Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to lack of examination on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it attempted to challenge the litigation cost allocation in a judgment that had not previously ruled on the admissibility of the underlying appeal. The taxpayer argued that the Regional Tax Court erred in awarding costs to the tax agency after annulling the tax notice for lack of notification, citing the principle of shifting costs. The court rejected this argument, holding that the Supreme Court cannot examine the cost issue when the lower court's decision on admissibility was not explicitly addressed in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 4-bis DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine the allocation of litigation costs in an appeal against a tax notice if the lower court's judgment did not explicitly rule on the admissibility of the underlying appeal, as the cost issue is accessory to the admissibility question which must be raised ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:Giuseppe Climaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pettorino-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Alessio Liberati.1. Con ricorso iscritto al n. RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3. Il contribuente ha interposto gravame.4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1.
Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni. In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica. La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate.
Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella. Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2. La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952;
Cass. 25/09/2025, n. 26169).3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4. Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da:
Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena Balsamo PresidenteMarco Benatti Consigliere SPESE di liteUd.26/03/2026 CCAlessio Liberati Consigliere Rel.Antonella dell'Orfano ConsigliereManuela Cavallo Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:Giuseppe Climaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pettorino-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Alessio Liberati.1.
Con ricorso iscritto al n. RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262. La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3. Il contribuente ha interposto gravame.4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1. Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni.
In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica. La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate.
Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella. Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2. La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952;
Cass. 25/09/2025, n. 26169).3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4. Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo