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Decreto — n. 7403/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7403/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7403/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:Mastrangelo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Ranuzziunitamente all’avvocato Luigi Quercia-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7403/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16626/2015 R.G. proposto da:Mastrangelo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Ranuzziunitamente all’avvocato Luigi Quercia-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione spese di difesa contenzioso tributario accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:Mastrangelo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Ranuzziunitamente all’avvocato Luigi Quercia-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite civili;Numero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:Mastrangelo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Ranuzziunitamente all’avvocato Luigi Quercia-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Entrate Direzione Provinciale Bari in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Barin.39/2015 depositata il 12/01/2015Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16626/2015Numero sezionale 717/2026Numero di raccolta generale 7403/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite civili; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 25/03/2026Giuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 25/03/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli