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Decreto — n. 7413/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares proceeding extinguished due to failure to file specific tax incentive denial documents.

Numero d'incarto Decreto — n. 7413/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit the required denial of the tax incentive. The taxpayer had filed the payment request but omitted the formal objection to the simplified tax definition mandated by the 2022 law. Consequently, the court ruled that the procedural defect caused the process to terminate automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 197; Art. 1, comma 198; Art. 1, comma 200 of Law n. 197/2022: The failure to deposit the specific document denying the tax incentive within the statutory period results in the automatic extinction of the tax proceeding.

Parole chiave

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tax proceeding extinction tax incentive denial simplified tax definition procedural defect Law 197/2022 taxpayer obligations Corte di Cassazione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
Art. 1, comma 200 of Law n. 197/2022
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n.28228/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroNokia Solutions And Networks Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manziunitamente all’avvocato Mariagrazia Bruzzoneavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.1453/21/2018depositata il 03/04/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria PerrinoNumero registro generale 28228/2019Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 7413/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n.28228/2019 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello StatocontroNokia Solutions And Networks Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manziunitamente all’avvocato Mariagrazia Bruzzoneavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.1453/21/2018depositata il 03/04/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino