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Ordinanza — n. 7681/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to case extinction via simplified tax debt definition and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7681/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished after the taxpayers formally adopted the simplified tax debt definition procedure and paid the outstanding amounts. The taxpayers had previously challenged tax assessments regarding unreported cash payments, but the tax authority accepted their new payment plan. Consequently, the court ruled that the legal dispute no longer existed, terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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d.L. n. 193 del 2016; L. n. 225 del 2016: The filing of a request for simplified tax debt definition and the subsequent payment of the debt extinguish the judicial proceedings, preventing the court from ruling on the merits of the underlying tax dispute.

Parole chiave

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simplified tax definition judicial extinction tax debt payment cassation appeal procedural termination sostanza non dichiarata sottrazione dell'iva elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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d.L. n. 193 del 2016 convertito con la L. n. 225 del 2016
legge 30 dicembre 2024, n. 207
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3542/2017
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3690/2016 R.G. proposto da:VITALI Ottavio, CHIARAVALLE Danila, quali soci e legalirappresentanti della VITALI OTTAVIO CHIARAVALLE DANILAS.N.C., rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio Novariounitamente all’avvocato Eugenio Novario;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1.

– Gli accertamenti impugnati dalla società Vitali Chiaravalle s.n.c. e dai soci Vitali Ottavio e Chiaravalle Danilascaturiscono dalle indagini finanziarie svolte dall’Agenzia; neldettaglio sono stati rilevati versamenti in contanti non giustificatisul conto dei soci per un totale di euro 217.800,00 nell' anno diimposta 2007. L'Agenzia ha qualificato tali versamenti come ricavidella società non contabilizzati e non dichiarati, rettificando quindi ilreddito dichiarato dalla società e, per trasparenza, quello dei soci.I contribuenti impugnavano l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.La Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenzan. 150/06/13, rigettava il ricorso.2.

– Avverso tale pronuncia, i contribuenti proponevano atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.La Commissione tributaria regionale del Piemonte consentenza n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015, ha rigettatol'impugnazione.3. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/20261.

– Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito, daparte dei contribuenti, di una memoria del 15 gennaio 2026 con laquale si insta per l’estinzione del giudizio ai sensi del d.L. n. 193del 2016 convertito con la l. n. 225 del 2016.I ricorrenti dichiarano di aver aderito alla definizione agevolatadelle cartelle esattoriali di cui al d.L. n. 193 del 2016 convertito conla L. n. 225 del 2016, mediante il deposito di tre istanze intestate aVITALI OTTAVIO CHIARAVALLE DANILA S.N.C. (C.F.00918820036), VITALI OTTAVIO (C.F. VTLTTV47L01H809Y) eCHIARAVALLE DANILA (C.F.

CHRDNL50H70A752P) effettuato indata 30/01/2017.Tali istanze venivano accettate da Equitalia Servizi diRiscossione S.p.A. con la comunicazione delle somme dovute cheammontano ad euro 35.791,79 in capo alla società VITALIOTTAVIO CHIARAVALLE DANILA S.N.C., euro 31.765,68 in capoal signor VITALI OTTAVO, ed euro 51.967,32 in capo alla signoraCHIARAVALLE DANILA.Tutte le somme sono state regolarmente versate entro il 27luglio 2017.I ricorrenti hanno infine trasmesso all’Agenzia delle entrate,Direzione regionale della Lombardia l’istanza di definizione ex art.1, commi 40 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207 unitamenteai documenti atti a confermare l’effettivo versamento dell’IVA.Stante la regolarità della domanda di definizione in relazionealla presente controversia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.2.

– Le spese di lite restano a carico delle parti che le hannoanticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché ilmeccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso dicessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara l'estinzione del giudizio; le spese processuali restano acarico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio