Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7480/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial TARI exemption for waste areas but requires fixed portion payment based on property possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7480/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the municipality's claim that the lower tribunal erred in finding the waste areas taxable, while upholding the principle that special waste production areas are exempt from the variable portion of the TARI tax. However, the Court ruled that the fixed portion of the tax remains due based on the mere possession of the property, regardless of actual waste production or service usage. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new calculation of the correct tax amount, splitting the liability between the exempt variable part and the non-exempt fixed part.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 1, lett. a) della l. 247/1988; Art. 1, comma 1, lett. b) della l. 247/1988: While areas producing special waste are excluded from the variable tax portion, the fixed portion remains due based on property possession to cover general municipal costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
TARI tax structure special waste exemption fixed portion liability property possession basis variable tax exclusion municipal service costs tax remand procedure tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
l. 147/2013
d.lgs. 546/1992
19 e 21 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
l. 247/1988

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, 15/05/2024, n. 13455
Cass. Sez. 5, 4/10/2023, n. 28030
Cass. Sez. 5, 28/03/2023, n. 8753
Cass. 15 marzo 2021, n. 7187
Cass. 23 maggio 2019, n. 14038
15 marzo 2021, n.7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass.
Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6567/2022 R.G. proposto da:COMUNE DI ARONA rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO-ricorrente-controMAXI DI S.R.L. rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CORBYONSe GIORGIO ALESSANDRO RODERI-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELPIEMONTE - TORINO n. 918/2021 depositata il 09/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.Uditi l’avv.

Antonio Tocci, per delega dell’avv. Fogagnolo, per il ricorrente el’avocato Giorgio Roderi per la controricorrente.La società oggi controricorrente, gestrice nel Comune di Arona (NO) di uncentro commerciale, con dichiarazione presentata il 29/11/2017 chieseall’ente locale d’ottenere la detrazione della tassa sui rifiuti (c.d. TARI – l.147/2013) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e nonassimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttivedi materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno per un totale di mq1.039, restando superfici imponibili per mq 115.L’ente locale, con atto n. 55843 del 27/12/2018, respinse la richiestaritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, inrelazione agli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzioneproporzionale in funzione delle quantità e non l’esenzione totale dellerelative superfici.Avverso tale diniego la società propose ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Novara che, nel contraddittorio con il Comune e con sentenzan. 225 dell’8/10/2019, accolse il ricorso annullando il diniego.Su appello del comune di Arona, nel contraddittorio con la società e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale delPiemonte respinse il gravame proposto dall’ente locale.Secondo il giudice d’appello:- il ricorso originario non era inammissibile ritenendosi impugnabile ildiniego del Comune, benché si tratti d’atto non elencato dall’art. 19 deld.lgs. 546/1992, in quanto comunque incidente sulla sfera soggettiva dellacontribuente;Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026- quest’ultima aveva provato di aver smaltito autonomamente i rifiutispeciali non pericolosi stoccati nelle aree in questione, indicate nelladenuncia di variazione respinta dal Comune;- non poteva l’ente locale negare l’esistenza d’aree in cui non si produconorifiuti urbani, ciò che allontanerebbe dal concetto di “tassa” in relazione aun servizio pubblico reso dall’ente medesimo;- tale “tassa” sarebbe pertanto richiesta per un servizio non reso.Ricorre per cassazione il Comune di Arona sulla base di tre motivi, integratida successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso seguito da memoria.Il 1/2/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che l’originario ricorso sia inammissibile inquanto proposto nei confronti di un provvedimento non autonomamenteimpugnabile avanti al Giudice Tributario, in quanto non ricompresonell’elencazione di cui al citato art. 19, e ciò anche tenuto contodell’orientamento di questa Corte volto all’interpretazione estensivadell’elenco predetto. Rimarca come tale provvedimento avesse quale unicafunzione quella di determinare la base imponibile mancando ogniriferimento a un espresso diniego di agevolazione.

Nell’atto il Comuneconfermava l’applicabilità della TARI a tutte le superfici gestite dalla societàprecisando che, in relazione alle circostanze evidenziate, era già statoaccordato il rimborso del 20 per cento della quota variabile della tariffaconsiderando la documentazione allegata e relativa all’avviamentoautonomo al recupero di parte dei rifiuti assimilati prodotti. Mancandonell’atto un’autonoma pretesa tributaria e/o un diniego di agevolazione,l’atto impugnato non potrebbe farsi rientrare nella previsione di cui al citatoNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026art. 19, comma 1, lett.

h) del d.lgs. 546/92 mentre l’impugnazione avrebbedovuto, al più, dirigersi contro i successivi atti di liquidazione della tassa.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (n.11481/2022), la naturatassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnaredi una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non escludel'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazionedell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnatoin via facoltativa (in termini:

Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv.675176 – 01, Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). Nonrisulta, nel caso specifico, se sia stato emanato tale atto tipico.1.3 Dall’esame del provvedimento impugnato, trascritto in nota alle pagine3 e 4 del ricorso e che questa Corte può vagliare essendo formulataun’eccezione procedurale, emerge un diniego specifico e tendenzialmentedefinitivo dell’agevolazione proposta, concretizzandosi un atto ascrivibileall’art. 19, comma 1, lett.

h) del d.lgs. 546/92.Poiché non risulta se sia stato emanato un atto di liquidazione, deveritenersi ammissibile l’impugnazione del diniego di variazione in quanto,anche in considerazione della dichiarazione presentata, si tratta di attoidoneo a portare la contribuente a conoscenza delle ragioni fattuali egiuridiche di una ben individuata pretesa tributaria.2. Con il secondo motivo di ricorso l’ente locale censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649 legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Afferma che siano imponibili, a fini TARI,i locali commerciali condotti dalla contribuente a fronte della tipologia dirifiuti prodotti e del loro conferimento in via prevalente e continuativa alNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026servizio pubblico di raccolta e smaltimento, come provato in atti. Avrebbeerrato la Corte territoriale nel ritenere che i rifiuti speciali generati nelle areevendita e nei magazzini del supermercato siano costituiti in modocontinuativo e prevalente da imballaggi terziari non assimilabili ai rifiutiurbani, in violazione del citato comma 649 dell’art. 1 l. 147/13.

Ribadisceche il presupposto impositivo è sempre il possesso o detenzione dei localisuscettibili di produrre rifiuti urbani (RSU) o speciali assimilati sicché lastessa va corrisposta indipendentemente dall’effettiva o meno produzionedei rifiuti, come si evince dai commi 641 e 642 del medesimo articolo, attesoche la tassa non è commisurata ad essa o al servizio erogato, ma allapotenzialità produttiva dei rifiuti (Cass. 11130 del 28 aprile 2021). Sarebbepacifico che magazzini destinati ai beni strumentali e alle scorte, glistabilimenti e i locali destinati alla vendita siano superfici produttive di rifiutimentre la Corte territoriale ha ricompreso nell’ambito impositivo i soli uffici,servizi e “area Mall” (Cass. 34299/21, 7548/21, 12301/20, 12287/18,2814/05).

Vi sarebbe pertanto una presunzione relativa di tassabilitàcostituendo i fatti costitutivi delle esenzioni casi eccezionali che lacontribuente ha l’onere di provare. Persino gli stessi rifiuti industrialipotrebbero essere, ove non pericolosi, suscettibili d’assimilazione ai RSU(Cass. 27057/07), sicché non avrebbe rilevanza che i residui prodotti dallacontroricorrente siano in parte smaltiti autonomamente, tenuto conto che ilComune svolge regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiurbani e assimilati di cui anche la medesima società fruisce.2.1 Sotto ulteriore profilo evidenzia come sarebbe errata anchel’affermazione secondo cui i rifiuti speciali generati nelle superfici di venditae nei magazzini sarebbero costituiti da imballaggi terziari e secondari nonassimilabili.

Sarebbe inoltre applicabile la normativa previgente la modificadi cui all’art. 195, comma 2, lett.

e) del d.lgs. 152/06 come ritenuto daquesta Corte nelle pronunce nn. 9214/18, 1987/18 e 18101/17,permanendo il potere regolamentare dei comuni quanto ad assimilazioneNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026dei rifiuti speciali a quelli urbani. Tale potere fu esercitato dal Comune diArona con deliberazione n. 27/2014 individuando i rifiuti speciali assimilatiagli urbani che avrebbero potuto essere conferiti al servizio pubblico, tra cuiquelli oggetto di causa. Non sarebbe pertanto concepibile che lacontribuente possa avere prodotto in modo continuativo e prevalenteimballaggi terziari nelle aree di vendita alimentare e no, così come nell’areacasse, nei corridoi e nei magazzini, ossia nelle superfici che il Comune haritenuto invece assoggettabili alla TARI.

Sostiene ancora che l’intervenutoavvio al recupero autonomo dei rifiuti assimilati non dia diritto all’esenzionema solo all’applicazione di una riduzione della quota variabile (Cass.14414/17). Evidenzia come la contribuente non abbia provato d’avereprodotto, nel proprio compendio commerciale e in modo continuativo eprevalente i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.Afferma infine come la mancata previsione, nell’art. 3 del regolamentocomunale, di un limite quantitativo dei rifiuti assimilati per le utenze consuperficie imponibile inferiore a 2.000 mq ha finito per danneggiare ilComune, consentendo alla contribuente di smaltire a mezzo del serviziopubblico una quantità di rifiuti nettamente superiore a quelli avviati inproprio.

Ciò si evincerebbe dalla relazione di Medio Novarese Ambientes.p.a., depositata nel giudizio di primo grado e mai contestata dacontroparte, secondo cui il compendio commerciale di cui è procedimentoconferisce rifiuti al servizio pubblico per circa 50.000 kg annui a fronte dirifiuti speciali conferiti a privati per circa 30.000 kg nel 2017 e 35.600 nel2018, come documentato dalla contribuente.2.1 Il motivo è fondato.2.2 La sentenza impugnata, come sopra sintetizzato, si è limitata a ritenereraggiunta la prova che la contribuente aveva smaltito “quei materialistoccati nelle aree indicate nella denuncia di variazione” disattesa dalComune.

Secondo la CTR non poteva negarsi l’esistenza di aree in cui nonNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026si producono rifiuti urbani come si evincerebbe dal concetto primario di“tassa” sicché questa non può essere pretesa per un servizio non reso.2.2 Le suddette affermazioni concretizzano petizioni di principio nonaffrontando le questioni agitate nell’appello, come richiamatesinteticamente dalla stessa narrativa della sentenza impugnata ma in alcunmodo trattate nella parte motiva.

Deve infatti convenirsi con la ricorrenteche:- presupposto della TARI è il possesso o detenzione di locali suscettibili diprodurre rifiuti urbani o speciali assimilati (art. 1, commi 641 e 642, l.147/13);- la TARI, così come i precedenti tributi che ha sostituito, è una “tassa discopo” che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendonel’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio (Cass. Sez.1, 14/06/2016, n. 12275, Rv. 640011 – 01, Cass. civ., Sez. Unite,23.11.2018, n. 30426; id., Sez. Unite, 18.6.2019, n. 16341);- essa conserva presupposti e modalità di determinazione delle tassesoppresse, continuandosi, con il sistema della tariffazione, a parametrareun servizio che ancora il pagamento all’entità della superficie calpestabile eall’occupazione immobiliare, a prescindere dalla effettività della produzionedi una quantità individuale certa di rifiuti (vv. le citate SSUU);- grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioniper beneficiare dell'esenzione prevista per le aree produttive di rifiutispeciali non assimilati (Cass.

Sez. 5, 09/03/2012, n. 3756, Rv. 621909 -01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 (Rv. 653952 - 01);- analogamente deve ritenersi ove, come nel caso specifico, la contribuenteaffermi di produrre rifiuti di imballaggi terziari non assimilabili in quantitàcomunque superiori e in qualità diverse da quelle previste dal regolamentocomunale per gli assimilabili;Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026- nella materia dell’accertamento è ammesso il ricorso a presunzioni (Cass.Sez. 5, 29/07/2025, n. 21879, Rv. 676119 – 01, Cass.

Sez. 5, 12/07/2022,n. 21957, Rv. 665327 - 02).Nel caso specifico, alcuna delle suddette valutazioni appare effettuata dallaCorte di merito che si è limitata a prendere atto del fatto che risultavadocumentato lo “smaltimento” dei rifiuti di cui alla denuncia, salvo poiaffermare, in violazione della normativa e dei richiamati orientamenti, chela tassa non è dovuta non potendo il Comune negare l’esistenza di aree incui non si producono rifiuti urbani. Così facendo si determina, tra l’altro,un’inversione dell’onere probatorio atteso che non spetta all’ente impositoreprovare che nell’area si producono rifiuti urbani o assimilati, ma allacontribuente provare che in quelle specifiche aree (vendita, casse, corridoie magazzini) sono prodotti, in via prevalente e continuativa, rifiuti specialiobbligatoriamente e autonomamente avviati allo smaltimento (art. 1,comma 649, legge 147/13), deducendosi così le relative superfici da quelleassoggettabili alla TARI.

Permane poi, in relazione ai rifiuti speciali assimilatiagli urbani prodotti nelle rimanenti aree, la possibilità di riduzioni dellaquota variabile del tributo in proporzione agli assimilati oggetto d’autonomoriciclo (vv. infra).3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 651, 656 e 657 della stessa legge 147/2013,3 e 53 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. Rimarcala natura tributaria della parte fissa della TARI e la sua debenza nonostantel’eventuale mancato utilizzo del servizio pubblico d’igiene urbana. Laprevisione di tariffe massime del 20 percento della tariffa, in caso dimancato svolgimento del servizio di raccolta, e del 40 percento ove ilservizio sia svolto in zone non vicine al produttore (commi 656 e 657)dimostra come non potrebbe mai essere affermato un completo esonero eNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026ciò anche ove l’impresa avesse provato d’avere avviato autonomamente alrecupero l’intero quantitativo di rifiuti prodotti.Evidenzia inoltre come la prova dell’esenzione incomba sulla contribuente.Rimarca come i costi del servizio di igiene urbana debba ritenersi a caricodi tutta la collettività, a prescindere dalla specifica produzione di rifiuti.3.1 Il motivo è fondato3.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema dideterminazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti specialisono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non daquello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzionedi superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzionedi finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizionell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità equantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale,purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.(Cass.

Sez. 5, 15/05/2024, n. 13455, Rv. 671238 – 01, Cass. Sez. 5,4/10/2023 n. 28030, Sez. 5 n. 8753 del 28/03/2023, Rv. 667356 – 01, Sez.5, 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n.7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360).Ne deriva che il giudice del merito, anche ove avesse ritenuto provato ilmancato utilizzo del servizio comunale di raccolta, non avrebbe potutoaccogliere integralmente il ricorso originario del contribuente maidentificare la quota fissa a carico della contribuente e calcolare la tariffacomunque dovuta.4.

Vanno pertanto accolti i motivi secondo e terzo del ricorso e, essendonecessari accertamenti di fatto, il procedimento va rinviato alla Corte diGiustizia tributaria di II grado del Piemonte per un nuovo esame alla luce diquanto sopra osservato.Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo Maria Stalla PresidenteUd.25/02/2026 PULiberato Paolitto ConsigliereGianmarco Calienno ConsigliereMarco Benatti Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6567/2022 R.G. proposto da:COMUNE DI ARONA rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO-ricorrente-controMAXI DI S.R.L. rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CORBYONSe GIORGIO ALESSANDRO RODERI-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELPIEMONTE - TORINO n. 918/2021 depositata il 09/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.Uditi l’avv.

Antonio Tocci, per delega dell’avv. Fogagnolo, per il ricorrente el’avocato Giorgio Roderi per la controricorrente.La società oggi controricorrente, gestrice nel Comune di Arona (NO) di uncentro commerciale, con dichiarazione presentata il 29/11/2017 chieseall’ente locale d’ottenere la detrazione della tassa sui rifiuti (c.d. TARI – l.147/2013) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e nonassimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttivedi materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno per un totale di mq1.039, restando superfici imponibili per mq 115.L’ente locale, con atto n. 55843 del 27/12/2018, respinse la richiestaritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, inrelazione agli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzioneproporzionale in funzione delle quantità e non l’esenzione totale dellerelative superfici.Avverso tale diniego la società propose ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Novara che, nel contraddittorio con il Comune e con sentenzan. 225 dell’8/10/2019, accolse il ricorso annullando il diniego.Su appello del comune di Arona, nel contraddittorio con la società e con lasentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale delPiemonte respinse il gravame proposto dall’ente locale.Secondo il giudice d’appello:- il ricorso originario non era inammissibile ritenendosi impugnabile ildiniego del Comune, benché si tratti d’atto non elencato dall’art. 19 deld.lgs. 546/1992, in quanto comunque incidente sulla sfera soggettiva dellacontribuente;Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026- quest’ultima aveva provato di aver smaltito autonomamente i rifiutispeciali non pericolosi stoccati nelle aree in questione, indicate nelladenuncia di variazione respinta dal Comune;- non poteva l’ente locale negare l’esistenza d’aree in cui non si produconorifiuti urbani, ciò che allontanerebbe dal concetto di “tassa” in relazione aun servizio pubblico reso dall’ente medesimo;- tale “tassa” sarebbe pertanto richiesta per un servizio non reso.Ricorre per cassazione il Comune di Arona sulla base di tre motivi, integratida successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso seguito da memoria.Il 1/2/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che l’originario ricorso sia inammissibile inquanto proposto nei confronti di un provvedimento non autonomamenteimpugnabile avanti al Giudice Tributario, in quanto non ricompresonell’elencazione di cui al citato art. 19, e ciò anche tenuto contodell’orientamento di questa Corte volto all’interpretazione estensivadell’elenco predetto. Rimarca come tale provvedimento avesse quale unicafunzione quella di determinare la base imponibile mancando ogniriferimento a un espresso diniego di agevolazione.

Nell’atto il Comuneconfermava l’applicabilità della TARI a tutte le superfici gestite dalla societàprecisando che, in relazione alle circostanze evidenziate, era già statoaccordato il rimborso del 20 per cento della quota variabile della tariffaconsiderando la documentazione allegata e relativa all’avviamentoautonomo al recupero di parte dei rifiuti assimilati prodotti. Mancandonell’atto un’autonoma pretesa tributaria e/o un diniego di agevolazione,l’atto impugnato non potrebbe farsi rientrare nella previsione di cui al citatoNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026art. 19, comma 1, lett.

h) del d.lgs. 546/92 mentre l’impugnazione avrebbedovuto, al più, dirigersi contro i successivi atti di liquidazione della tassa.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (n.11481/2022), la naturatassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnaredi una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non escludel'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazionedell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnatoin via facoltativa (in termini:

Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv.675176 – 01, Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). Nonrisulta, nel caso specifico, se sia stato emanato tale atto tipico.1.3 Dall’esame del provvedimento impugnato, trascritto in nota alle pagine3 e 4 del ricorso e che questa Corte può vagliare essendo formulataun’eccezione procedurale, emerge un diniego specifico e tendenzialmentedefinitivo dell’agevolazione proposta, concretizzandosi un atto ascrivibileall’art. 19, comma 1, lett.

h) del d.lgs. 546/92.Poiché non risulta se sia stato emanato un atto di liquidazione, deveritenersi ammissibile l’impugnazione del diniego di variazione in quanto,anche in considerazione della dichiarazione presentata, si tratta di attoidoneo a portare la contribuente a conoscenza delle ragioni fattuali egiuridiche di una ben individuata pretesa tributaria.2. Con il secondo motivo di ricorso l’ente locale censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649 legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Afferma che siano imponibili, a fini TARI,i locali commerciali condotti dalla contribuente a fronte della tipologia dirifiuti prodotti e del loro conferimento in via prevalente e continuativa alNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026servizio pubblico di raccolta e smaltimento, come provato in atti. Avrebbeerrato la Corte territoriale nel ritenere che i rifiuti speciali generati nelle areevendita e nei magazzini del supermercato siano costituiti in modocontinuativo e prevalente da imballaggi terziari non assimilabili ai rifiutiurbani, in violazione del citato comma 649 dell’art. 1 l. 147/13.

Ribadisceche il presupposto impositivo è sempre il possesso o detenzione dei localisuscettibili di produrre rifiuti urbani (RSU) o speciali assimilati sicché lastessa va corrisposta indipendentemente dall’effettiva o meno produzionedei rifiuti, come si evince dai commi 641 e 642 del medesimo articolo, attesoche la tassa non è commisurata ad essa o al servizio erogato, ma allapotenzialità produttiva dei rifiuti (Cass. 11130 del 28 aprile 2021). Sarebbepacifico che magazzini destinati ai beni strumentali e alle scorte, glistabilimenti e i locali destinati alla vendita siano superfici produttive di rifiutimentre la Corte territoriale ha ricompreso nell’ambito impositivo i soli uffici,servizi e “area Mall” (Cass. 34299/21, 7548/21, 12301/20, 12287/18,2814/05).

Vi sarebbe pertanto una presunzione relativa di tassabilitàcostituendo i fatti costitutivi delle esenzioni casi eccezionali che lacontribuente ha l’onere di provare. Persino gli stessi rifiuti industrialipotrebbero essere, ove non pericolosi, suscettibili d’assimilazione ai RSU(Cass. 27057/07), sicché non avrebbe rilevanza che i residui prodotti dallacontroricorrente siano in parte smaltiti autonomamente, tenuto conto che ilComune svolge regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiurbani e assimilati di cui anche la medesima società fruisce.2.1 Sotto ulteriore profilo evidenzia come sarebbe errata anchel’affermazione secondo cui i rifiuti speciali generati nelle superfici di venditae nei magazzini sarebbero costituiti da imballaggi terziari e secondari nonassimilabili.

Sarebbe inoltre applicabile la normativa previgente la modificadi cui all’art. 195, comma 2, lett.

e) del d.lgs. 152/06 come ritenuto daquesta Corte nelle pronunce nn. 9214/18, 1987/18 e 18101/17,permanendo il potere regolamentare dei comuni quanto ad assimilazioneNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026dei rifiuti speciali a quelli urbani. Tale potere fu esercitato dal Comune diArona con deliberazione n. 27/2014 individuando i rifiuti speciali assimilatiagli urbani che avrebbero potuto essere conferiti al servizio pubblico, tra cuiquelli oggetto di causa. Non sarebbe pertanto concepibile che lacontribuente possa avere prodotto in modo continuativo e prevalenteimballaggi terziari nelle aree di vendita alimentare e no, così come nell’areacasse, nei corridoi e nei magazzini, ossia nelle superfici che il Comune haritenuto invece assoggettabili alla TARI.

Sostiene ancora che l’intervenutoavvio al recupero autonomo dei rifiuti assimilati non dia diritto all’esenzionema solo all’applicazione di una riduzione della quota variabile (Cass.14414/17). Evidenzia come la contribuente non abbia provato d’avereprodotto, nel proprio compendio commerciale e in modo continuativo eprevalente i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.Afferma infine come la mancata previsione, nell’art. 3 del regolamentocomunale, di un limite quantitativo dei rifiuti assimilati per le utenze consuperficie imponibile inferiore a 2.000 mq ha finito per danneggiare ilComune, consentendo alla contribuente di smaltire a mezzo del serviziopubblico una quantità di rifiuti nettamente superiore a quelli avviati inproprio.

Ciò si evincerebbe dalla relazione di Medio Novarese Ambientes.p.a., depositata nel giudizio di primo grado e mai contestata dacontroparte, secondo cui il compendio commerciale di cui è procedimentoconferisce rifiuti al servizio pubblico per circa 50.000 kg annui a fronte dirifiuti speciali conferiti a privati per circa 30.000 kg nel 2017 e 35.600 nel2018, come documentato dalla contribuente.2.1 Il motivo è fondato.2.2 La sentenza impugnata, come sopra sintetizzato, si è limitata a ritenereraggiunta la prova che la contribuente aveva smaltito “quei materialistoccati nelle aree indicate nella denuncia di variazione” disattesa dalComune.

Secondo la CTR non poteva negarsi l’esistenza di aree in cui nonNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026si producono rifiuti urbani come si evincerebbe dal concetto primario di“tassa” sicché questa non può essere pretesa per un servizio non reso.2.2 Le suddette affermazioni concretizzano petizioni di principio nonaffrontando le questioni agitate nell’appello, come richiamatesinteticamente dalla stessa narrativa della sentenza impugnata ma in alcunmodo trattate nella parte motiva.

Deve infatti convenirsi con la ricorrenteche:- presupposto della TARI è il possesso o detenzione di locali suscettibili diprodurre rifiuti urbani o speciali assimilati (art. 1, commi 641 e 642, l.147/13);- la TARI, così come i precedenti tributi che ha sostituito, è una “tassa discopo” che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendonel’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio (Cass. Sez.1, 14/06/2016, n. 12275, Rv. 640011 – 01, Cass. civ., Sez. Unite,23.11.2018, n. 30426; id., Sez. Unite, 18.6.2019, n. 16341);- essa conserva presupposti e modalità di determinazione delle tassesoppresse, continuandosi, con il sistema della tariffazione, a parametrareun servizio che ancora il pagamento all’entità della superficie calpestabile eall’occupazione immobiliare, a prescindere dalla effettività della produzionedi una quantità individuale certa di rifiuti (vv. le citate SSUU);- grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioniper beneficiare dell'esenzione prevista per le aree produttive di rifiutispeciali non assimilati (Cass.

Sez. 5, 09/03/2012, n. 3756, Rv. 621909 -01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 (Rv. 653952 - 01);- analogamente deve ritenersi ove, come nel caso specifico, la contribuenteaffermi di produrre rifiuti di imballaggi terziari non assimilabili in quantitàcomunque superiori e in qualità diverse da quelle previste dal regolamentocomunale per gli assimilabili;Numero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026- nella materia dell’accertamento è ammesso il ricorso a presunzioni (Cass.Sez. 5, 29/07/2025, n. 21879, Rv. 676119 – 01, Cass.

Sez. 5, 12/07/2022,n. 21957, Rv. 665327 - 02).Nel caso specifico, alcuna delle suddette valutazioni appare effettuata dallaCorte di merito che si è limitata a prendere atto del fatto che risultavadocumentato lo “smaltimento” dei rifiuti di cui alla denuncia, salvo poiaffermare, in violazione della normativa e dei richiamati orientamenti, chela tassa non è dovuta non potendo il Comune negare l’esistenza di aree incui non si producono rifiuti urbani. Così facendo si determina, tra l’altro,un’inversione dell’onere probatorio atteso che non spetta all’ente impositoreprovare che nell’area si producono rifiuti urbani o assimilati, ma allacontribuente provare che in quelle specifiche aree (vendita, casse, corridoie magazzini) sono prodotti, in via prevalente e continuativa, rifiuti specialiobbligatoriamente e autonomamente avviati allo smaltimento (art. 1,comma 649, legge 147/13), deducendosi così le relative superfici da quelleassoggettabili alla TARI.

Permane poi, in relazione ai rifiuti speciali assimilatiagli urbani prodotti nelle rimanenti aree, la possibilità di riduzioni dellaquota variabile del tributo in proporzione agli assimilati oggetto d’autonomoriciclo (vv. infra).3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 651, 656 e 657 della stessa legge 147/2013,3 e 53 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. Rimarcala natura tributaria della parte fissa della TARI e la sua debenza nonostantel’eventuale mancato utilizzo del servizio pubblico d’igiene urbana. Laprevisione di tariffe massime del 20 percento della tariffa, in caso dimancato svolgimento del servizio di raccolta, e del 40 percento ove ilservizio sia svolto in zone non vicine al produttore (commi 656 e 657)dimostra come non potrebbe mai essere affermato un completo esonero eNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026ciò anche ove l’impresa avesse provato d’avere avviato autonomamente alrecupero l’intero quantitativo di rifiuti prodotti.Evidenzia inoltre come la prova dell’esenzione incomba sulla contribuente.Rimarca come i costi del servizio di igiene urbana debba ritenersi a caricodi tutta la collettività, a prescindere dalla specifica produzione di rifiuti.3.1 Il motivo è fondato3.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema dideterminazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti specialisono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non daquello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzionedi superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzionedi finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizionell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità equantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale,purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.(Cass.

Sez. 5, 15/05/2024, n. 13455, Rv. 671238 – 01, Cass. Sez. 5,4/10/2023 n. 28030, Sez. 5 n. 8753 del 28/03/2023, Rv. 667356 – 01, Sez.5, 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n.7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360).Ne deriva che il giudice del merito, anche ove avesse ritenuto provato ilmancato utilizzo del servizio comunale di raccolta, non avrebbe potutoaccogliere integralmente il ricorso originario del contribuente maidentificare la quota fissa a carico della contribuente e calcolare la tariffacomunque dovuta.4.

Vanno pertanto accolti i motivi secondo e terzo del ricorso e, essendonecessari accertamenti di fatto, il procedimento va rinviato alla Corte diGiustizia tributaria di II grado del Piemonte per un nuovo esame alla luce diquanto sopra osservato. P.Q.MNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delPiemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 6567/2022Numero sezionale 131/2026Numero di raccolta generale 7480/2026Data pubblicazione 29/03/2026Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delPiemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria Stalla