Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified agreement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer had already perfected a simplified debt definition agreement. The lower court confirmed that the debt was definitively acquired and non-refundable upon the taxpayer's adherence to the agreement. Consequently, the cassation appeal was rejected as the legal basis for the judgment was already finalized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 6 of D.L. n. 119/2018; Art. 3, comma 9 of D.L. n. 119/2018: Once a taxpayer perfects a simplified definition of debt assigned to the collection agent, the proceedings are extinguished and the debt remains definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 6779/2017 R.G. proposto da:ANTONIETTI LORENZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FISCHIONIunitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.7221/19/2016 depositata il 21/12/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria PerrinoNumero registro generale 6779/2017Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 7402/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 6779/2017 R.G. proposto da:ANTONIETTI LORENZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FISCHIONIunitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLIControAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.7221/19/2016 depositata il 21/12/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino