Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7505/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax commission for failing to examine a new fact regarding debt non-exigibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7505/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed Concetta Prota's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss her appeal. The Regional Commission had rejected the appeal solely on procedural grounds, citing the generic repetition of first-instance arguments. The Court found this reasoning flawed because it completely ignored a new fact: a prior appellate court ruling declaring the disputed tax debts non-exigible. Consequently, the Court held that the Regional Commission's decision was erroneous for omitting this crucial fact from its analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The cassation appeal must cite specific grounds, but a failure to examine a new fact or subsequent ruling constitutes a violation of the principle of contradiction and requires remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility new fact subsequent to first instance non-exigibility of tax debts omission of examination principle of contradiction remittal to second instance generic grounds of appeal opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 120, comma 3 r.d. n. 267 del 1942
Art. 142, comma 9, d.l. n. 179 del 2012
d.l. n. 83 del 2015
179 del 2012 come modificato dal d.l. n. 83 del 2015 conv.
l. n. 132 del 2015

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19959/2014
Cass. n. 11603/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30336/2018 R.G. proposto da:PROTA CONCETTA, con gli avv.ti Gianfranco Ficca e FrancescoMaglione, dai quali è difesa in forza di procura in calce al ricorso;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-e controEQUITALIA SUD S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimate –avverso la sentenza n. 4253/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 3/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere Federico Lume.Numero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

La controversia attiene all’impugnazione da parte del ricorrentedi una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimante ilpagamento di cinque cartelle per debiti di natura tributaria.La contribuente, dopo l’esito sfavorevole del giudizio di primogrado, ha proposto appello che la Commissione tributaria regionaledella Campania ha dichiarato inammissibile, con condanna alpagamento delle spese di lite. In particolare, i giudici regionali hannoevidenziato «l’assenza di specifiche critiche alle argomentazioni dellasentenza emessa dal giudice a quo, e l’esplicitazione dei motivi per cuinon siano condivisibili».2.

Contro tale decisione Concetta Prota ricorre per cassazioneaffidandosi ad un motivo, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso. Non svolge attività difensiva l’Agenzia delle entrate-RiscossioneIl consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione dellaricorrente.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 23gennaio 2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., la contribuente deduce laviolazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 2909 c.c., 324, 342 e 115c.p.c., 120, comma 3, e 142 r.d. n. 267 del 1942 e 16-bis, comma 9,d.l. n. 179 del 2012 come modificato dal d.l. n. 83 del 2015 conv. dallal. n. 132 del 2015, evidenziando che l’atto di appello, pur sintetico epur contenendo un rinvio al primo ricorso, conteneva anche una chiaradoglianza, relativa alla circostanza che, dopo la sentenza di primogrado, la Corte d’Appello di Napoli aveva emesso provvedimento conNumero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/2026cui erano dichiarati non esigibili i crediti vantati nei suoi confronti, comeda sentenza della Corte prodotta.2.

Il motivo è ammissibile, poiché pur richiamando plurimedisposizioni normative, non tutte pertinenti, individua chiaramente laspecifica censura, di carattere processuale, che muove nei confrontidella sentenza della CTR.Il motivo è altresì fondato, nei termini che seguono.La succinta ma chiara statuizione della Commissione tributariaregionale è fondata esclusivamente su una ragione di carattereprocessuale, l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.19959/2014; Cass. n. 11603/2018) il ricorrente per cassazione, in virtùdella natura vincolata dei vizi impugnabili davanti al giudice dilegittimità, è tenuto a formulare delle censure dotate di un sufficientegrado di specificità, di modo che sia possibile individuare con precisionenon solo le statuizioni impugnate ma anche le ragioni sulle quali ilricorso si fonda.Nel caso di specie, dalla lettura degli atti processuali, in parte quaanche riprodotti, e nella interpretazione dei quali questa Corte è giudicedel fatto (processuale), emerge che, oltre alla riproposizione delleragioni di doglianza di primo grado, effettivamente avvenuta inmaniera del tutto generica, la parte contribuente aveva dedotto unfatto sopravvenuto alla sentenza di primo grado, costituito dalprovvedimento della Corte d’Appello di Napoli che aveva ritenutoinesigibili i crediti nei suoi confronti, tra cui anche i crediti tributari inquestione, e tale doglianza non viene esaminata dalla CTR, che puredà atto della stessa nella esposizione dello svolgimento processuale.Tale questione (che si fonda, come detto, su un fatto sopravvenuto)appare esulare completamente dalla portata della ratio decidendi dellaCTR, formulata in termini di genericità del gravame, che attiene allaNumero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/2026generica riproposizione dei motivi di primo grado; risulta quindi deltutto omesso l’esame da parte della stessa, omissione correttamentecensurata con il motivo in esame.3.

Il ricorso va pertanto accolto nella parte relativa allainapplicabilità della pronuncia di inammissibilità alla predettaquestione.La sentenza va cassata con rinvio, nei termini indicati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, con il compito di valutare la predetta questione, e allaquale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoProcesso tributario-Appello-Specificità.PAOLO DI MARZIO PresidenteSABRINA SERRELLI Consigliere UC 23/01/2026ANGELO NAPOLITANO ConsigliereGIULIANO TARTAGLIONE Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30336/2018 R.G. proposto da:PROTA CONCETTA, con gli avv.ti Gianfranco Ficca e FrancescoMaglione, dai quali è difesa in forza di procura in calce al ricorso;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-e controEQUITALIA SUD S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimate –avverso la sentenza n. 4253/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 3/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere Federico Lume.Numero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

La controversia attiene all’impugnazione da parte del ricorrentedi una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimante ilpagamento di cinque cartelle per debiti di natura tributaria.La contribuente, dopo l’esito sfavorevole del giudizio di primogrado, ha proposto appello che la Commissione tributaria regionaledella Campania ha dichiarato inammissibile, con condanna alpagamento delle spese di lite. In particolare, i giudici regionali hannoevidenziato «l’assenza di specifiche critiche alle argomentazioni dellasentenza emessa dal giudice a quo, e l’esplicitazione dei motivi per cuinon siano condivisibili».2.

Contro tale decisione Concetta Prota ricorre per cassazioneaffidandosi ad un motivo, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso. Non svolge attività difensiva l’Agenzia delle entrate-RiscossioneIl consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione dellaricorrente.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 23gennaio 2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., la contribuente deduce laviolazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 2909 c.c., 324, 342 e 115c.p.c., 120, comma 3, e 142 r.d. n. 267 del 1942 e 16-bis, comma 9,d.l. n. 179 del 2012 come modificato dal d.l. n. 83 del 2015 conv. dallal. n. 132 del 2015, evidenziando che l’atto di appello, pur sintetico epur contenendo un rinvio al primo ricorso, conteneva anche una chiaradoglianza, relativa alla circostanza che, dopo la sentenza di primogrado, la Corte d’Appello di Napoli aveva emesso provvedimento conNumero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/2026cui erano dichiarati non esigibili i crediti vantati nei suoi confronti, comeda sentenza della Corte prodotta.2.

Il motivo è ammissibile, poiché pur richiamando plurimedisposizioni normative, non tutte pertinenti, individua chiaramente laspecifica censura, di carattere processuale, che muove nei confrontidella sentenza della CTR.Il motivo è altresì fondato, nei termini che seguono.La succinta ma chiara statuizione della Commissione tributariaregionale è fondata esclusivamente su una ragione di carattereprocessuale, l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.19959/2014; Cass. n. 11603/2018) il ricorrente per cassazione, in virtùdella natura vincolata dei vizi impugnabili davanti al giudice dilegittimità, è tenuto a formulare delle censure dotate di un sufficientegrado di specificità, di modo che sia possibile individuare con precisionenon solo le statuizioni impugnate ma anche le ragioni sulle quali ilricorso si fonda.Nel caso di specie, dalla lettura degli atti processuali, in parte quaanche riprodotti, e nella interpretazione dei quali questa Corte è giudicedel fatto (processuale), emerge che, oltre alla riproposizione delleragioni di doglianza di primo grado, effettivamente avvenuta inmaniera del tutto generica, la parte contribuente aveva dedotto unfatto sopravvenuto alla sentenza di primo grado, costituito dalprovvedimento della Corte d’Appello di Napoli che aveva ritenutoinesigibili i crediti nei suoi confronti, tra cui anche i crediti tributari inquestione, e tale doglianza non viene esaminata dalla CTR, che puredà atto della stessa nella esposizione dello svolgimento processuale.Tale questione (che si fonda, come detto, su un fatto sopravvenuto)appare esulare completamente dalla portata della ratio decidendi dellaCTR, formulata in termini di genericità del gravame, che attiene allaNumero registro generale 30336/2018Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 7505/2026Data pubblicazione 29/03/2026generica riproposizione dei motivi di primo grado; risulta quindi deltutto omesso l’esame da parte della stessa, omissione correttamentecensurata con il motivo in esame.3.

Il ricorso va pertanto accolto nella parte relativa allainapplicabilità della pronuncia di inammissibilità alla predettaquestione.La sentenza va cassata con rinvio, nei termini indicati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, con il compito di valutare la predetta questione, e allaquale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini indicati; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini indicati; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio