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Decreto — n. 7402/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified agreement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 7402/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer had already perfected a simplified debt definition agreement. The lower court confirmed that the debt was definitively acquired and non-refundable upon the taxpayer's adherence to the agreement. Consequently, the cassation appeal was rejected as the legal basis for the judgment was already finalized.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6 of D.L. n. 119/2018; Art. 3, comma 9 of D.L. n. 119/2018: Once a taxpayer perfects a simplified definition of debt assigned to the collection agent, the proceedings are extinguished and the debt remains definitively acquired and non-refundable.

Parole chiave

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simplified debt definition collection agent agreement proceedings extinguishment non-refundable debt tax collection procedure sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119/2018
L. n. 136/2018
art. 3, comma 6 of D.L. n. 119/2018
119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l.
art. 3, comma 9 of D.L. n. 119/2018
119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l.
art. 391 cod. proc. civ.
èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
art. 391 cod. proc. civ
èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 6779/2017 R.G. proposto da:ANTONIETTI LORENZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FISCHIONIunitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.7221/19/2016 depositata il 21/12/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria PerrinoNumero registro generale 6779/2017Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7402/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 6779/2017 R.G. proposto da:ANTONIETTI LORENZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FISCHIONIunitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.7221/19/2016 depositata il 21/12/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino