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Ordinanza — n. 7543/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of procedural interest following favorable self-help tax adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7543/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the original tax assessment had been superseded by a favorable self-help adjustment. The tax authority argued that the legal situation was now governed by the new, more lenient decision, rendering the annulment of the old act moot. Consequently, the court rejected the claim for lack of interest and ordered the taxpayer to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: When a tax assessment is annulled in self-help and replaced by a more favorable decision, the subsequent appeal against the original act lacks procedural interest and is inadmissible.

Parole chiave

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procedural interest tax self-help inadmissible appeal superseded assessment lack of interest tax adjustment Corte di Cassazione spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 96, third comma, c.p.c.
Trattandosi didecisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre,condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 96, fourth comma, c.p.c.
Trattandosi didecisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre,condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il vizio di motivazionepuò essere censurato in sede di legittimità solo in mancanza diargomentazioni su cui la decisione si fonda; detta carenza, incidendosul modello della sentenza descritto dall’art. 132 c.p.c., nedeterminerebbe la nullità, prevista come motivo di ricorso ai sensidell’art.
art. 112 c.p
4, c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia, in riferimento all’art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p
Il vizio di motivazionepuò essere censurato in sede di legittimità solo in mancanza diargomentazioni su cui la decisione si fonda; detta carenza, incidendosul modello della sentenza descritto dall’art. 132 c.p.c., nedeterminerebbe la nullità, prevista come motivo di ricorso ai sensidell’art.
art. 380-bis c.p
art. 96 cod. proc. civ
Trattandosi didecisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre,condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Giustizia Tributaria, n. 2394/2024
Corte di Giustizia Tributaria di Vibo Valentia, n. 871.02.2022
Corte di Cassazione, n. 723/2022
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6864/2025 R.G. proposto da:Autotrasporti Lo Bianco Giancarlo s.r.l. unipersonale, in persona del suorappresentante legale pro tempore Giancarlo Lo Bianco, rappresentata e difesa,dagli avv. Giuseppe Mammone e Carmelo SolanoricorrentecontroAgenzia delle entrate, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrenteNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Per la cassazione della sentenza n. 2394/2024 della Corte di Giustizia TributariaData pubblicazione 29/03/2026di II Grado della Calabria, depositata il 16.09.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere Livia De Gennaro1.

La ricorrente impugnava avviso di accertamento, ritualmente notificato indata 22/09/2022, per l’anno d’imposta 2016, a seguito di PVC dellaGuardia di Finanza di Vibo Valentia del 16.04.2019. A fondamentoeccepiva la nullità dell’atto impugnato per i seguenti motivi per laillegittimità della ripresa a tassazione degli elementi negativi di redditorelativi al conto n. 66/30/036, denominato “carburanti e lubrificantiautotrasporti c/terzi” e alle “fatture di acquisto carburante destinato adeposito ubicato in Prato (PO) Via Ghemniz nr 4” e al conto N.68/05/516denominato “prestazioni di servizio “.1.1.

L’Amministrazione Finanziaria, costituitasi in giudizio, evidenziava che laricorrente aveva prestato acquiescenza alle riprese a tassazione, relativead elementi positivi di reddito non dichiarati, di cui al conto N.36/05/005denominato “soci c/finanziamenti infruttiferi” e alle relative sanzioniirrogate nell’avviso di accertamento oggetto di ricorso.2. La CGT di Vibo Valentia con la sentenza n. 871.02.2022, dichiaraval’intervenuta l’estinzione del giudizio, stante la sopravvenuta cessazionedella materia del contendere per l’intervenuta carenza di interesseprocessuale all’annullamento dell’atto impugnato.

Nella sentenza erastata data a tal fine rilevanza al provvedimento di annullamento parziale,in autotutela, dell’avviso di accertamento impugnato, e alla sentenza diquesta Corte n. 723/22 del 9.6.2022 – dep. 4.11.2022 che aveva decisoil ricorso proposto dalla società in relazione al periodo di impostaprecedente (con il quale venivano poste all’attenzione del Giudicante lemedesime questioni oggetto del presente ricorso). La situazione giuridicaintercorrente tra le parti, pertanto, secondo la CGT non risultava piùdisciplinata dall’originario avviso di accertamento n.TD9030100177/2021, bensì dal nuovo provvedimento adottato inNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Data pubblicazione 29/03/2026autotutela, con la conseguenza che l’originario avviso di accertamento,impugnato dal contribuente, era stato superato e sostituito da un nuovoavviso, adottato in sede di autotutela dall’Ufficio che aveva, appunto,rideterminato l’imposta in senso favorevole al contribuente.Veniva all’uopo affermato che nel caso in cui venga impugnato avanti alGiudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sededi autotutela e sostituito con altro atto di contenuto parzialmente diversonon impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto develimitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse3.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la ricorrente e nel relativogiudizio instaurato innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, si costituiva l’Agenzia delle Entrate.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigettaval'appello della controparte confermando la sentenza di primo grado.4. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solomotivo5. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione del ricorrente.6.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026,per la quale la ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, la società Autotrasporti Lo BiancoGiancarlo s.r.l. unipersonale denuncia la nullità della sentenza in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia, in riferimento all’art. 112 c.p.c. Il ricorrente si duole del fattoche il Giudice di secondo grado, anziché pronunciarsi sul motivo di appellocon cui è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado - la qualeaveva dichiarato l’intervenuta estinzione del giudizio, stante lasopravvenuta cessazione della materia del contendere – ha ritenutocomunque di poter definire il gravame.Numero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/20261.1.

Il motivo di ricorso è inammissibile avendo il Giudice di secondo gradoData pubblicazione 29/03/2026deciso le questioni di diritto in modo conforme, non sussistendo alcundifetto di omessa pronuncia.Con orientamento consolidato (ex multis Cass. 6 giugno 2012, n. 9113;ordinanza n 20414 del 1° agosto 2018) la Suprema Corte afferma che:“ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza…quando il giudicedi merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza unaapprofondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modoimpossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento”.In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il vizio di motivazionesi converte in violazione di legge quando il vizio sia così radicale dacomportare la nullità della sentenza per mancanza della motivazionecon riferimento a quanto previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4),c.p.c. e dall’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il vizio di motivazionepuò essere censurato in sede di legittimità solo in mancanza diargomentazioni su cui la decisione si fonda; detta carenza, incidendosul modello della sentenza descritto dall’art. 132 c.p.c., nedeterminerebbe la nullità, prevista come motivo di ricorso ai sensidell’art. 360, primo comma, n.

4) c.p.c.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronunciapostula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti terminie non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentirela verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass.14/10/2021, n. 28072, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

Nel caso diNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Data pubblicazione 29/03/2026specie, invece, la ricorrente non ha riportato, nel testo del ricorso percassazione, il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronunciaessendosi limitata a dedurre in modo del tutto generico che laCommissione tributaria di secondo grado avrebbe omesso dipronunciarsi sui motivi di ricorso senza nemmeno individuare qualespecifica domanda o eccezione sia stata del tutto trascurata, ecensurando la acritica copiatura della sentenza del Giudice di appellononché dell’atto di controdeduzioni in appello dell’Agenzia delle Entrate.1.2 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Trattandosi didecisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre,condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. diuna somma in favore del controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata indispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo atali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.Non incide su tale conclusione quanto evidenziato nella memoria, e cioèche “in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso,considerata la mancata completa valutazione dei motivi del ricorso nellaformulazione della proposta di definizione accelerata, che non trovinoapplicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.”,poiché la proposta per il carattere deflattivo dell’istituto devenecessariamente avere un contenuto sintetico, una volta individuata laragione principale ed assorbente che determina l’inammissibilità ol’infondatezza del ricorso.Numero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO -Composta dai sottoscritti Magistrati R E T T I F I CA - ANALITICO – ANALITICO EINDUTTIVO – OMESSA PRONUNCIA –INAMMISSIBILITA’Andreina Giudicepietro - Presidente -Marcello M.

Fracanzani - Consigliere -Rosanna Angarano - Consigliere - R.G.N. 6864/2025Livia De Gennaro - Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6864/2025 R.G. proposto da:Autotrasporti Lo Bianco Giancarlo s.r.l. unipersonale, in persona del suorappresentante legale pro tempore Giancarlo Lo Bianco, rappresentata e difesa,dagli avv. Giuseppe Mammone e Carmelo SolanoricorrentecontroAgenzia delle entrate, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrenteNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Per la cassazione della sentenza n. 2394/2024 della Corte di Giustizia TributariaData pubblicazione 29/03/2026di II Grado della Calabria, depositata il 16.09.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere Livia De Gennaro1.

La ricorrente impugnava avviso di accertamento, ritualmente notificato indata 22/09/2022, per l’anno d’imposta 2016, a seguito di PVC dellaGuardia di Finanza di Vibo Valentia del 16.04.2019. A fondamentoeccepiva la nullità dell’atto impugnato per i seguenti motivi per laillegittimità della ripresa a tassazione degli elementi negativi di redditorelativi al conto n. 66/30/036, denominato “carburanti e lubrificantiautotrasporti c/terzi” e alle “fatture di acquisto carburante destinato adeposito ubicato in Prato (PO) Via Ghemniz nr 4” e al conto N.68/05/516denominato “prestazioni di servizio “.1.1.

L’Amministrazione Finanziaria, costituitasi in giudizio, evidenziava che laricorrente aveva prestato acquiescenza alle riprese a tassazione, relativead elementi positivi di reddito non dichiarati, di cui al conto N.36/05/005denominato “soci c/finanziamenti infruttiferi” e alle relative sanzioniirrogate nell’avviso di accertamento oggetto di ricorso.2. La CGT di Vibo Valentia con la sentenza n. 871.02.2022, dichiaraval’intervenuta l’estinzione del giudizio, stante la sopravvenuta cessazionedella materia del contendere per l’intervenuta carenza di interesseprocessuale all’annullamento dell’atto impugnato.

Nella sentenza erastata data a tal fine rilevanza al provvedimento di annullamento parziale,in autotutela, dell’avviso di accertamento impugnato, e alla sentenza diquesta Corte n. 723/22 del 9.6.2022 – dep. 4.11.2022 che aveva decisoil ricorso proposto dalla società in relazione al periodo di impostaprecedente (con il quale venivano poste all’attenzione del Giudicante lemedesime questioni oggetto del presente ricorso). La situazione giuridicaintercorrente tra le parti, pertanto, secondo la CGT non risultava piùdisciplinata dall’originario avviso di accertamento n.TD9030100177/2021, bensì dal nuovo provvedimento adottato inNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Data pubblicazione 29/03/2026autotutela, con la conseguenza che l’originario avviso di accertamento,impugnato dal contribuente, era stato superato e sostituito da un nuovoavviso, adottato in sede di autotutela dall’Ufficio che aveva, appunto,rideterminato l’imposta in senso favorevole al contribuente.Veniva all’uopo affermato che nel caso in cui venga impugnato avanti alGiudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sededi autotutela e sostituito con altro atto di contenuto parzialmente diversonon impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto develimitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse3.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la ricorrente e nel relativogiudizio instaurato innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, si costituiva l’Agenzia delle Entrate.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigettaval'appello della controparte confermando la sentenza di primo grado.4. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solomotivo5. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata cuiha fatto seguito tempestiva istanza di decisione del ricorrente.6.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026,per la quale la ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, la società Autotrasporti Lo BiancoGiancarlo s.r.l. unipersonale denuncia la nullità della sentenza in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia, in riferimento all’art. 112 c.p.c. Il ricorrente si duole del fattoche il Giudice di secondo grado, anziché pronunciarsi sul motivo di appellocon cui è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado - la qualeaveva dichiarato l’intervenuta estinzione del giudizio, stante lasopravvenuta cessazione della materia del contendere – ha ritenutocomunque di poter definire il gravame.Numero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/20261.1.

Il motivo di ricorso è inammissibile avendo il Giudice di secondo gradoData pubblicazione 29/03/2026deciso le questioni di diritto in modo conforme, non sussistendo alcundifetto di omessa pronuncia.Con orientamento consolidato (ex multis Cass. 6 giugno 2012, n. 9113;ordinanza n 20414 del 1° agosto 2018) la Suprema Corte afferma che:“ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza…quando il giudicedi merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza unaapprofondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modoimpossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento”.In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il vizio di motivazionesi converte in violazione di legge quando il vizio sia così radicale dacomportare la nullità della sentenza per mancanza della motivazionecon riferimento a quanto previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4),c.p.c. e dall’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il vizio di motivazionepuò essere censurato in sede di legittimità solo in mancanza diargomentazioni su cui la decisione si fonda; detta carenza, incidendosul modello della sentenza descritto dall’art. 132 c.p.c., nedeterminerebbe la nullità, prevista come motivo di ricorso ai sensidell’art. 360, primo comma, n.

4) c.p.c.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronunciapostula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti terminie non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentirela verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass.14/10/2021, n. 28072, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

Nel caso diNumero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/2026Data pubblicazione 29/03/2026specie, invece, la ricorrente non ha riportato, nel testo del ricorso percassazione, il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronunciaessendosi limitata a dedurre in modo del tutto generico che laCommissione tributaria di secondo grado avrebbe omesso dipronunciarsi sui motivi di ricorso senza nemmeno individuare qualespecifica domanda o eccezione sia stata del tutto trascurata, ecensurando la acritica copiatura della sentenza del Giudice di appellononché dell’atto di controdeduzioni in appello dell’Agenzia delle Entrate.1.2 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Trattandosi didecisione conforme alla proposta, la parte ricorrente va, inoltre,condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. diuna somma in favore del controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata indispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo atali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.Non incide su tale conclusione quanto evidenziato nella memoria, e cioèche “in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso,considerata la mancata completa valutazione dei motivi del ricorso nellaformulazione della proposta di definizione accelerata, che non trovinoapplicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.”,poiché la proposta per il carattere deflattivo dell’istituto devenecessariamente avere un contenuto sintetico, una volta individuata laragione principale ed assorbente che determina l’inammissibilità ol’infondatezza del ricorso.

P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso.2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5800,00, oltrealle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2500,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;Numero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/20263. condanna la ricorrente al pagamento di euro 1000,00, ai sensi dell’art. 96,Data pubblicazione 29/03/2026quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.5. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.La PresidenteDott.ssa Andreina GiudicepietroP.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso.2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5800,00, oltrealle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2500,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;Numero registro generale 6864/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 7543/20263. condanna la ricorrente al pagamento di euro 1000,00, ai sensi dell’art. 96,Data pubblicazione 29/03/2026quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.5. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.La PresidenteDott.ssa Andreina Giudicepietro