli obbligati al pagamento del tributoestende necessariamente i propri effetti nei confronti degli altri, chesiano rimasti estranei alla controversia;

è da escludersi, dunque, illitisconsorzio necessario tra i vari condebitori d'imposta nella litetributaria, onde il contraddittorio è da ritenersi regolarmente costituito,nei confronti della finanza, anche con la partecipazione al giudizio diuno solo dei coobbligati solidali (Cass., Sez. 1, n. 1554/1962, Rv.252480 – 01; Sez. 5, n. 1698/2018, Rv. 646921 – 01; Sez. 5, n.12305/2020, Rv. 657985 - 01; Sez. 5, n. 14772/2024, Rv. 671409 -01 in motivazione; sulla peculiarità del litisconsorzio nel processotributario, Cass., Sez. U, n. 1052/2007, Rv. 595502 - 01).Né in proposito potrebbe essere invocata la giurisprudenza circal’estensione degli effetti favorevoli della sentenza emessa nei confrontidi un altro condebitore, la quale presuppone una decisione favorevole,che nel caso di specie non c’è stata, e che la parte coobbligata estraneaal giudizio abbia a sua volta instaurato un giudizio, appunto conl’impugnazione dell’atto impositivo, ipotesi che non si è verificata nelcaso di specie.Numero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026Con l’atto di opposizione la ricorrente continua a non confrontarsi conData pubblicazione 30/03/2026la ratio decidendi della sentenza impugnata e per tale motivo le suecensure sono altresì inammissibili.3.

Con il secondo motivo censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 23 del d.l. n.133/2014, convertito con l. n. 164/2014 e dell’art. 53 Cost., «sullarisoluzione anticipata del contratto rent to buy per inadempienza delconduttore ed errata imputazione dell’imposta di registro: violazione delprincipio della c.d. capacità contributiva»;Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, attiene ad una questione dimerito riguardante l’avviso di liquidazione che è stato all’epocaregolarmente notificato alla ricorrente e dalla stessa mai impugnato.Il vaglio delle questioni relative al merito della pretesa contenutenell’avviso di liquidazione, infatti, è oggi precluso, ai sensi dell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, al comma 3, prevede «Ognuno deglipropri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consentel'impugnazione unitamente a quest'ultimo».L'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel consentire l'impugnazione congiunta di atti presupposti diimposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti, attribuisce alcontribuente un potere attinente ad una situazione soggettiva statica divantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo; neconsegue che, solamente nel caso in cui non sia stato, o sia statoirritualmente, notificato l'avviso di accertamento, il contribuente,impugnando la successiva cartella di pagamento, può valutare,esercitando la sua autonomia, se ha interesse o meno ad aprire ladiscussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.Diversamente opinando, si arriverebbe all'assurda conseguenza chel'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atticonseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuenteNumero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. (Cass., Sez. 5, n.Data pubblicazione 30/03/20269873/2011, Rv. 617929 - 01).Più recentemente nello stesso senso si è affermato che, in tema dicontenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggettodi gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presuppostinon notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella dipagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento giànotificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 6 - 5, n. 13102/2017,Rv. 644261 - 01).In altri termini, l'omessa impugnazione della cartella di pagamentoovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei creditidell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati alcontribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere diricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale dellairretrattabilità del credito fiscale (Cass., Sez. 6 - 5, n. 29978/2018, Rv.651839 - 01).Questa è l’ipotesi di specie, in cui, come sopra esposto, è stato accertatoche la ricorrente ha ricevuto a mani proprie la notifica dell’avviso diaccertamento e non l’ha impugnato.4.

Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovanoapplicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.,sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore dellacontroparte di una somma di denaro equitativamente determinata, edin favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore a €500,00 e non superiore ad € 5.000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione delladefinizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramitel’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex postNumero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026prive di giustificazione, e, quindi, idonee a concretare, secondo unaData pubblicazione 30/03/2026valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez.

U., n.28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica,delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o delConsigliere delegato alla definizione accelerata dei ricorsi che trovi poiconferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazionedella norma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, nonsi rinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna della ricorrente al pagamento di €7.600,00 in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 3.800,00,ai sensi dell’art. 93, terzo comma, c.p.c. e di € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 93, quarto comma, c.p.c.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente le spese del presente giudizio, che liquidanell'importo di € 7.600,00, oltre spese prenotate a debito; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 3.800,00 in favoreNumero registro generale 3796/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 7720/2026della controricorrente, ex art 96, terzo comma, c.p.c., e di € 1.000,00Data pubblicazione 30/03/2026in favore della cassa ammende, ex art 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia