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Ordinanza Interlocutoria — n. 7559/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of missing parties in tax audit case due to necessary joinder of co-owners.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7559/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of missing parties, Maurizio Busseni and Fiorenza Fucina, into the ongoing tax audit proceedings. The appellant, Daniela Mora, argued that the tax authority failed to notify her co-owners, violating the principle of unitary assessment required for partnerships. The court ruled that because the tax liability stems from the joint activity of the partnership, the absence of these co-owners renders the current judgment procedurally flawed and necessitates their inclusion.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis DPR 600/1973; Art. 331 c.p.c.: In tax audits against partnerships, the unitary nature of the assessment requires necessary joinder of all partners, and the court must integrate the proceedings with any omitted parties to avoid contradictory judgments.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax audit unitary assessment partnership liability procedural nullity integration of contradiction dichiarazione dei redditi procedura di ricupero d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis DPR 600/1973
Art. 331 c.p.c.
Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd.
art. 105 cod. proc. civ
Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod.
art. 331 c.p
Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19741 del 2025
Cass. n. 34668 del 2025
Cass. n. 8053 del 2007
Cass. n. 8790 del 2019
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:Mora Daniela in proprio; quale ex socia di EL BIROCH SAS DI MORADANIELA C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER. SAS DI MORA DANIELA C (oggi EL BIROCH GROUP S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Paris ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato Alessandro Graziani in Roma, Via Monte Zebio n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1.

La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di EL BIROCH SAS DI MORA DANIELA C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. SAS DI MORA DANIELA C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in EL BIROCH GROUP SRL; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2. La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che El Biroch sas eDa.Ma.Fer. sas non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di El Biroch sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di Da.Ma.Fer. sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di El Biroch sas EDa.Ma.Fer. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di Mora Daniela l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3.

El Biroch sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton. T9H02B503862/2013.4. Da.Ma.Fer. sas (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n. T9H02B503279/2013.5. Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6. Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di Busseni Maurizio”(p. 13, par. 11, ric.). Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P. Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.FER SAS DI MORA DANIELA E C., sig. BusseniMaurizio” (p. 7 contr.).

Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di Da.Ma.Fer. sas (p. 8, par. 5, ric.).7. Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8. “Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di El Biroch sas oggi cancellata edestinta, Busseni Maurizio, [tale] Fucina Fiorenza e Da.Ma.Fer. sas, oggi ElBiroch Group srl, chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”;

“in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9. La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10. Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. MRODNL60B54D940I)Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in Vallio Tenne (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società EL BIROCH SAS DI MORA DANIELA C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER.

SAS DI MORA DANIELA C. (oggi EL BIROCH GROUP SRL),con sede in Vallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”. Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1. In data 22.01.2026, l’Avv. Giorgio Paris, “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. SAS DI MORA DANIELA C. oggi EL BIROCHGROUP SRL deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia.

2) Domanda[di] definizione agevolata.

3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche EL BIROCH GROUP SRL, già Da.Ma.Fer. sas, “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”. Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2. Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.Ma.Fer. sas, insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a Busseni Maurizio (altro socio di Da.Ma.Fer. sas), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a Fucina Fiorenza (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass. n.34668 del 2025).3.

Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4.

Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5.

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta Crucitti PresidenteACCERTAMENTOValentino Lenoci Consigliere Ud.04/02/2026 CCMaria Clara Sali ConsigliereGianluca Bordon ConsigliereAndrea Antonio Salemme Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:Mora Daniela in proprio; quale ex socia di EL BIROCH SAS DI MORADANIELA C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER.

SAS DI MORA DANIELA C (oggi EL BIROCH GROUP S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Paris ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato Alessandro Graziani in Roma, Via Monte Zebio n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1.

La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di EL BIROCH SAS DI MORA DANIELA C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. SAS DI MORA DANIELA C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in EL BIROCH GROUP SRL; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2. La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che El Biroch sas eDa.Ma.Fer. sas non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di El Biroch sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di Da.Ma.Fer. sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di El Biroch sas EDa.Ma.Fer. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di Mora Daniela l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3.

El Biroch sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton. T9H02B503862/2013.4. Da.Ma.Fer. sas (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n. T9H02B503279/2013.5. Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6. Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di Busseni Maurizio”(p. 13, par. 11, ric.). Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P. Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.FER SAS DI MORA DANIELA E C., sig. BusseniMaurizio” (p. 7 contr.).

Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di Da.Ma.Fer. sas (p. 8, par. 5, ric.).7. Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8. “Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di El Biroch sas oggi cancellata edestinta, Busseni Maurizio, [tale] Fucina Fiorenza e Da.Ma.Fer. sas, oggi ElBiroch Group srl, chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”;

“in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9. La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10. Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. MRODNL60B54D940I)Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in Vallio Tenne (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società EL BIROCH SAS DI MORA DANIELA C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER.

SAS DI MORA DANIELA C. (oggi EL BIROCH GROUP SRL),con sede in Vallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”. Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1. In data 22.01.2026, l’Avv. Giorgio Paris, “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. SAS DI MORA DANIELA C. oggi EL BIROCHGROUP SRL deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia.

2) Domanda[di] definizione agevolata.

3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche EL BIROCH GROUP SRL, già Da.Ma.Fer. sas, “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”. Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2. Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.Ma.Fer. sas, insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a Busseni Maurizio (altro socio di Da.Ma.Fer. sas), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a Fucina Fiorenza (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass. n.34668 del 2025).3.

Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4.

Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5.

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e Fucina Fiorenza nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e Fucina Fiorenza nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti