Cassation appeal dismissed due to withdrawal; taxpayer ordered to pay costs for invalid VAT fraud claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the appeal. Ecologia Servizi S.r.l. had challenged tax assessments regarding fictitious VAT invoices, but the defense later renounced the litigation under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and ordered the company to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of costs.
Parole chiave
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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11194/2017 R.G. proposto da:ECOLOGIA SERVIZI S.R.L. (c.f. 01403560467), costituitasi in personadel Sig. Giorgio Ercolini, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Bechini (c.f.BCHLCU60D17G713W);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 2050/2016 depositata il 23/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 11194/2017Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 7524/2026Data pubblicazione 29/03/2026Con tre distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, laEcologia Servizi S.r.l. impugnava un avviso di accertamento, due atti dicontestazione e una cartella di pagamento riguardanti IVA per gli anni2010 e 2011; tali provvedimenti si fondavano tutti sull’utilizzo, da partedella società, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesseda altri soggetti.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.La società proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissionetributaria regionale della Toscana con sentenza n. 2050/2016.Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.In data 24/12/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoper cassazione ex art. 390 c.p.c. che è stato comunicato, a cura dellacancelleria alla controparte, ai sensi del 3° comma dell’art. 390 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEVa dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. inconsiderazione della rinuncia sottoscritta dal difensore al quale nellaprocura è stato attribuito il relativo potere.Quanto alla regolamentazione delle spese, va tenuto conto che non vi èstata adesione all’atto di rinunzia da parte del controricorrente e che, aifini della sola valutazione per le spese, i motivi di ricorso risultanoinfondati (quanto alle dedotte violazioni di legge, non sussistendol’asserita violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, né dell’art.16 d.lgs. n. 472/1997 e del principio del ne bis in idem per la rinnovatacontestazione delle sanzioni, né l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo) einammissibili (quanto al contestato omesso esame).Numero registro generale 11194/2017Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 7524/2026Data pubblicazione 29/03/2026La ricorrente, pertanto, va condannata al pagamento delle spese, che siliquidano in € 9.100 per compenso professionale, oltre spese prenotate adebito.Numero registro generale 11194/2017Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 7524/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da:
Oggetto:IVA – operazioniGiuseppe Fuochi Tinarelli PresidenteoggettivamenteLucio Luciotti Consigliere inesistentiAd.27/02/2026 CCGianluca Grasso ConsigliereGiovanni Galasso Consigliere Rel.Raffaella Brogi Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11194/2017 R.G. proposto da:ECOLOGIA SERVIZI S.R.L. (c.f. 01403560467), costituitasi in personadel Sig. Giorgio Ercolini, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Bechini (c.f.BCHLCU60D17G713W);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato (c.f. 80224030587);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 2050/2016 depositata il 23/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 11194/2017Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 7524/2026Data pubblicazione 29/03/2026Con tre distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, laEcologia Servizi S.r.l. impugnava un avviso di accertamento, due atti dicontestazione e una cartella di pagamento riguardanti IVA per gli anni2010 e 2011; tali provvedimenti si fondavano tutti sull’utilizzo, da partedella società, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesseda altri soggetti.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.La società proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissionetributaria regionale della Toscana con sentenza n. 2050/2016.Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.In data 24/12/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoper cassazione ex art. 390 c.p.c. che è stato comunicato, a cura dellacancelleria alla controparte, ai sensi del 3° comma dell’art. 390 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEVa dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. inconsiderazione della rinuncia sottoscritta dal difensore al quale nellaprocura è stato attribuito il relativo potere.Quanto alla regolamentazione delle spese, va tenuto conto che non vi èstata adesione all’atto di rinunzia da parte del controricorrente e che, aifini della sola valutazione per le spese, i motivi di ricorso risultanoinfondati (quanto alle dedotte violazioni di legge, non sussistendol’asserita violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, né dell’art.16 d.lgs. n. 472/1997 e del principio del ne bis in idem per la rinnovatacontestazione delle sanzioni, né l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo) einammissibili (quanto al contestato omesso esame).Numero registro generale 11194/2017Numero sezionale 1904/2026Numero di raccolta generale 7524/2026Data pubblicazione 29/03/2026La ricorrente, pertanto, va condannata al pagamento delle spese, che siliquidano in € 9.100 per compenso professionale, oltre spese prenotate adebito.
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 9.100 per compenso professionale,nonché delle eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 9.100 per compenso professionale,nonché delle eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli